Incarto n. 15.2003.54
Lugano 16 maggio 2003 /EC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 marzo 2003 di
__________ patrocinata da: __________
Contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse contro la ricorrente da
__________ composta di __________, __________, __________ es. n. __________ patr. dall’avv. __________ __________ es. n. __________ e __________ rappr. da __________
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 27 marzo 2003 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta;
che in tal caso l'Ufficio deve notificare senz’indugio la nuova decisione alle parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF);
che il nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del precedente, se non impugnato passa in giudicato formale nella procedura in corso (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205);
che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);
che nel caso in esame l'UE di Lugano, con provvedimento del 28 marzo 2003, ha integralmente accolto la richiesta formulata dalla ricorrente __________ con l’atto di ricorso del 13 marzo 2003;
che nessun gravame è stato interposto contro il provvedimento di riconsiderazione del 28 marzo 2003;
che di conseguenza il ricorso 13 marzo 2003 è così divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 13 marzo 2003 __________, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d’oggetto.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario