Incarto n. 15.2004.119
Lugano 20 settembre 2004 PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 28 giugno 2004 di
_RICO1 rappr. da RAPP1 Chiasso
contro
l’operato dell’
_CON1
procedura concernente anche
_PINT1
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale con la quale veniva dichiarata irricevibile la domanda volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
4 agosto 2004 di _PINT1
4 agosto 2004 dell’_CON1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. 602'704 dell’_CON1, APPO1 _PINT1 ha escusso APPE1 per l'incasso dell’importo di fr. 13'766,10 oltre interessi al 5% dal 29 novembre 2000 e spese, indicando quale titolo di credito: “Sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d'Appello (__________)”.
Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. All'udienza di contraddittorio del 1. ottobre 2003, la parte convenuta chiedeva la reiezione integrale dell'istanza, eccependo in particolare la compensazione con un credito di fr. 21'200,55 cedutole lo stesso giorno dalla __________ __________, __________ (I) e accertato con sentenza 11 agosto 1997 del Pretore di __________.
In replica, l'escutente contestava la compensabilità del credito fatto valere dall'escussa, affermando che il credito per salari da essa vantato non era pignorabile né pertanto, in virtù dell'art. 323b CO, compensabile.
In duplica, la convenuta evidenziava come l'eccezione sollevata dall'escutente non fosse né motivata né provata, un credito risalente a più di 3 anni non potendo del resto ricadere nel campo d'applicazione degli art. 323b cpv. 2 CO e 93 LEF, i quali tutelano i crediti correnti e futuri.
C. Con sentenza 13 novembre 2003, il Pretore della Giurisdizione di __________ accoglieva l’istanza. In sostanza, dopo aver rilevato la controversia dottrinale circa la ripartizione dell'onere della prova dell'impignorabilità del salario nell'ambito dell'art. 323b cpv. 2 CO, il primo giudice, per le circostanze particolari della fattispecie, riteneva di doverlo accollare alla convenuta (datrice di lavoro), in quanto l'escussa aveva comunicato all'escutente la cessione del credito opposto in compensazione solo all'udienza di discussione, precludendole così ogni e qualsiasi possibilità di portare la prova dell'impignorabilità.
D. Contro la sentenza pretorile il 24 novembre 2003 si aggravava tempestivamente APPE1, criticando l'inversione dell'onere della prova operata dal giudice di prime cure. In sintesi, l'appellante riteneva che si fosse così svuotato completamente l'istituto della compensazione, siccome il datore di lavoro non disponeva, né poteva materialmente disporre degli elementi necessari alla quantificazione della quota impignorabile del salario, come ad esempio l'importo della pigione dell'abitazione del lavoratore oppure dei premi dell'assicurazione malattia.
E. Con sentenza 3 maggio 2004 ( inc. 14.2003.93) questa Camera respingeva l’appello di APPE1 sostenendo che spetta al datore di lavoro provare che il credito da compensare sia pignorabile e in che misura mediante la via più celere e semplice della determinazione del minimo di esistenza da parte dell'ufficio di esecuzione.
F. Con scritto 8 giugno 2004 la APPE1 chiedeva all’_CON1 la determinazione del minimo vitale di _PINT1 per il periodo agosto/ottobre 2000, relativamente al quale è possibile invocare la compensazione.
G. In data 16 giugno 2004 _CON1 comunicava alla APPE1 di non essere in grado di determinare con esattezza il minimo vitale di _PINT1 per il periodo dall’agosto 2000 all’ottobre 2000.
H. Con ricorso 28 giugno 2004 APPE1 si aggrava contro tale decisione postulandone l’annullamento e la conseguente determinazione del minimo di esistenza di _PINT1.
I. Con osservazioni 4 agosto 2004 _PINT1 chiede la reiezione del gravame, in quanto la compensabilità del credito sarebbe già stata sollevata e respinta in sede di rigetto dell’opposizione. _PINT1 chiede inoltre di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
J. Delle osservazioni dell_CON1 si dirà, se del caso in seguito.
Considerato
in diritto: 1. In virtù dell’art. 323b cpv. 2 CO, il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile. Tale norma costituisce lex specialis rispetto all'art. 125 n. 2 CO, che esclude la compensazione contro la volontà del creditore in particolare per i salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia, in quanto non consente alle parti di pattuire convenzioni contrarie (cfr. art. 361 cpv. 1 CO).
2. Con sentenza 3 maggio 2004 ( inc. 14.2003.93) questa Camera ha già stabilito che spetta al datore di lavoro provare che il credito da compensare sia pignorabile e in che misura mediante la via più celere e semplice della determinazione del minimo di esistenza da parte dell'ufficio di esecuzione.
Di conseguenza, non vi è effettiva impossibilità per il datore di lavoro di dimostrare il carattere pignorabile del credito (o della parte di credito) da compensare. E in ogni caso, l'eventuale reiezione dell'eccezione di compensazione non implica un pregiudizio irreparabile, siccome il datore di lavoro conserva il diritto di far valere il suo credito con un'esecuzione separata successiva contro il lavoratore (cfr. Manfred Rehbinder, Berner Kommentar VI.2.2.1, Berna 1985, n. 17 ad art. 323b).
3. La dottrina dominante ritiene che il datore di lavoro possa chiedere all'Ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore la determinazione del suo minimo di esistenza, in applicazione analogica dell'art. 325 cpv. 1 CO, il quale prevede tale facoltà in caso di cessione o di messa a pegno del salario (cfr. Rehbinder, op. cit., n. 12 ad art. 323b; Daniel Brand et al., Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, Muri-Berna 1991, n. 14 ad art. 323b; Ullin Streiff/Adrian von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5. ed., Zurigo 1992, n. 5 ad art. 323b; Jean-Louis Duc/Olivier Subila, Commentaire du contrat individuel de travail, Losanna 1998, nota 249 ad art. 323b; Manfred Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15. ed., Berna 2002, n. 215 ad § 9; Gabriel Aubert, Commentaire romand du CO, vol. I, Ginevra/Basilea/Monaco 2003, n. 1 ad art. 323b; M. Rehbinder/W. Portmann, Basler Kommentar zum OR, vol. I, 1. ed. Basilea/ Ginevra/Monaco 2003, n. 3 ad art. 323b).
Nel caso di specie, sulla base della dottrina testé citata è compito dell_CON1 di determinare il minimo di esistenza di __________ _PINT1 nel periodo da agosto 2000 a ottobre 2000, in applicazione analogica di quanto già stabilito dall’art. 325 cpv. 1 CO in caso di cessione o costituzione in pegno del salario, disponendo l’organo di esecuzione forzata di tutti gli elementi utili per il calcolo del reddito pignorabile dell’escussa. Tuttavia viste le peculiarità del caso in esame, ragioni di economia procedurale inducono a concludere che tale calcolo venga eseguito dall’autorità di vigilanza in questa sede, senza la necessità di un rinvio (in sé legittimo) degli atti all_CON1 in base all’art 21 cpv. 4 LPR.
4. La durata del pignoramento di reddito è di un anno ( cfr. art. 93 cpv.2 LEF). Se durante tale termine l’ufficio ha conoscenza di una modifica determinante per l’importo da pignorare esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze (art. 93 cpv. 3 LEF). Nel caso di specie dall’esame del verbale di pignoramento 5/7 giugno 2000 risulta che _PINT1 aveva il seguente minimo di esistenza:
Reddito fr. 2'500.--
Minimo di esistenza
importo base fr.1'025.-locazione fr. 980.-cassa malati fr. 259.-spese diverse fr. 250.--
Totale fr. 2'514.—
Tale calcolo, allestito nel giugno del 2000, in base all’art. 93 cpv. 2 LEF ha validità di un anno. Tuttavia il 13 febbraio 2001 l’_CON1 ha adattato il pignoramento alle mutate condizioni di reddito della debitrice allestendo il seguente calcolo:
Reddito fr. 1'842.--
Minimo di esistenza
importo base fr.1'100.-locazione fr. 800.-cassa malati fr. 96.--
Totale fr. 2'076.--
5. Non essendo stato inoltrato alcun ricorso da parte del creditore o del debitore si deve ritenere che nel periodo da giugno 2000 fino al 13 febbraio 2001 il minimo di esistenza di _PINT1 sia stato di fr. 2'514.--. Quindi anche nel periodo da agosto 2000 fino ad ottobre 2000, il minimo di esistenza della debitrice era pari a tale importo.
6. Il ricorso va quindi accolto.
Non si prelevano tasse (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
7. _PINT1 chiede di essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. L’assistenza giudiziaria può darsi, visto il principio della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito patrocinio.
Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni cumulative seguenti:
– il richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);
– la procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);
– per il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia:
– la persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o
– la designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi, oppure
– la causa presenta difficoltà particolari.
Nel caso di specie, dal certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria 16 dicembre 2003 si evince che la richiedente è disoccupata e non percepisce più indennità da novembre 2002 ed è a carico della pubblica assistenza dal 1° gennaio 2004: il presupposto dell'indigenza è quindi realizzato. Tuttavia non vi era necessità oggettiva di patrocinio, per formulare le osservazioni ad un ricorso con esito favorevole, le cui argomentazioni si basavano una fattispecie già nota all’escussa. La domanda di gratuito patrocinio viene quindi respinta
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 93 LEF, 125, 323b CO nonché 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 28 giugno 2004 di APPE1, __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza il minimo di esistenza di _PINT1, __________, per il periodo agosto/ottobre 2000 è determinato in fr. 2'514.--.
2. L’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio di _PINT1, __________, è respinta.
3. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
–RAPP1, __________;
– __________, __________.
Comunicazione all_CON1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario