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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.02.2003 15.2003.2

25 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,700 parole·~9 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2003.2

Lugano 25 febbraio 2003 FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 dicembre 2002 di

__________ rappr. dall’avv. __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro il verbale di pignoramento dell’8 luglio 2002 relativo alle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente da:

__________ rappr. da __________  

viste le osservazioni

19 dicembre 2002 di __________

2 gennaio 2003 dell’UE di Lugano

Ritenuto

in fatto:                          

                                          A.  __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

                                          B.  In data 3 dicembre 2002 l’UE di Lugano, dopo aver pignorato svariati beni mobili, allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

                                               Minimo di esistenza

                                               Introito debitore                                          fr.   7'178.--           (80%)

                                               Introito moglie                                            fr.   1'800.--           (20%)

                                               minimo base                                                                   fr.   1'550.-riscaldamento                                                                 fr.      200.--

                                               Totale                                                                               fr.   1'750.--

                                               80% (1750.--) = fr. 1'400.-eccedenza pignorabile: fr. 7'178.-- - fr.1'400.-- = fr. 5'778.--

                                          C.  Con ricorso 16 dicembre 2002 __________ si aggrava  contro il verbale di pignoramento sostenendo che l’UE di Lugano avrebbe dovuto astenersi dal pignorare i beni mobili e il reddito, in quanto i beni immobili già pignorati coprirebbero ampiamente i crediti posti in esecuzione. Inoltre nel minimo di esistenza andrebbero inseriti gli importi relativi ai premi della cassa malati, ai contributi AVS obbligatori, nonché agli interessi ipotecari. Da ultimo il ricorrente sostiene che nei redditi sarebbe conteggiato anche il provento della locazione dell’immobile pignorato, benché tale importo sia incassato direttamente dall’UE di Lugano.

                                          D.  Delle osservazioni di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.  

Considerando

in diritto:                        

                                          1.   L’art. 95 cpv. 1 LEF stabilisce che, si devono pignorare, in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili. I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito (art. 95 cpv. 2 LEF).Tali indicazioni non sono in alcun modo vincolanti. L’ufficiale può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 41, p. 157; Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 62 ad art. 95 LEF). L’Ufficio può inoltre derogare a tale regola nel caso in cui la richiesta di una parte appaia giustificata (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 23 ad art. 95 LEF; Foëx, op. cit. n.60 ad art. 95 LEF). La soluzione prospettata dall’ufficio di esecuzione deve permettere di tutelare sufficientemente gli interessi dei creditori (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). Infatti nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore collidano, prevalgono questi ultimi (cfr. Foëx, op. cit. n.68 ad art.95LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 24 ad art. 95 LEF).

                                          2.   Nel caso di specie il ricorrente chiede che non vengano pignorati i beni mobili, nonché il proprio reddito, in quanto i beni immobili già pignorati coprirebbero ampiamente i crediti posti in esecuzione. Tali beni, oltre ad essere gravati da oneri ipotecari pari a fr. 750'000.-- a fronte di un valore di stima di circa fr. 550'000.--, non sono in grado di coprire i crediti posto in esecuzione, essendo questi ultimi pari a fr. 472’355.-- oltre le spese esecutive. Di conseguenza il pignoramento del reddito dell’escusso e dei beni mobili di cui al verbale di pignoramento impugnato, appare ineluttabile per garantire la copertura dei crediti, così come sancito dall’art. 97 cpv. 2 LEF.

                                          3.   Giusta l’art. 102 cpv. 2 LEF il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi e avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegni immobiliari. Con scritto 10 dicembre 2002 l’UE di Lugano comunicava ad __________ che, a seguito della promozione dell’esecuzione n.__________ in via di realizzazione del pegno immobiliare, le pigioni relative alla part. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso saranno riscosse dall’Ufficio. L’escusso ha dichiarato di percepire a titolo di canone locatizio l’importo di fr. 550.-- mensili dalla società __________, della quale egli è consulente, per la messa a disposizione di alcuni locali della propria abitazione ad uso ufficio (cfr. contratto di locazione 31 gennaio 2002 prodotto dal ricorrente nell’ambito dalla procedura di pignoramento). Tale reddito, ancorché non più incassato dall’escusso, in applicazione di quanto sancito dall’UE di Lugano, viene erroneamente calcolato quale introito. Di conseguenza l’importo di fr. 550.-- andrà stralciato dai redditi dell’escusso, in quanto non più incassato da quest’ultimo.

                                          4.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                          5.   Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale le ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto DTF 116 III 78 e 114 III 15. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.79, n. 247). Nel caso di specie l’UE di Lugano ha quindi agito correttamente conteggiando, nella determinazione dell’eccedenza pignorabile, gli introiti percepiti dalla moglie.

                                          6.   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16).

                                               Nel caso di specie il ricorrente non paga gli oneri ipotecari, essendo __________ il creditore ipotecario che ha promosso l’esecuzione nei confronti di __________. Il mancato pagamento degli oneri ipotecari, già dall’aprile 2001, è pure confermato dallo stesso creditore nelle sue osservazioni (cfr. osservazioni __________). Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che dal verbale di pignoramento risulta che fra i creditori vi sia __________, creditore ipotecario, avendo il debitore richiesto il riconoscimento dell’importo relativo agli oneri ipotecari, tale voce di spesa non può essere inserita nel calcolo del minimo di esistenza.

                                          7.   Il ricorrente chiede che venga tenuto conto dei contributi AVS da lui pagati quale lavoratore indipendente.

                                               L'Ufficio di esecuzione deve inserire nel calcolo del minimo di esistenza dell'escusso e del suo partner gli importi riferiti alle assicurazioni obbligatorie. Tuttavia, ritenuto che solo parte di queste assicurazioni vengono prelevate direttamente dal datore di lavoro o nel caso di indipendenti esse sono direttamente pagate dall'escusso, anche per queste deduzioni vale il principio secondo il quale esse possono essere riconosciute solo se vengono effettivamente pagate (cfr. DTF 121 III 20; Guidicelli/Piccirilli, op. cit, n. 137, p. 45).

                                               Nel caso che qui ci occupa __________ ha prodotto il conteggio AVS relativo al IV trimestre del 2002, pari a fr. 1’414.45, unitamente alle ricevute postali attestanti il pagamento degli oneri sociali per i restanti tre trimestri del 2002 (cfr. doc.C e E). Da tali documenti si evince che il contributo mensile AVS, dovuto e versato dall’escusso, ammonta fr. 515.50 = (1’585.85 + 1'590.15 + 1'595.65 + 1'414.45): 12. Di conseguenza tale importo deve essere inserito nel minimo vitale dell’escusso.

                                          8.   Il ricorrente postula il riconoscimento nel minimo vitale dell’importo relativo ai premi della cassa malati. Orbene, dai certificati della cassa malati __________, prodotti dal ricorrente quale doc. B, unitamente al giustificativo di pagamento (doc.E) si evince che il premio relativo alle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal ammonta a fr. 290.90 per ogni coniuge. Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, tale importo deve essere inserito nel minimo vitale dell’escusso (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n.204, p. 62).

                                          9.   Sulla base di quanto esposto precedentemente il calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico di __________ si presenta come segue:

                                               Minimo di esistenza

                                               Introito debitore                                          fr.     6'628.--    (75%)

                                               Introito moglie                                            fr.     1'800.--    (25%)

                                               minimo base                                                                 fr.     1'550.-contributi AVS                                                               fr.      515.50

                                               cassa malati                                                                  fr.      581.80

                                               riscaldamento                                                               fr.        200.--

                                               Totale                                                                             fr.   2'847.30

                                               75% (fr. 2'847.30) = fr. 2'135.-eccedenza pignorabile: fr. 6'628.-- - fr.2'135.-- = fr. 4’493.--

                                        10.  Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

                                               Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de a loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:                    

                                          1.   Il ricorso 26 agosto 2002 __________ è parzialmente accolto.

                                          2.   L’eccedenza pignorabile a carico di __________ è stabilita in fr 4'493.-- mensili in luogo di fr. 5'778.--.

                                          3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5.      Intimazione a:

                                               - __________

                                               Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                              Il segretario

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