Incarto n. 15.2004.134
Lugano 17 settembre 2004 PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 4 agosto 2004 di
_RICO1
contro
l’operato dell’
_CON1
nell’esecuzione n. promossa nei confronti del ricorrente da
_PINT1
richiamata l’ordinanza 6 agosto 2004 con cui veniva negato effetto sospensivo al ricorso;
viste le osservazioni 12 agosto 2004 di _PINT1 e 18 agosto 2004 dell’_CON1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il _PINT1 procede nei confronti di _RICO1 per l’incasso del proprio credito.
B. In data 13 febbraio 2004 _CON1 pignorava le seguenti autovetture di proprietà dell’escusso:
CHRYSLER GRAND VOYAGER, stimata fr. 1'500.--;
CHRYSLER VOYAGER LE, stimata fr. 1'000.--;
MITSUBISHI COLT, stimata fr. 100.--.
C. Con ricorso 13 marzo 2004 _RICO1 insorgeva contro tale provvedimento sostenendo che le autovetture in oggetto non avrebbero avuto alcun valore commerciale e quindi sarebbero state impignorabili. Inoltre egli sosteneva che i veicoli in questione sarebbero stati necessari per ragioni mediche.
D. Con sentenza 2 giugno 2004 (inc. 15.2004.69) questa Camera accoglieva parzialmente il ricorso e dichiarava impignorabile ai sensi dell'art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF l’autovettura CHRYSLER VOYAGER LE 3.3 (targata TI 208392). Inoltre venivano confermati i valori di stima indicati nel verbale di pignoramento, riservata l’eventuale nuova stima che sarebbe stata ordinata _CON1 su richiesta di _RICO1 previo anticipo delle spese.
E. Il 14 giugno 2004 _RICO1 scriveva all’_CON1 allegando una perizia dei veicoli effettuata dal TCS. Allo scopo di definire la questione relativa alla stima dei veicoli pignorati, in data 17 giugno 2004 l’_CON1invitava il debitore a presentarsi, ma a tale invito non veniva dato seguito. Con scritto 21 giugno 2004 l’_CON1, richiamando la sentenza 2 giugno 2004 di questa Camera, confermava tutti i valori di stima.
F. Il 2 agosto 2004 l’_CON1comunicava al debitore la domanda di vendita dei veicoli pignorati, formulata dal creditore il 28 luglio 2004.
G. Contro tale atto si aggrava _RICO1 sostenendo che il valore dei veicoli sarebbe inferiore alle spese d’incanto. Postula quindi una nuova stima da parte di un “esperto neutrale” designato dall’_CON1. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
H. Delle osservazioni _PINT1 e _CON1 si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
1. Il ricorrente sostiene, come già aveva fatto nel ricorso 13 marzo 2004, che i veicoli non avrebbero dovuto essere pignorati in quanto privi di valore commerciale e contesta la stima effettuata dall’UEF di Mendrisio.
Ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. La dottrina ritiene applicabile per analogia anche agli oggetti mobili l’art. 9 cpv. 2 RFF secondo cui ogni parte interessata, entro il termine di ricorso contro il pignoramento e previo deposito delle spese occorrenti, può chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti (Bénédict Foex, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n.16–19 ad art. 97 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 2003, § 22 n.50, p. 158). Si ricorda tuttavia che la determinazione della stima e la conseguente estensione del pignoramento sono una questione di apprezzamento (cfr. DTF 120 III 81). L’omissione della stima da parte dell’ufficio di esecuzione non è motivo di nullità del pignoramento (cfr. DTF 97 III 20; Amonn/Walther, op. cit., § 22 n. 49, p. 158).
Nel caso di specie l_CON1 con lettera 21 luglio 2004 confermava i valori di stima dei veicoli pignorati così come indicati nel verbale di pignoramento 13 febbraio 2004. Tale provvedimento non è stato contestato dall’escusso e di conseguenza i valori di stima indicati dall’_CON1 sono divenuti definitivi. Su questo punto il ricorso è pertanto infondato.
2. In virtù dell’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, dei crediti e di altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento. Nel caso concreto, la società creditrice ha richiesto la vendita dei veicoli pignorati il 13 febbraio 2004 in data 28 luglio 2004, quindi nei termini previsti dalla legge.
3. Ne consegue la reiezione del gravame, senza addedito di tasse (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e di indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
4. al beneficio dell’assistenza giudiziaria, si osserva che l'assistenza giudiziaria può essere concessa, visto il principio della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito patrocinio. Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è concessa se il richiedente è una persona fisica indigente (art. 3) e se per la persona richiedente la procedura presenta probabilità di esito favorevole, ossia se una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe al processo a causa delle spese che esso comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario). Il gratuito patrocinio può essere accordato se ve ne è necessità oggettiva (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia se l'istante non è in grado di procedere con atti propri, o se la designazione di un patrocinatore è necessaria per la corretta tutela dei suoi interessi, oppure ancora se la causa presenta difficoltà particolari.
Nel caso di specie, poiché il ricorrente ha presentato il suo allegato senza far capo a nessun patrocinatore, già difetta d'acchito il presupposto della necessità oggettiva di un legale, per cui la questione del gratuito patrocinio non si pone. L‘istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio deve quindi essere respinta.
Richiamati gli art. 17, 97 e 116 LEF, 9 RFF
pronuncia: 1. Il ricorso 13 marzo 2004 di _RICO1 __________, è respinto.
2. L’istanza di assistenza giudiziaria di _RICO1, , è respinta.
3. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
- _RICO1, - avv. __________, __________
Comunicazione _CON1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario