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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.03.2010 (pubblicato) 15.2003.88

9 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·641 parole·~3 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 150315.2003.88

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretario:

Cassina

statuendo sul ricorso 10 giugno 2003 di

__________  

  contro  

l’operato dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro l’avviso d’incanto 19 maggio 2003 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

__________ rappr __________da __________

                                         __________

                                         rappr da __________

                                         __________

                                         __________

                                         __________

                                         rappr da __________

                                         __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 16 giugno 2003, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo

viste le osservazioni

__________

10 luglio 2003 del Comune di __________21 luglio 2003 della __________

29 luglio 2003 del Comune di __________

13 agosto 2003 dell’UEF __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

                                  B.   In data 21 agosto 2002  l’UEF di Bellinzona pignorava l’autovettura Chevrolet Blazer 4X4, modello __________, di proprietà dell’escusso.

                                  C.   Il 19 maggio 2003 veniva notificato alle parti l’avviso d’incanto relativo all’autovettura pignorata, indetto per  l’11 luglio 2003. 

                                  D.   Con ricorso 10 giugno 2003 __________ insorge contro tale provvedimento sostenendo che l’autovettura in oggetto sarebbe necessaria per poter espletare la propria attività di esercente.

                                  E.   Delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura, nonché di quelle dell’UEF di Bellinzona  si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Per l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione. Anche l’automobile, che occorre ad una persona per svolgere la sua attività lavorativa, può, in caso di sufficiente redditività, risultare impignorabile (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad art. 92 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 27, p. 170). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione e l’autorità cantonale di vigilanza devono accertare d’ufficio le circostanze determinanti per l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF 113 III 78).

                                   2.   Il ricorrente sostiene che l’autoveicolo pignorato sarebbe necessario per svolgere la propria attività di esercente presso il ristorante di proprietà della società __________. Egli ha pure prodotto una dichiarazione della società proprietaria del ristorante, la quale attesta la necessità del veicolo a causa degli orari di lavoro, che non permettono all’escusso di utilizzare i mezzi pubblici

                                   3.   Orbene, sulla scorta delle risultanze istruttorie, si evince che l’autovettura Chevrolet Blazer 4X4 oggetto del pignoramento deve essere considerata impignorabile, in quanto necessaria all’escusso per il conseguimento del proprio reddito.

                                   4.   Ne consegue l’accoglimento del gravame, con il rilievo che in occasione di ulteriori procedimenti l’Ufficio di esecuzione dovrà in primo luogo pignorare il salario, così come stabilito dall’art. 95 LEF. Tale provvedimento non può  infatti venire attuato nella presente procedura, ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a e 92 LEF, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 10 giugno 2003  di __________, è accolto.

                                   2.   Di conseguenza l’autovettura Chevrolet Blazer 4X4 proprietà di __________, è impignorabile ex art. 92 cpv.1 n. 3 LEF e l’avviso d’incanto 19 maggio 2003, è annullato.

                                   3.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all'UEF Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      Il segretario

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