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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.03.2010 (pubblicato) 15.2003.130

9 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,518 parole·~8 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2003.130

Lugano EC/fc/…  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul l’istanza di revisione parziale del 21 agosto 2003 di

  patr. da: avv.  

  contro  

la decisione 7 agosto 2003 di questa Camera (inc. 15.2003.44), statuente sul ricorso ex art. 17 LEF del 21 febbraio/11 marzo 2003 interposto dall’istante contro l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del debitore dell’11 febbraio 2003 (gruppo di pignoramento n. 9) nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro il ricorrente da

__________ __________ __________  

ritenuto, visto l'esito, di dover prescindere dall'istruttoria preliminare per ragioni di economia processuale;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   L’11 febbraio 2003 nel gruppo di pignoramento n. __________ l’UEF di Locarno ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di __________, stabilendo una trattenuta mensile di fr. 4'190.90, determinata come segue:

                                         Introiti:

                                         Debitore                            fr.   7'672.--     70%

                                         Coniuge                             fr.   3'284.--     30%

                                         Totale mensile                  fr. 10'956.--   100%

                                         Minimo di esistenza:

                                         Importi di base                  fr.   1’550.--

                                         Figli minorenni                  fr.      500.-locazione                           fr.   2'073.--

                                         Cassa malati                     fr.      550.--

                                         Trasferte                            fr.        80.--

                                         Pasti fuori domicilio         fr.      220.--

                                         Totale deduzioni               fr.    4'973.--   100%

                                         Ecc. mens. pignorabile    fr.    4’190.--

                                         Con provvedimento 19 febbraio 2003 l’UEF ha poi ridotto l’importo pignorabile da fr. 4'190.-- a fr. 4'085.--.

                                  B.   Con ricorso 21 febbraio/11 marzo 2003 __________ è insorto contro il conteggio allestito dall’UEF di Locarno, postulandone la declaratoria di nullità e l’accertamento dell’inesistenza di un importo pignorabile.

                                  C.   Con sentenza 7 agosto 2003 questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso di __________, ordinando il pignoramento dell’eccedenza mensile di fr. 2’740.-sulla base della seguente calcolazione:

                                         Introiti:

                                         Debitore                          fr.    7'672.--   70%

                                         Coniuge                           fr.    3'263.--   30%

                                         Totale mensile                fr.  10'935.--   100%

                                         Minimo di esistenza:

                                         importo di base              fr.    1’550.-figli minorenni fr.       500.-alimenti all’ex moglie     fr.    2'100.-locazione                         fr.    1'976.-trasferte moglie              fr.       400.-trasferte figlia                  fr.         80.--

                                         Pasti fuori domicilio       fr.       440.--

                                         Totale deduzioni             fr.     7'046.--   100%

                                         Ecc. mens. pignorabile                                         fr.    2’740.--

                                         In relazione ai premi per la cassa malattia di __________ e dei membri della sua famiglia, al debitore non è stato riconosciuto alcunché, ritenuto che dalla documentazione agli atti in sede ricorsuale è emerso che i premi della cassa malattia non vengono pagati.

                                  D.   Con domanda di revisione del 21 agosto 2003 __________ ha postulato il computo nel minimo vitale dell’importo di fr. 573.-- mensili per le spese della cassa malattia, atteso che:

                                         -     la cassa malati della moglie e della figlia sono sempre state pagate;

                                         -     “la situazione del qui ricorrente –ammalato- nei confronti della __________ è drammatica. Egli ha scoperto oggi di non essere più affiliato ad alcuna cassa malati, poiché ha dovuto disdire la copertura del__________ che, da qualche mese e senza notificargli alcunché, non gli recapita neppure le polizze di versamento per i premi. Egli ha chiesto un preventivo per potere essere affiliato alla __________, il cui importo di assicurazione, data la sua età ed il suo stato di salute, sarà sicuramente elevato. Si chiederà un aggiornamento dell’importo impignorabile non appena sarà nuovamente affiliato ad una cassa. Si chiede comunque che venga per ora riconosciuto l’importo chiesto in prima sede, così da potere far fronte alle spese relative ai trattamenti e le visite per curare la divercolite che ora lo affligge, che verranno precisati in seguito presso l’UEF di Locarno”.

                                         All’istanza di revisione __________ ha allegato il conteggio premi del 10 luglio 2003 della __________, dal quale emerge che i premi mensili per moglie e figlia assommano a fr. 391.60. Egli ha pure allegato la dichiarazione 19 agosto 2003 della stessa __________, dalla quale emerge che i premi cassa malati della moglie e della figlia vengono regolarmente pagati.

                                E.      Lo stesso giorno __________ si è aggravato con ricorso ex art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, postulando l’accoglimento del gravame 21 febbraio/11 marzo 2003.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Con atto 21 agosto 2003 __________ ha formulato ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale federale contro la sentenza 7 agosto 2003 di questa Camera.

                               1.1.   Il ricorso di diritto federale ex art. 19 LEF non esclude la domanda di revisione di diritto cantonale nei Cantoni che, come il Ticino, hanno introdotto siffatto rimedio di diritto. Nel caso in cui vengano formulati contemporaneamente – sia nello stesso atto che in gravami distinti – tanto il ricorso dell’art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quanto la domanda di revisione all’Autorità cantonale di vigilanza, per i combinati art. 57 cpv. 1 e 81 OG il Tribunale federale sospende l’esame del ricorso fino a che l’autorità cantonale abbia pronunciato. Nel frattempo resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento cantonale al Tribunale federale per il tempo tecnico necessario all’Autorità cantonale per determinarsi sulla domanda di revisione (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG., vol. I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 51 ad art. 19 LEF; Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, p. 745 s.).

                                   2.   Il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l’eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità impone l’ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo perdere tempo (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.1 e 2 all’art. 27).

                                   3.   Fatti rilevanti affermati e provati solo dopo il giudizio dell'Autorità di vigilanza possono determinare la nullità dell’esecuzione o del provvedimento (art. 26 lett.b LPR). La giustificazione di questo rimedio risiede nel fatto che il diritto esecutivo non ha la stessa nozione di autorità di cosa giudicata del diritto civile: la nullità di provvedimenti esecutivi, determinata da violazione di principi procedurali essenziali che interessano una cerchia indeterminata di soggetti di diritto e non solo quelli direttamente coinvolti, impone l’intervento anche d’ufficio dell’Autorità cantonale di vigilanza nonostante il decorso infruttuoso dei termini d’impugnativa, purché sussista un interesse procedurale pratico. A maggior ragione si deve ammettere l’intervento su domanda di revisione della parte interessata (Cometta, op. cit., n. 2.1 ad art. 26).

                                   4.   Nel caso di specie dalla domanda di revisione è emerso un fatto nuovo o comunque rilevante per il giudizio ex art. 26 lett. b LPR, nel senso che l’escusso ha dimostrato che i premi della cassa malattia della moglie e della figlia di fr. 391.60 mensili vengono regolarmente pagati. Ove siffatta circostanza fosse stata nota al momento del pregresso giudizio, l’esito del ricorso sarebbe stato diverso. Le peculiarità del caso di specie determinano pertanto la riforma del giudizio 7 agosto 2003, nel senso che l’eccedenza mensile pignorabile viene stabilita in fr. 2'465.-- sulla base della seguente calcolazione:

                                         Introiti:

                                         Debitore                          fr.    7'672.--   70%

                                         Coniuge                           fr.    3'263.--   30%

                                         Totale mensile                fr.  10'935.--   100%

                                         Minimo di esistenza:

                                         importo di base              fr.    1’550.-figli minorenni fr.       500.-alimenti all’ex moglie     fr.    2'100.-locazione                         fr.    1'976.—

                                         Cassa malati                  fr.       391.60

                                         trasferte moglie              fr.       400.-trasferte figlia                  fr.         80.--

                                         Pasti fuori domicilio       fr.       440.--

                                         Totale deduzioni             fr.     7'437.60   100%

                                         Ecc. mens. pignorabile                                         fr.    2’465.--

                                          Non possono invece essere computati nel minimo vitale gli asseriti costi per la cassa malattia e per cure mediche di __________, ritenuto che dalla documentazione agli atti e da quella presentata con l’istanza di revisione, non emerge che egli abbia pagato premi per la cassa malattia o abbia fatto fronte personalmente a costi di cura medica. All’escusso va tuttavia fatto presente che qualora dovesse cominciare a pagare premi di cassa malattia ed essere in grado di documentarne l’effettivo pagamento, potrebbe in ogni tempo chiedere all’Ufficio di esecuzione una revisione del pignoramento di salario nel senso di un aumento del minimo di esistenza pari all’importo effettivamente versato (cfr. art. 93 cpv. 3 LEF).

                                   5.   Ne consegue l’accoglimento parziale della domanda di revisione 21 agosto 2003 di __________.

                                         Trattandosi di rimedio straordinario di diritto cantonale sulla cui ammissibilità non vi può essere disputa (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 66 all'art. 17 e n. 48 all'art. 20a), l'art. 20a cpv. 2 n. 4 seconda proposizione LEF non torna applicabile, la disciplina cantonale essendo esaustiva.

                                         Non si prelevano spese (art. 16 cpv. 1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR).

                                         Un esemplare di questa sentenza, con l'incarto completo, sarà trasmesso senza indugio alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale.

Per questi motivi,

Richiamati gli art. 17, 19 LEF; 16, 26 lett. a LPR, 57 cpv. 1 e 81 OG

pronuncia:                 

                                    1.   La domanda di revisione 21 agosto 2003 __________ è parzialmente accolta.

                                          1.1.    Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 7 agosto 2003 di questa Camera (inc.15.2003.44) viene così riformato:

                                               “2.   Di conseguenza è ordinato il pignoramento dell’eccedenza mensile di __________ di fr. 2’465.-- dal 21 febbraio 2003”.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione a:

                                         Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, unitamente all’incarto completo dell’UEF di Locarno e di questa Camera

                                         Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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