Incarto n. 15.2004.108
Lugano 1 agosto 2004 /FP/fp/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 10 giugno 2004 di
RI1
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona
CO1
nell’esecuzione n. promossa nei confronti della ricorrente da
PI1
richiamata l’ordinanza presidenziale 15 giugno 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo
viste le osservazioni 12 luglio 2004 del CO1
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la PI1 procede nei confronti di RI1 per l’incasso del proprio credito;
che in data 27 maggio 2004 CO1 emetteva l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. promossa dalla PI1 nei confronti di RI1;
che con ricorso 10 giugno 2004 RI1 si aggrava contro l’emissione dell’avviso di pignoramento sostenendo di aver interposto ricorso in data 26 marzo 2004 contro la decisione di rigetto dell’opposizione formulata dalla cassa malati creditrice l’11 marzo 2004;
che a sostegno della propria tesi la ricorrente produce copia della ricevuta di ritorno della lettera raccomandata 29 marzo 2004 inviata alla creditrice contenente il ricorso contro la decisione di rigetto dell’opposizione;
che l'Ufficio di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza,
prima di dare seguito a una domanda di proseguimento
dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che un'eventuale
opposizione sia stata definitivamente rigettata o ritirata, sotto
pena della nullità ex art. 22 LEF dei successivi atti esecutivi (cfr.
CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290], confermata dal
Tribunale federale in STF 7B.29/2002, cons. 2c);
che nel caso di specie la ricorrente afferma, contrariamente a
quanto sostenuto dalla creditrice, che l’opposizione al PE n.
non è stata validamente rigettata dalla cassa malati;
che dagli atti risulta infatti che la debitrice ha ricorso contro decisione di rigetto dell’opposizione 11 marzo 2004 entro il termine di 30 giorni, così come indicato nella decisione stessa (cfr. doc. C e D);
che il ricorso, datato 26 marzo 2004, risulta essere stato inviato alla cassa il 29 marzo 2004 e ricevuta da quest’ultima il 30 marzo 2004 (cfr. doc. E);
che di conseguenza non essendo cresciuta in giudicato la decisione di rigetto dell’opposizione, l’esecuzione non può essere proseguita;
che quindi tale circostanza determina la nullità dell’avviso di pignoramento 27 maggio 2004;
che il ricorso va pertanto accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 10 giugno 2004 di RI1 , è accolto.
1.1. Di conseguenza, è annullato l’avviso di pignoramento 27 maggio 2004 emesso dall’CO1 nell’esecuzione n..
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – RI1,
– PI1,
Comunicazione a CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario