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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.10.2004 15.2004.147

12 ottobre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,086 parole·~5 min·1

Riassunto

pignoramento di reddito

Testo integrale

Incarto n. 15.2004.147

Lugano 12 ottobre 2004 PF/sc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 31 agosto 2004 di

 RI1  rappr. dall'  RA1   

  contro  

l’operato dell’

CO1   

nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

                                          , __________                                                        , __________

                                          , __________

rappr. da PI1, __________

                                          PI4, __________, __________

                                          , __________

                                          rappr. dalla RA3, __________

                                         PI6, __________, __________

richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 7 settembre 2004 con la quale al ricorso veniva concesso effetto sospensivo;

richiamato il decreto presidenziale 29 settembre 2004 con il quale veniva respinta l’istanza di misure cautelari formulata dal ricorrente pedissequamente al ricorso;

viste le osservazioni:

17 settembre 2004 della PI1, ;

4 ottobre 2004 dell’CO1;

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto:                            A.   Diversi creditori procedono nei confronti di  RI1 per l’incasso dei propri crediti.

                                          B.   In data 25 agosto 2004 l’CO1 allestiva il seguente calcolo del minimo di esistenza a carico di  RI1:

                                                 Introito                                                                   fr.   4'622.--

                                                 Minimo di esistenza

                                                 minimo base                                                          fr.  1'100.-locazione                                                                fr.  1’000.--

                                                 Totale                                                                      fr.  2’100.--

                                          C.   Con ricorso 31 agosto 2004  RI1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbe inseriti gli importi relativi al premio della cassa malati e al contributo di mantenimento di fr. 2'400.—versato a favore dell’ex moglie. Inoltre andrebbe considerato un adeguato importo a titolo di canone di locazione, vivendo l’escusso in albergo il cui costo giornaliero è di fr. 75.-- (vitto escluso). __________               Delle osservazioniPI1 e dell’CO1 si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                         1.    Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                         2.     Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                         Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

                                          3.    Nel caso in esame il ricorrente  pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato a titolo di locazione l’importo di fr. 2'470.70 per l’affitto mensile di una camera presso il residence __________. Orbene l’importo richiesto dal ricorrente è manifestamente sproporzionato alle sue esigenze ed al suo reddito di fr. 4'622.--. Inoltre il ricorrente può  far capo, in tempi rapidi, ad un alloggio più economico, non essendo soggetto ai normali termini di disdetta previsti dal contratto di locazione. L’importo di fr. 1'000.-riconosciuto dall’CO1 permette sicuramente all’escusso di reperire un alloggio confacente alle sue condizioni personali (egli vive da solo) ed economiche, senza la necessità di ricorrere all’affitto di una camera d’albergo. Le spese di trasloco e di costituzione della garanzia per il futuro alloggio, potranno, se del caso, essere oggetto di un riesame del pignoramento ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF.

                                          4.    Il ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza venga inserito l’importo relativo al premio della cassa malati. Ritenuto che nel calcolo del minimo vitale possono essere conteggiati solo gli importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 22 seg.) e che dagli atti risulta che il debitore non paga il premio della cassa malati __________ dal gennaio 2000, non può essere riconosciuto alcun importo a tale titolo.

                                          5.    Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se vi è un obbligo legale in tale senso e il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16). Nel caso di specie dagli atti si evince che il ricorrente deve corrispondere alla ex moglie a titolo di alimenti l’importo di fr. 2'400.-- mensili  a partire da gennaio 2004 ( cfr. sentenza 23 giugno 2003 del Pretore di __________ prodotta quale doc. D). Tale importo viene versato direttamente dallaPI1 al legale dell’ex moglie ( cfr. doc. F). Si giustifica pertanto il riconoscimento dell’importo di fr. 2'400.-- a titolo di alimenti, in quanto sono adempiuti i presupposti dell’obbligo legale e dell’effettivo versamento del contributo alimentare.

                                          6.    Sulla base delle considerazioni testé esposte il minimo di esistenza a carico di  RI1 risulta essere il seguente:

                                                 Introito                                                                   fr.   4'622.--

                                                 Minimo di esistenza

                                                 minimo base                                                          fr.  1'100.-locazione                                                                fr.  1’000.-alimenti                                                                   fr. 2'400.--

                                                 Totale                                                                      fr.  4’500.--

                                                 Il ricorso di  RI1 va pertanto parzialmente accolto.

                                                 Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).                          

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

1.        Il ricorso 31 agosto 2004 di  RI1, , è parzialmente accolto.

                                  1.1. Di conseguenza il minimo di esistenza di  RI1,     , è determinato in fr. 4'500.-- in luogo di fr. 2'100.--.

                                          2.    Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.    Intimazione a:

                                                 -avv. RA1,

-       PI1

-       PI1, PI4, ;

-       RA3, ;

-       PI6,                   

                                                 Comunicazione all’CO1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                              Il segretario