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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.11.2004 15.2004.161

23 novembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·460 parole·~2 min·2

Riassunto

comminatoria di fallimento. Ricorso

Testo integrale

Incarto n. 15.2004.161

Lugano 23 novembre 2004 CJ/sc/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 15 settembre 2004 di

 RI 1   

  contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 settembre 2004 nell’esecuzione n° __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1    

viste le osservazioni 27 settembre 2004 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, ad es. quando (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

                                         – l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         – l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         – è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a          decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                         – la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione   non è ancora esecutoria;

                                         – l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);

                                         che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

                                         che nel caso concreto il ricorrente afferma unicamente di attraversare un momento difficile, di essere titolare di diversi crediti verso terzi per i quali ha promosso esecuzione e di essere disposto a saldare il debito appena possibile;

                                         che questi motivi non consentono l’annullamento della comminatoria di fallimento, che risulta conforme ai prescritti di diritto esecutivo;

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                 

                                   1.   Il ricorso 15 settembre 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – __________ RI 1, __________;

                                                                   – PI 1, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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