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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.04.2003 15.2003.57

23 aprile 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·357 parole·~2 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2003.57

Lugano 23 aprile 2003 /CJ/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 febbraio 2003 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro l’avviso di pignoramento 6 febbraio 2003 relativo alla procedura n. __________ promossa avverso il ricorrente dallo

__________

viste le osservazioni 21 marzo 2003 dell’UEF di Bellinzona;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il ricorrente si oppone all’avviso di pignoramento facendo valere diverse censure di merito (mancata "esazione" nei confronti della società __________ mancata insinuazione nel fallimento di quest’ultima, uscita del ricorrente dal consiglio d’amministrazione);

                                         che benché abbia ritirato l’opposizione all’esecuzione in esame (cfr. dispositivo n. 1 del decreto di stralcio emesso il 26 agosto 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona), egli dichiara di non riconoscere il debito;

                                         che, visti il ritiro dell’opposizione e la domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata il 26 novembre 2002 dal procedente, il provvedimento impugnato risulta ineccepibile;

                                         che se il ricorrente ritiene infondato il credito posto a fondamento dell’esecuzione deve inoltrare l’azione di annullamento dell’esecuzione prevista agli art. 85 e 85a LEF, risp. pagare l’importo posto in esecuzione ed avviare un’azione di ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 LEF;

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 85, 85a, 86, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 18 febbraio 2003 __________ è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.    Intimazione a:   -   __________

                                          Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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