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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.12.2003 15.2003.179

18 dicembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·844 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2003.179

Lugano 18 dicembre 2003 CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 ottobre 2003 dello

Stato del Canton Ticino, Bellinzona rappr. dal Dipartimento finanze e economia Ufficio esazione e condoni, Bellinzona  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, e meglio contro il rifiuto di proseguire l'esecuzione n. 207'523 promossa dal ricorrente contro

 PI 0   

viste le osservazioni 3 novembre 2003 dell'UEF di Riviera;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo del 2 luglio 2001, l'Ufficio esazione e condoni (in seguito: UEC) ha chiesto il pagamento dell'importo di fr. 80.--, oltre le spese esecutive, a saldo della multa di circolazione n. 1158, dell'importo di fr. 330.--, emessa nei confronti dell'escusso il 19 gennaio 2001, per la quale egli aveva già versato il 5 dicembre 2001 una cauzione di fr. 250.--;

                                         che l'escusso ha interposto opposizione;

                                         che il 12 febbraio 2002, l'UEC ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione;

                                         che il 25 febbraio 2002, l'escusso ha pagato all'Ufficio la somma di fr. 97.-- a saldo dell'esecuzione;

                                         che il 27 febbraio 2002, constatata l'assenza delle parti all'udienza del giorno precedente, il Giudice di pace del circolo di Riviera ha rigettato l'opposizione in via definitiva, ponendo a carico dell'escusso la tassa di giustizia di fr. 40.-- e un'indennità di fr. 20.-- da pagare alla controparte;

                                         che il 28 febbraio 2002, l'UEC ha chiesto la continuazione dell'esecuzione per l'importo di fr. 60.--, pari alle spese giudiziarie;

                                         che il 2 ottobre 2003, l'UEF di Riviera ha respinto tale domanda, ritenendo estinta l'esecuzione con il pagamento del 25 febbraio 2002;

                                         che l'UEC ricorre contro siffatto provvedimento, in quanto rimangono scoperte le spese e indennità della procedura di rigetto dell'opposizione;

                                         che secondo la giurisprudenza e la dottrina, le spese della procedura di rigetto dell'opposizione, sia la tassa di giustizia che le indennità (cfr. art. 48 s., risp. 62 cpv. 1 OTLEF), sono spese d'esecuzione ai sensi dell'art. 68 LEF (cfr. ad es. DTF 123 III 272; 119 III 65; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbe–treibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 20 ad § 19; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 76 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 71 ad art. 84);

                                         che tali spese vanno prelevate sui pagamenti dell'escusso ex art. 12 LEF oppure dettrate dal ricavo della realizzazione (art. 144 cpv. 3 LEF) e non possono essere oggetto di un'esecuzione separata, a meno di essere state iscritte in un attestato di carenza di beni (cfr. Staehelin, op. cit., n. 76 ad art. 84);

                                         che qualora l'escusso abbia pagato l'importo posto in esecuzione dopo l'inoltro dell'istanza di rigetto dell'opposizione, il giudice deve comunque accogliere l'istanza a concorrenza della tassa di giustizia e delle indennità (cfr. Staehelin, op. cit., n. 72 ad art. 84, con rif.);

                                         che nel caso di specie l'esecuzione doveva pertanto essere proseguita per la tassa di giustizia e le indennità decise dal giudice di pace;

                                         che l'escusso, che comunque non si è opposto alla continuazione dell'esecuzione, non potrebbe evidentemente ora prevalersi della ricevuta rilasciata dall'Ufficio per il pagamento effettuato il 25 febbraio 2002 "a saldo" dell'esecuzione, perché egli, quando ha pagato, non poteva in buona fede ignorare l'inoltro, il 12 febbraio 2002, dell'istanza di rigetto, e comunque si sarebbe dovuto aspettare la possibilità di tale inoltro sin dal momento in cui ha interposto opposizione;

                                         che il pagamento del credito in mano all'Ufficio un giorno prima dell'udienza di discussione dell'istanza di rigetto non ha permesso all'UEC d'informarne il giudice di pace;

                                         che comunque spettava anzitutto all'escusso farglielo presente all'udienza;

                                         che del resto, la decisione giudiziaria sulla questione delle spese della procedura di rigetto è cresciuta in giudicato e non può essere riesaminata in questa sede;

                                         che il ricorso va pertanto accolto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 68, 84, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 7 ottobre 2003 dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, la decisione 2 ottobre 2003 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, è annullata.

                               1.2.   È ordinata all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera la continuazione dell'esecuzione n. 207'523, limitatamente all'importo di fr. 60.--.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;

                                                                   – PI 0, __________

                                          Comunicazione all’UEF del Distretto di Riviera per il tramite dell'UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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