Incarto n. 15.2004.130
Lugano 16 agosto 2004 FP/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 26 luglio 2004 di
RICO1 rappr. da RAPP1 Lugano
contro
l’operato dell’
CON1
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PINT1
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 29 luglio 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo
preso atto che con decisione 30 luglio 2004, CON1 ha revocato il provvedimento impugnato ed ha accolto le richieste del ricorrente;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo l’Ufficio in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a LEF; 24b cpv. 1 LPR; art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 26 luglio 2004 di RICO1, , è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
– avv. RAPP1,;
– PINT1,
Comunicazione all’CON1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario