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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.2003 15.2003.44

7 agosto 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·6,106 parole·~31 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2003.44

Lugano 7 agosto 2003 EC/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 febbraio/11 marzo 2003 di

__________ patr. da: avv. __________  

  Contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del debitore dell’11 febbraio 2003 (gruppo di pignoramento n. 9) nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro il ricorrente da

__________ __________ __________  

richiamata l’ordinanza vicepresidenziale del 14 marzo 2003 di non concessione dell’effetto sospensivo

 viste le osservazioni 25 febbraio, 12 marzo e 2 aprile 2003 dell’UEF di Locarno,

 Locarno;

 esaminati atti e documenti;

 ritenuto

in fatto:                    A.   L’11 febbraio 2003 nel gruppo di pignoramento n. __________ l’UEF di Locarno ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di __________, stabilendo una trattenuta mensile di fr. 4'190.90, determinata come segue:

                                         Introiti:

                                         Debitore                            fr.   7'672.--     70%

                                         Coniuge                             fr.   3'284.--     30%

                                         Totale mensile                  fr. 10'956.--   100%

                                         Minimo di esistenza:

                                         Importi di base                  fr.   1’550.--

                                         Figli minorenni                  fr.      500.-locazione                           fr.   2'073.--

                                         Cassa malati                     fr.      550.--

                                         Trasferte                            fr.        80.--

                                         Pasti fuori domicilio         fr.      220.--

                                         Totale deduzioni               fr.    4'973.--   100%

                                         Ecc. mens. pignorabile    fr.    4’190.--

                                         Con provvedimento 19 febbraio 2003 l’UEF ha ridotto l’importo pignorabile da fr. 4'190.-- a fr. 4'085.--.

                                  B.   Con ricorso 21 febbraio/11 marzo 2003 __________ è insorto contro il conteggio allestito dall’UEF di Locarno, postulandone la declaratoria di nullità e l’accertamento dell’inesistenza di un importo pignorabile, atteso che:

                                         -  “la decisione impugnata di pignorare mensilmente fr.  4'190.-- di reddito del ricorrente a partire da marzo 2003, segue una procedura già inutilmente avviata il 16.5.2002 presso la CEF, conclusasi al Tribunale federale il 1.11.2002 con la reiezione del ricorso di diritto pubblico ed il 5.11.2002 con la reiezione del ricorso LEF”;

                                         -  “avendo chiesto il pignoramento di fr. 4'190.--, ammontando la pensione (limitatamente pignorabile ex art. 93 LEF) a fr. 4'085.--, l’UEF di Locarno ha pignorato fr. 105.-- più di quanto legalmente possibile (doc. C). Con rettifica del 19.2.2003, post colloquio telefonico del qui sottoscritto legale con l’UEF di Locarno, tale errore (e solo tale) è stato immediatamente corretto (doc. E)”;

                                         -  “il reddito della moglie di fr. 3'284.-- è stato considerato completamente pignorabile. Tale decisione è abusiva poiché non tiene conto del fatto che, del salario percepito, circa fr. 2'000.-- mensili sono a libera disposizione della moglie ex art. 164 CC”;

                                         -  “il qui ricorrente paga una pigione di fr. 1'900.-- mensili (doc. G), ai quali costi vanno aggiunti i costi di riscaldamento annui di olio combustibile (nel 2002 fr. 910.85, doc. H) in pro rata mensili, per un importo complessivo di fr. 1'975.91”;

                                         -  i costi della cassa malati assommerebbero a fr. 573.10, a cui “andrebbe aggiunta la franchigia di fr. 1'000.-- valida per __________ ”;

                                         -  “l’autoveicolo per i coniugi __________ ha una doppia funzione. La prima è ad uso della moglie che, abitando a 10 chilometri dal posto di lavoro, non può servirsi dei mezzi pubblici, dovendo inoltre sovente spostarsi per lavoro in altri luoghi, nel Cantone e nella Svizzera. La moglie viene guidata dal ricorrente sul posto di lavoro ed ivi viene recuperata alla fine del lavoro, così da proteggerla da eventuali agguati. Analogamente avviene per la figlia che studia a __________, sebbene, occasionalmente, quest’ultima faccia uso di mezzi pubblici. Il secondo impiego del veicolo è a scopo di sicurezza. Tale impiego spiega la tipologia del veicolo. In caso di movimenti sospetti, o di pericolo, il veicolo permette alla famiglia di allontanarsi dal domicilio, spostarsi, ed anche, in caso di necessità, di pernottare nel veicolo stesso”;

                                         -  “l’attuale veicolo è di proprietà della figlia di prime nozze del ricorrente. Questo ha tre anni. Quali spese di circolazione sono stati versati fr. 575.-- annui (doc. L), e le spese d’assicurazione sono di fr. 1'337.40 semestrali, per complessivi fr. 2'674.80 annui (doc. M). A ciò vanno aggiunti i costi di benzina di fr. 840.-- annui. Sino ad ora la figlia del qui ricorrente ha desistito dal chiedere un contributo di locazione del veicolo. Siccome la situazione è forzata ora dal pignoramento operato dall’UEF di Locarno, a partire da questo mese, la proprietaria del veicolo, ha il diritto di esigere, ed esige, fr. 500.-- quali pigioni mensili, che si chiede vengano riconosciuti nel calcolo di uso del veicolo. Considerando dunque anche i fr. 500.-- di noleggio mensile a favore della figlia, l’importo mimino esistenziale di tale posta è di fr. 840.--”;

                                         -  “sempre per motivi di sicurezza il ricorrente, che usa tale veicolo da ormai tre anni, dovrebbe cambiarlo. A tale scopo tramite un conoscente, dovrebbe stipulare un contratto leasing di un nuovo veicolo, allo scopo di evitare di figurare sull’elenco delle targhe. Attualmente il veicolo è iscritto a nome della moglie del ricorrente. Ciò comporterebbe un aggravio leasing mensile di fr. 562.75 (doc. N). In questa sede, si chiede alle autorità coinvolte il permesso di procedere a tale leasing alle modalità indicate”;

                                         -  “la moglie lavora nel settore della moda. Ad essa vanno dunque riconosciuti fr. 60.-- mensili per abbigliamento. Analogamente, sebbene sia in pensione, il qui ricorrente, quale ex commissario di polizia, ha diritto quali spese necessarie a mantenere un aspetto dignitoso, a fr. 60.-- mensili quali spese di abbigliamento. Conseguentemente vanno riconosciuti fr. 120.-- mensili quali spese di abbigliamento”;

                                         -  “la moglie percorre due volte al giorno 20 chilometri per raggiungere il posto di lavoro, scortata dal marito, che a sua volta percorre 40 chilometri giornalieri. Calcolando un impiego annuo di 240 giorni, ed un costo giornaliero di fr. 20.--, ogni mese vi sono spese di trasporto minime esistenziali di almeno fr. 400.--”;

                                         -  “per pranzo la moglie non ritorna al domicilio. Conseguentemente, va calcolata quale spesa minima esistenziale mensile per pasti fuori domicilio la cifra di fr. 220.--“;

                                         -  “il ricorrente paga mensilmente fr. 2'100.-- alla sua ex moglie quali contributi alimentari ex decisione pretorile del 1993” (doc. O);

                                         -  “i coniugi __________ trasmettono mensilmente in __________, ai genitori della moglie ivi domiciliati fr. 500.—per l’acquisto di medicinali (doc. P, Q)”;

                                         -  “per la figlia occorre considerare le spese di trasporto, le spese per la scuola, le spese per i libri, l’abbigliamento e i pasti fuori casa, per fr. 708.64”;

                                         -  per le spese connesse con l’ex professione “vanno annoverate le spese per i collegamenti telefonici 1 fisso e 3 cellulari, che permettono di comunicare immediatamente nel caso vi siano pericoli o situazioni anomale, l’energia elettrica per l’abitazione (illuminazione costante per dissuadere eventuali intrusioni notturne) per complessivi fr. 317.-- mensili”;

                                         -  “per incrementare la sicurezza dell’abitazione di __________, è necessario installare un sistema di sicurezza consistente in un impianto di tele e videosorveglianza. Si allega il preventivo allestito dalla __________ (doc. AA). Sulla base dello stesso per la sicurezza all’abitazione occorre calcolare fr. 420.-- mensili. In questa sede, si chiede alle autorità coinvolte il permesso di procedere a tale installazione alle modalità indicate nel preventivo, cosa che porterebbe il minimo esistenziale per tale posta di sicurezza a fr. 737.-- mensili”;

                                         -  “la moglie e la figlia necessitano di regolari sedute di fisioterapia per fr. 317.-- mensili” (doc. BB)”.

                                  C.   Con osservazioni 25 febbraio, 12 marzo e 2 aprile 2002 l’UEF di Locarno ha postulato la reiezione del gravame rilevando che __________, più volte sollecitato a consegnare le pezze giustificative riguardanti l’affitto, la cassa malati e gli alimenti, non vi ha mai dato seguito.

                                         A mente dell’Ufficio sono da includere nel minimo vitale unicamente quelle spese effettivamente sostenute: __________ non avrebbe dimostrato il pagamento delle spese di protezione da rappresaglie della malavita organizzata da lui asserite. Inoltre le stesse non rientrerebbero in quelle riconosciute per il calcolo del minimo vitale.

                                         L’UEF di Locarno ha rilevato di aver considerato ingiustamente, ma comunque in modo irrilevante nel computo totale perché la rendita AI risulta comunque impignorabile, un affitto di fr. 1'900.-- mensili oltre a fr. 173.-- per spese di riscaldamento ed elettricità. Ritenuto che la famiglia __________ è composta di marito, moglie e figlia, l’Ufficio avrebbe dovuto considerare l’importo massimo di fr. 1'000.-- per un appartamento di tre locali a __________. L’escusso inoltre non avrebbe mai presentato il contratto di affitto.

                                  D.   Con istanza 10 aprile 2003 ‑ denominata: "istanze di richiesta di effetto sospensivo (art. 10 LPR), richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (art. 10 e ss. Lag), chiamata in causa (art. 5 LPR e 25 LPamm) e richiesta di ammissione ad ulteriore scambio di allegati (art. 12 LPR)" ‑ __________ ha postulato la concessione dell’effetto sospensivo, l’ammissione al gratuito patrocinio, la chiamata in causa ex art. 25 LPamm dello Stato del Cantone Ticino, l’ammissione della stessa istanza 10 aprile 2003 quale allegato parziale di replica e l’assegnazione di un termine per replicare alle osservazioni presentate dall’UEF di Locarno non appena gli sarà stato conferito il gratuito patrocinio.

                                  E.   Con ricorso di diritto pubblico del 30 aprile 2003 __________ ha impugnato al Tribunale federale il decreto vicepresidenziale 14 marzo 2003 di non concessione dell’effetto sospensivo.

                                  F.   Con ordinanza presidenziale 5 maggio 2003 l'istanza 10 aprile 2003 è stata parzialmente accolta limitatamente alle domande di effetto sospensivo e di replica, e __________ è stato citato a comparire il giorno di mercoledì __________, alle ore 14.00, per procedere alla fase di istruttoria integrativa, nel corso della quale egli avrebbe potuto prendere posizione sulle nuove allegazioni di cui alle osservazioni dell'UEF di Locarno.

                                         Al ricorso 21 febbraio/11 marzo 2003 di __________ non è stato comunque concesso l’effetto sospensivo.

                                         Per quanto riguarda le altre domande contenute nell'istanza 10 aprile 2003, è stato deciso che le stesse saranno oggetto di esame di merito in sede di sentenza.

                                  G.   All’udienza del 14 maggio 2003 il ricorrente ha finalmente prodotto una copia completa delle sentenza 31 marzo 1993 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, con la quale quest’ultimo ha pronunciato il divorzio dei coniugi __________ e ha omologato la convenzione 5 febbraio 1993 sulle conseguenze accessorie del divorzio. Il ricorrente ha pure prodotto copia della convenzione, dalla quale emerge, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che __________ a titolo di pensione alimentare per la moglie verserà un importo mensile anticipato di fr. 2'000.--, da adeguarsi annualmente al costo della vita.

                                         Egli ha pure prodotto 17 avvisi di addebito per il periodo da luglio 2001 a febbraio 2003, attestanti il versamento di fr. 2'100.-- mensili alla ex moglie, nonché una ricevuta di versamento in contanti ai genitori dell’attuale moglie in __________ di fr. 500.--.

                                         Quali doc. QQ e RR l’escusso ha versato agli atti due avvisi di addebito riferiti alla locazione per i mesi di gennaio e marzo 2003, rilevando che nel 2003 ha effettuato solo due pagamenti del canone locatizio, atteso che egli era impossibilitato a pagare a seguito dei pignoramenti che ha subito. Il patrocinatore del ricorrente si è poi impegnato a produrre una copia del contratto di locazione.

                                         Il ricorrente ha rilevato di necessitare dell’auto per ragioni di sicurezza, essendo già capitato di dover dormire all’interno del veicolo. L’auto, una monovolume immatricolata a nome della moglie ma di proprietà della figlia di primo letto, servirebbe anche per il lavoro della moglie, attiva nel campo della moda. Ella è gerente di una boutique di moda a Locarno e in questa sua funzione deve spostarsi anche fuori Cantone. La sede operativa della ditta si troverebbe nel Canton __________. La moglie si deve spostare anche nelle succursali di __________ e __________. Si tratta di spostamenti di almeno una volta la settimana nel Cantone. Occorre talvolta anche portare della merce in altre succursali e bisogna far capo all’auto privata, la catena di negozi per la quale lavora non disponendo di un furgoncino per i trasporti.

                                  H.   Con pronunciato datato 20 maggio 2003 e ricevuto dalla scrivente Camera il 6 giugno successivo, la II Corte civile del Tribunale federale ha dichiarato il ricorso dell’escusso irricevibile, negando l’assistenza giudiziaria in quanto lo stesso ricorso era fin dall’inizio privo di possibilità di esito favorevole.

                                    I.   Il 27 maggio 2003 il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso i documenti UU e VV, relativi ai bonifici e ai conteggi di salario della moglie per i mesi da marzo 2002 a luglio 2002, da settembre 2002 a gennaio 2003 e da marzo ad aprile 2003, dai quali emerge che per l’ultimo mese documentato, ossia aprile 2003 la signora __________ ha percepito uno stipendio netto mensile di fr. 3'263.70.

                                         __________ non ha invece prodotto il contratto di locazione, rilevando di non aver ancora ricevuto dal locatore copia del contratto, ma impegnandosi a fare il possibile per ottenerne una copia.

                                  L.   Visto l’inagire del ricorrente, che malgrado l’impegno da lui assunto, ha omesso di produrre il contratto di locazione o una copia dello stesso, con scritto 20 giugno 2003 l’Autorità di vigilanza ha richiesto al locatore, fondandosi sull'obbligo d'informazione dei terzi, la trasmissione del contratto di locazione con __________.

                                  M.   Il 16 luglio 2003 il locatore ha comunicato che il canone di locazione assomma a fr. 22'800.-- annui, oltre alle spese accessorie.

Considerato

in diritto:                  1.   Con l’istanza 10 aprile 2003 __________ ha postulato la chiamata in causa ex art. 25 LPamm dello Stato del Cantone Ticino.

                                         Lo Stato del Cantone Ticino è già parte, quale creditore, della procedura esecutiva di cui in rassegna. La domanda volta ad una sua chiamata in causa ex art. 25 cpv. 1 LPamm risulta quindi inutile, a prescindere dall’inammissibilità della chiamata in causa in sede di ricorso ex art. 17 LEF.

                                   2.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   3.   Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

                                   4.   L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.

                                   5.   Il ricorrente ha evidenziato che, ammontando la propria rendita pensionistica a fr. 4'085.--, pignorando in un primo tempo fr. 4'190.-- mensili, l’UEF di Locarno avrebbe pignorato fr. 105.-- più di quanto possibile. Solo in seguito l’Ufficio avrebbe rilevato e corretto l’errore.

                                         __________ ha asseverato che dal reddito del lavoro percepito della moglie di fr. 3'284.--, circa fr. 2'000.-- mensili dovrebbero esserle lasciati a libera disposizione ex art. 164 CC.

                                         Egli pagherebbe fr. 1'900.-- mensili di pigione (doc. G), a cui andrebbero aggiunti fr. 75.91 per le spese di riscaldamento, corrispondenti a fr. 910.85 annuali (doc. H).

                                         I costi della cassa malati assommerebbero a fr. 573.10, a cui andrebbe aggiunta una franchigia annua di fr. 1'000.--.

                                         Il ricorrente ha rilevato che l’autoveicolo gli servirebbe per portare la moglie al lavoro ed andare a prenderla, percorrendo quattro volte al giorno un tragitto di dieci chilometri, per portare ed andare a prendere la figlia che studia a __________ e per la moglie che a volte si deve recare per lavoro in altri luoghi nel Cantone e nella Svizzera. In caso di pericolo, il veicolo permetterebbe alla famiglia di allontanarsi dal domicilio e, in caso di necessità, di trascorrere la notte nello stesso. Per questi motivi __________ ha postulato il riconoscimento dell’importo di fr. 840.-- per le spese connesse all’uso dell’auto, e così composti: fr. 575.-- annui (doc. L) per la tassa di circolazione, fr. 2'674.80 annui (doc. M) per l’assicurazione, fr. 840.-- annui per la benzina e fr. 500.-- di pigioni mensili da versare quale locazione alla proprietaria del veicolo, ossia la propria figlia di primo letto.

                                         L’escusso ha evidenziato che per motivi di sicurezza, usando il veicolo in discussione da tre anni, egli dovrebbe cambiarlo. Ciò comporterebbe un aggravio leasing mensile di fr. 562.75 (doc. N): __________ ha pertanto chiesto di essere autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto leasing, cosa che comporterebbe il riconoscimento nel computo del minimo vitale dell’importo di fr. 903.-- mensili riferito all’uso dell’autovettura;

                                         A mente del ricorrente andrebbero riconosciuti fr. 60.-- per le spese d’abbigliamento della moglie, lavorando la stessa nel settore della moda. Lo stesso importo andrebbe riconosciuto pure a lui quale ex commissario di polizia, alfine di poter mantenere un aspetto dignitoso.

                                         __________ ha postulato il riconoscimento di fr. 400.-- per le spese di trasporto della moglie dal domicilio al posto di lavoro e di fr. 220.-- per i pasti fuori domicilio di quest’ultima.

                                         Al suo minimo vitale andrebbero inoltre aggiunti fr. 2'100.-- per i contributi alimentari all’ex moglie, fr. 500.— che verrebbero mandati ai genitori dell’attuale moglie in __________ per l’acquisto di medicinali (doc. P, Q), fr. 708.64. per le spese di trasporto, della scuola, dei libri, dell’abbigliamento e dei pasti fuori casa della figlia.

                                         Il ricorrente ha postulato il riconoscimento dell’importo di fr. 317.-- per le spese attinenti ai collegamenti telefonici (uno fisso e tre cellulari), necessari affinché i membri della famiglia possano mettersi immediatamente in contatto in caso di pericolo e per le spese di illuminazione costante dell’abitazione a scopo dissuasivo.

                                         __________ ha pure chiesto il riconoscimento di fr. 420.-- per installare un sistema di sicurezza di tele e videosorveglianza e di fr. 317.-- per le sedute di fisioterapia della moglie e della figlia (doc. BB).

                                   6.   In merito alle singole censure del ricorrente va rilevato:

                                         a)  Ex art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF la rendita giusta l’art. 50 della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità è impignorabile.

                                         aa)  Le prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili –come nel caso di specie–, sono invece limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita pagata al debitore dalla sua cassa pensione è quindi pignorabile ex art. 93 LEF come il salario che sostituisce (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 47 p. 174).

                                         bb)  Nel quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF, che quelli limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF (Ammon/Gasser, op. cit., § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore reddito eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole, l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza, purché il minimo di esistenza già sia coperto dalla rendita impignorabile (DTF 104 III 40 cons. 1).

                                         cc)  Dalle precedenti considerazioni emerge che l’UEF di Locarno, che con provvedimento del 19 febbraio 2003 ha ridotto l’importo pignorabile mensile da fr. 4'190.-- a fr. 4'085.--, ha operato correttamente, computando nel calcolo degli introiti del debitore, oltre alla rendita versata dalla cassa pensione anche la rendita AI. L’importo pignorato è pertanto coperto dalla rendita versata dalla cassa pensione, che come si deduce dalla precedenti considerazioni è limitatamente pignorabile ex art. 93 LEF, mentre non vi è pignoramento della rendita AI, impignorabile ex art. 92 LEF.

                                         b)  La Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede al punto I.3. che, come correttamente indicato nel verbale di pignoramento da parte dell’UEF di Locarno, l’importo base mensile per coniugi ammonta a fr. 1'550.--.

                                              Ex art. 164 cpv. 1 CC il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.

                                              A prescindere dal fatto che in concreto risulta essere la coniuge del debitore escusso e non quest’ultimo ad esercitare un’attività lavorativa, i contributi dovuti in base all’art. 164 cpv. 1 CC dal coniuge escusso all’altro coniuge non possono comunque essere computati nel calcolo del minimo di esistenza comune (Vonder Mühll, op. cit., n. 34 ad art. 93).

                                         c)  Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

                                              __________ ha asseverato di pagare fr. 1'900.-- mensili di pigione (doc. G), oltre a fr. 75.91 mensili per le spese di riscaldamento (doc. H). Dalla dichiarazione trasmessa dal locatore via fax il 16 luglio 2003 alla Camera adita è emerso che quanto asserito dal ricorrente riguardo al canone dell’abitazione da lui locata corrisponde effettivamente al vero.

                                         aa)  Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio.

                                         bb)  Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1, FUCT __________).

                                                 Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 66 pag. 178 s.; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT __________). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari. (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto II.1.2).

                                         cc)  Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato a titolo di locazione l’importo mensile di fr. 1'900.-- oltre a fr. 75.91 per le spese di riscaldamento, per un totale di fr. 1'975.91, per una casa unifamiliare a __________ che l’escusso occupa con la moglie e una figlia minorenne.

                                                 Nel caso in esame, seppure il canone di locazione corrisposto dall’escusso (fr. 1’900.--) ecceda un canone adeguato nella regione di __________ per un appartamento ad uso di tre persone, occorre mettere in relazione tale importo con gli introiti mensili di __________ e della moglie (fr. 10'935.--) e concludere che il canone di locazione non può essere considerato eccessivo, ritenuto anche che in caso di trasloco al debitore andrebbero comunque riconosciuti i relativi costi. Per questo motivo si prescinde, perlomeno per il momento, dal voler invitare il ricorrente ad un cambiamento di alloggio.

                                         d)  A __________ è stato riconosciuto dall’UEF di Locarno quale spesa agli effetti del calcolo del minimo d’esistenza l’importo mensile di fr. 550.-- (per lui, per la coniuge e per la figlia) per i premi della cassa malattia.

                                              Oltre alla prova dell’esistenza e del carattere indispensabile delle spese da prendere in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, l’ufficio deve anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 106 ad art. 93). Dalla documentazione agli atti  - segnatamente dal verbale di pignoramento e dagli estratti delle esecuzioni, dai quali emerge che varie casse malattia e la cassa dei medici sono creditori in possesso anche di attestati di carenza beni per importi tutt’altro che trascurabili - e in parte per stessa ammissione di __________, emerge che i premi della cassa malattia non vengono pagati. Per questo motivo quindi, a differenza di quanto ritenuto dall’Ufficio, al ricorrente non può essere riconosciuto alcunché a tal riguardo.

                                         e)  L’importo base mensile per coniugi di fr. 1’550.-- di cui al punto 1.3 della Tabella contiene già i costi che il debitore deve affrontare per l’abbigliamento alfine di poter mantenere un aspetto dignitoso. Per questo motivo la richiesta di __________ di computargli fr. 60.-- nel minimo vitale a tale titolo deve essere respinta. Non vi è poi motivo di riconoscere alla moglie l’importo di fr. 60.-per accresciute spese di abbigliamento connesse alla sua attività professionale poiché non necessarie e nemmeno dimostrate.

                                         f)   __________ ha postulato il riconoscimento di fr. 400.-- per le spese di trasporto della moglie dal domicilio al posto di lavoro, ritenuto che ella percorrerebbe due volte al giorno dieci chilometri per raggiungere il posto di lavoro, scortata dal marito, che a sua volta percorrerebbe quaranta chilometri giornalieri.

                                              Egli ha pure postulato il riconoscimento dell’importo di fr. 840.-- per le spese connesse all’uso dell’autoveicolo e così composto: fr. 575.-- annui (doc. L) per le spese di circolazione, fr. 2'674.80 annui (doc. M) per i costi d’assicurazione, fr.  840.-- annui per la benzina e fr. 500.-- di pigioni mensili da versare quale locazione alla proprietaria del veicolo, ossia la propria figlia di prime nozze.

                                              In sede di udienza il ricorrente ha precisato che l’auto serve anche per il lavoro della moglie, attiva nel campo della moda. Ella è gerente di una boutique di moda a __________ e in questa sua funzione deve spostarsi anche fuori Cantone. La sede operativa della ditta si trova nel Canton __________. La moglie si deve spostare almeno una volta la settimana anche nelle due succursali ticinesi di __________ e di __________. Inoltre talvolta occorre anche portare della merce in altre succursali e bisogna far capo all’auto privata, la catena di negozi per la quale lavora non disponendo di un furgoncino per i trasporti.

                                              E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/ Gasser, op. cit., § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60). L’UEF di Locarno ha riconosciuto a titolo di spese di trasferta l’importo mensile di fr. 80.--.

                                              In casu dall’istruttoria è emerso che il veicolo privato è effettivamente necessario alla moglie dell’escusso per l’esercizio della sua professione. Considerato che vengono percorsi 40 chilometri al giorno per il tragitto casa-lavoro, va ritenuta una percorrenza mensile media di circa 800 chilometri. A titolo di trasferta vanno quindi riconosciuti fr. 400.-- mensili, ossia un costo unitario di fr. 0.50 al chilometro (Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Bellinzona 2002, n. 185).

                                              Non vi è per contro obbligo giuridico di pagare alla figlia qualsivoglia nolo il cui pagamento non è peraltro stato dimostrato. La posta di fr. 500.-- mensili per l’affitto dell’auto non può essere riconosciuto.

                                              In caso di ricorso al leasing auto potrà essere riconosciuta solo una vettura utilitaria.

                                              Eventuali spese per le trasferte settimanali a __________ e a __________ non possono invece essere riconosciute innanzitutto perché non chilometricamente determinate ed in secondo luogo perché non è dato di sapere se tali trasferte vengano rimborsate o meno alla moglie dalla datrice di lavoro.

                                              Altre deduzioni riferite all’uso dell’autovettura non possono invece essere riconosciute per i motivi che verranno indicati alla lettera m).

                                         g)  Il ricorrente ha postulato il riconoscimento di fr. 220.-- per i pasti fuori domicilio della moglie e di fr. 708.64 per le spese di trasporto, della scuola, dei libri, dell’abbigliamento e dei pasti fuori casa della figlia.

                                              Secondo il punto 1 della Tabella l’importo base di fr. 1’550.-- risp. di fr. 500.-- è comprensivo delle spese di sostentamento e contiene già i costi che il debitore deve affrontare per l’abbigliamento alfine di poter mantenere un aspetto dignitoso: spese per l’abbigliamento della figlia oltre all’importo di fr. 500.-- per il minimo vitale non possono pertanto essere riconosciute. Neppure possono essere riconosciuti se non nella misura di fr. 80.-- mensili (corrispondenti all’abbonamento arcobaleno) eventuali costi della figlia per le spese di trasporto, della scuola e dei libri in quanto non minimamente documentati. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.-per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4b). __________ lavora a __________ e la figlia va a scuola a __________: abitando a __________ entrambe non rientrano al domicilio durante il mezzogiorno. Di conseguenza esse sono costrette a consumare tale pasto fuori dall’economia domestica. L’importo mensile di fr. 440.-- deve essere riconosciuto conformemente al punto 2.4b della Tabella.

                                         h)  Solo all’udienza del 14 maggio 2003 il ricorrente ha finalmente prodotto una copia completa delle sentenza 31 marzo 1993 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, con la quale quest’ultimo ha pronunciato il divorzio dei coniugi __________ e ha omologato la convenzione 5 febbraio 1993 sulle conseguenze accessorie del divorzio. Il ricorrente ha pure prodotto copia della convenzione, dalla quale emerge, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che __________ a titolo di pensione alimentare per la moglie verserà un importo mensile anticipato di fr. 2'000.--, da adeguarsi annualmente al costo della vita. Egli ha pure prodotto 17 avvisi di addebito per il periodo da luglio 2001 a febbraio 2003 attestanti il versamento di fr. 2'100.-- mensili alla ex moglie. L’importo di fr. 2'100.-- mensili richiesto dal debitore, deve pertanto essergli riconosciuto quale supplemento all’importo base mensile.

                                         i)    __________ ha asseverato di trasmettere mensilmente fr. 500.--  ai genitori dell’attuale moglie in __________ per l’acquisto di medicinali.

                                              Per il punto 5 della Tabella i contributi di mantenimento o d’assistenza, dovuti per motivi giuridici o morali a persone che vivono fuori dall’economia domestica del debitore, sono riconosciuti a condizione che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (DTF 121 III 22). Siffatti contributi di mantenimento o d’assistenza, i cui beneficiari devono essere membri della famiglia in senso ampio del debitore, devono inoltre essere loro indispensabili (Vonder Mühll, op. cit., n. 29 ad art. 93 LEF). All’Ufficio di esecuzione dovranno essere presentati i giustificativi per gli importi di cui si chiede il riconoscimento.

                                              In concreto l'escusso a sostegno della deduzione richiesta ha prodotto unicamente la prova dei bonifici per i mesi di febbraio e di maggio 2003. Egli non ha inoltre provato e neppure reso verosimile che siffatti contributi siano indispensabili ai suoceri. Per questo motivo dunque nessuna deduzione può essere riconosciuta.

                                         l)    L’importo di fr. 317.-- per asserite sedute di fisioterapia della moglie e della figlia non può essere riconosciuto, in quanto dal doc. BB emerge trattarsi in concreto  di un contratto di abbonamento fitness neppure prescritto da un certificato medico. __________ poi nemmeno ha dimostrato che tali spese non sono coperte dalla cassa malati e men che meno ha dimostrato gli effettivi pagamenti.

                                         m) Il ricorrente ha evidenziato che per motivi di sicurezza, usando il veicolo della figlia da ormai tre anni, dovrebbe cambiarlo il che comporterebbe un aggravio leasing mensile di fr. 562.75. __________ ha chiesto di essere autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto leasing.

                                              Il ricorrente ha postulato il riconoscimento dell’importo di fr. 317.-- per le spese attinenti ai collegamenti telefonici (uno fisso e tre cellulari), necessari affinché i membri della famiglia possano mettersi immediatamente in contatto in caso di pericolo e per le spese di illuminazione costante dell’abitazione a scopo dissuasivo.

                                              __________ ha postulato il riconoscimento di fr. 420.-- per installare un sistema di tele e videosorveglianza.

                                              Siffatti importi non possono essere calcolati nel minimo di esistenza dell’escusso, in quanto spese di questo genere per garantirsi una sicurezza personale accresciuta non rientrano in quelle riconosciute in base agli attuali principi dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo.

                                              Se vi è necessità di protezione, le spese relative non possono essere caricate ai creditori.

                                   7.   Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di __________ si presenta come segue:

                                         Introiti:

                                         Debitore                          fr.    7'672.--   70%

                                         Coniuge                           fr.    3'263.--   30%

                                         Totale mensile                fr.  10'935.--   100%

                                         Minimo di esistenza:

                                         importo di base              fr.    1’550.-figli minorenni fr.       500.-alimenti all’ex moglie     fr.    2'100.-locazione                         fr.    1'976.-trasferte moglie              fr.       400.-trasferte figlia                  fr.         80.--

                                         Pasti fuori domicilio       fr.       440.--

                                         Totale deduzioni             fr.     7'046.--   100%

                                         Ecc. mens. pignorabile  fr.    2’740.--

                                         E’ pertanto pignorata l’eccedenza mensile di fr. 2’740.--.

                                   8.  

                                         a)  __________ ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

                                         b)  Il 30 luglio 2002 è entrata in vigore la Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag), che disciplina gli istituti del patrocinio d’ufficio e dell’assistenza giudiziaria nei procedimenti civili, esecutivi, amministrativi e penali (art. 1 Lag).

                                              Per l’art. 14 cpv. 2 Lag, l’ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari.

                                              La necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse.

                                              Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato rispettivamente di un pensionato non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2c i.f.; Cometta, op. cit. n. 2.4.1. ad art. 15a LPR, p. 230 e rif. ivi), l’interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia.

                                         c)  Gran parte delle censure mosse da __________ all’operato dell’UEF di Locarno sono già state risolte dalla Camera di esecuzione e fallimenti nella sentenza (inc. 15. 2002.72), confermata dal Tribunale federale con pronunciato 1. novembre 2002 (5P.298/2002).

                                              Le varie procedure di pignoramento hanno evidenziato da parte di __________ nei confronti dell'organo d'esecuzione forzata un atteggiamento reticente quanto alle richieste di documentazione che l'UEF è andato via via formulando (cfr. ad es. solleciti dell'UEF del 19 giugno 2001, 14 agosto 2001, 4 settembre 2001, 30 novembre 2001, 28 gennaio 2002, 14 febbraio 2002, con domanda di traduzione forzata). Talune difficoltà apparenti sono quindi riconducibili alla carente partecipazione del ricorrente all’accertamento della sua situazione finanziaria effettiva.

                                              In concreto non sono dunque date le condizioni che comportano la necessità dell’ausilio di un patrocinatore per l’allestimento di un ricorso in tema di pignoramento di salario. Per questo motivo la richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio deve essere respinta.

                                              La procedura di per sé semplice è stata complicata da reticenze dell'escusso e da atti giuridici inidonei, ritenuto che sarebbe bastato che __________ inviasse a suo tempo la documentazione ritualmente richiestogli dall'UEF di Locarno.

                                   9.   Il ricorso 21 febbraio/11 marzo 2003 __________ è parzialmente accolto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi

richiamati gli art. 17, 19, 20a, 92, 93 LEF; 61 e 62 OTLEF; 10 e 22 LPR; 25 LPamm;

164 CC; 50 LAI

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 21 febbraio/11 marzo 2003 __________ è parzialmente accolto.

                                   2.   Di conseguenza è ordinato il pignoramento dell’eccedenza mensile di __________ di fr. 2’740.-- dal 21 febbraio 2003.

                                   3.   L’istanza 10 aprile 2003 __________, volta all’ammissione al gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   L’istanza 10 aprile 2003 di __________ tendente ad ottenere la chiamata in causa ex art. 25 LPamm dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, è dichiarata irricevibile.

                                   5.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   6.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   7.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

15.2003.44 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.2003 15.2003.44 — Swissrulings