Incarto n. 15.2004.165
Lugano 21 ottobre 2004 FP/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 1 settembre 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n. __________ promosso nei confronti della ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 29 settembre 2004 dell'CO 1CO 1
ritenuto
in fatto: A. La PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso del proprio credito.
B. In data 26 agosto 2002 l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escussa:
Minimo di esistenza
Introito fr. 2'881.-minimo base fr. 990.-locazione fr. 1’040.-riscaldamento fr. 100.-imposte alla fonte fr. 188.-trasferte fr. 139.-pasti fuori domicilio fr. 220.-assicurazioni diverse fr. 100.--
Totale fr. 2'777.--
Eccedenza pignorabile: fr. 104.--
C. Con ricorso 1° settembre 2004 RI 1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbero inseriti gli importi relativi alle spese mediche, il cui ammontare sarebbe pari a ca. 200 euro mensili, in quanto l’importo di fr. 100.-- riconosciuto dall’CO 1 (ndr. alla voce assicurazioni diverse) non sarebbe sufficiente a coprire tali costi.
D. Delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2. La ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza venga tenuto conto delle spese mediche che l’escussa è costretta a sopportare regolarmente. Secondo il punto 2.8 della Tabella dei minimi di esistenza l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento. Si deve tenere conto delle spese mediche rilevanti nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento del pignoramento (spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere). Lo stesso principio vale anche per le cure dentarie e per la franchigia della cassa malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.203, p. 62). In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Orbene, dai certificati medici del dott. __________, del dott__________ e del dott. __________ si evince che l’escussa soffre di una forma di eczema e di lombalgia e necessita di cure mediche regolari. Sulla base dei documenti prodotti il costo di tali cure può essere determinato in euro 200 mensili. Di conseguenza, applicando un tasso di cambio di fr. 1,50 per 1 euro, si ottiene una spesa mensile di fr. 300.--.
Avendo l’CO 1 già riconosciuto all’escussa l’importo mensile di fr. 100.-- al minimo di esistenza devono essere aggiunti ulteriori fr. 200.--.Da ultimo si ricorda all’CO 1 che nel calcolo del minimo di esistenza le voci di spesa vanno indicate chiaramente, evitando definizioni generiche quali “assicurazioni diverse” come nel caso di specie.
3. Sulla base di quanto esposto precedentemente il calcolo del minimo di esistenza si presenta come segue:
Minimo di esistenza
Introito fr. 2'881.-minimo base fr. 990.-locazione fr. 1’040.-riscaldamento fr. 100.-imposte alla fonte fr. 188.-trasferte fr. 139.-pasti fuori domicilio fr. 220.-spese mediche fr. 300.--
Totale fr. 2'977.--
Eccedenza pignorabile: fr. --
5. Il ricorso di RI 1, va pertanto accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 1° settembre 2004 di RI 1, è accolto.
2. Di conseguenza il minimo di esistenza di RI 1, è determinato in fr. 2'977.-- in luogo di fr. 2'777.--.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
- RI 1;
- PI 1,;
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario