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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.12.2004 15.2004.181

20 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·364 parole·~2 min·1

Riassunto

fallimento. Proroga termine chiusura

Testo integrale

Incarto n. 15.2004.181

Lugano 20 dicembre 2004 /CJ/sc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 7 ottobre 2004 di proroga del termine di cui all’art. 270 LEF presentata da

IS 1  

composta di  

1. AM 1 2. AM 2 3. AM 3  

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato

in diritto                          che la liquidazione del fallimento IS 1, __________, è aperta dal 1996;

                                          che ex art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza cantonale;

                                          che la vertenza penale che impediva la chiusura del fallimento e aveva motivato la proroga del termine dell’art. 270 LEF (cfr. CEF 5 dicembre 2003 [15.03.140]) è ora risolta, nel senso che è stato emesso un decreto di non luogo a procedere il 21 giugno 2004 e l’amministrazione del fallimento, in accordo con la delegazione dei creditori, ha rinunciato a presentare un’istanza di promozione dell’accusa;

                                          che l’amministrazione speciale chiede nondimeno un’ulteriore proroga per porre all’asta tre armi e un attestato di carenza di beni, allestire lo stato di riparto finale, procedere ai riparti a favore dei creditori chirografari e chiedere la chiusura del fallimento;

                                          che gli istanti non spiegano perché le prospettate realizzazioni, non menzionate nella precedente istanza di proroga, non sono già state compiute;

                                          che l’istanza in esame deve nondimeno essere accolta, con il rilievo che visto il lungo tempo trascorso dall’apertura del fallimento la procedura dovrà imperativamente essere terminata nel corso dell’anno prossimo;

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF;

decreta:                 1.      L’istanza 7 ottobre 2004 tendente alla proroga del termine previsto all’art. 270 cpv. 1 LEF per la chiusura del fallimento IS 1, __________, è accolta.

                                          1.1.    Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato di 12 (dodici) mesi.

                                2.      Intimazione a:

                                          – __________ __________ AM 1, __________;

                                          – Ispettorato di esecuzione e fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                              Il segretario

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