Incarto n. 15.2003.125
Lugano CJ
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 agosto 2003 di
rappr. dall’avv. __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro il provvedimento 31 luglio 2003 con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente tendente alla constatazione della caducità del sequestro n. __________ contro esso decretato l’8 giugno 1995 a richiesta di
__________ rappr. dall’avv. __________
viste le osservazioni 4 settembre 2003 della resistente e 3 settembre 2003 dell’UE di Lugano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 7 giugno 1995 (doc. 1 allegato allo scritto 16 luglio 2003 avv. __________ /UE Lugano__________ (in seguito __________) ha chiesto nei confronti di __________, a concorrenza di fr. 556'108,40, oltre interessi al 5% dal 15 giugno 1993, il sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF del credito di Lit. 714'000'000.-- (oltre interessi per un massimo di Lit. 178'500'000) vantato dal ricorrente __________ a dipendenza di una garanzia bancaria emessa per ordine della sequestrante.
Quale titolo, __________ ha invocato un credito di risarcimento per inesecuzione della convenzione 7 agosto 1991 conclusa tra __________ e tale __________, vertente sulla vendita a quest’ultimo di quote azionarie di una società terza (__________), per il prezzo di Lit. 1'428'000'000.--. __________ ha poi designato __________ quale persona giuridica a cui intestare le quote, per cui ne è diventata la parte acquirente, mentre __________ ha ceduto a __________ il suo credito in pagamento del prezzo di vendita, poi ridotto a Lit. 714'000'000.-- dopo il versamento di una prima rata di pari importo.
In sostanza, la sequestrante ha esposto di far valere la clausola 7 di detta convenzione, secondo la quale il compratore avrebbe potuto detrarre dal prezzo di vendita il 51% del controvalore delle minori attività e/o delle maggiori passività che fossero emerse relativamente alla situazione a bilancio garantita dalla venditrice, in quanto eccedessero il fondo rischi di Lit. 210'480'760. Tale eccedenza si è successivamente verificata ed è stata stabilita in Lit. 777'773'983 con lodo arbitrale dell’11 gennaio 1994 intervenuto in una lite opponente __________ a __________. La sequestrante ha ritenuto di poter far valere siffatto credito contro __________ per l’effetto della cessione pro soluto avvenuta a favore di quest’ultimo, in virtù dell’art. 1264 CCit., che prescrive, come l’art. 169 CO, l’opponibilità delle eccezioni ex parte debitoris.
B. L’8 giugno 1995, la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, ha decretato il sequestro come richiesto, indicando quale titolo del credito: “risarcimento per inesecuzione della Convenzione 7 agosto 1991 come da lodo arbitrale 11 gennaio 1994 nella controversia tra la __________, e la __________, credito ceduto al qui debitore con contratto di cessione 30 settembre 1991 __________ /__________ ” (cfr. doc. 2 allegato allo scritto 16 luglio 2003 avv. __________ /UE Lugano).
C. Il 3 luglio 1995, l’UE di Lugano, su istanza di __________, ha emesso contro __________ un precetto esecutivo (n. __________) a convalida del sequestro, indicante quale titolo la stessa dicitura del decreto di sequestro. Il debitore ha interposto opposizione (cfr. doc. 3 allegato allo scritto 16 luglio 2003 avv. __________ /UE Lugano).
D. Con atto di citazione 14 luglio 1995 (doc. 4 allegato allo scritto 16 luglio 2003 avv. __________ /UE Lugano), __________ ha promosso azione contro __________ dinanzi al Tribunale di __________ (I), chiedendo (cfr. doc. 4 allegato allo scritto 16 luglio 2003 avv. __________ /UE Lugano):
“1) in rito: convalidare il sequestro ordinato dal Pretore di Lugano con decreto 8 giugno 1995, di cui al precetto esecutivo comunicato al convenuto in data 5 luglio 1995 e da lui opposto con dichiarazione 6 luglio 1995;
2) nel merito: dato atto che in forza del lodo pronunziato dal Collegio arbitrale composto da […] l’11 gennaio 1994, l’attrice __________ vanta un credito dell’importo di lire 777'773'983, oltre gli interessi di legge dal 15 giugno 1993, nei confronti della __________, cedente “pro soluto” del credito di lire 714'000'000, oltre interessi, a beneficio di __________ e confermata, per quanto occorra, la relativa pronunzia di condanna, dato atto che l’attrice intende opporre, come oppone in compensazione al convenuto, cessionario del suddetto credito, il proprio credito derivante dal menzionato lodo arbitrale, dichiarare estinti per compensazione i rispettivi crediti fino a concorrenza;
3) omissis”.
E. Con “memoria autorizzata nell’interesse dell’attrice” 19 gennaio 1996 (cfr. doc. 6 allegato allo scritto 16 luglio 2003 avv. __________ /UE Lugano), __________ ha chiesto che il tribunale:
“A. accerti e dichiari che la società attrice ha il diritto di detrarre e d’imputare al prezzo pattuito con l’__________ [recte: __________] per la cessione di 1'020'000 quote della __________, con sede __________, l’importo di lire 777'773'983 corrispondente all’ammontare delle perdite, sopravvenienze passive e insussistenze passive;
B. accerti e dichiari, conseguentemente, che nessuna somma è dovuta al convenuto, cessionario del credito di lire 714'000'000, oltre interessi, corrispondente alla 2a rata del suddetto prezzo pattuito con l’__________ [recte: __________];
C. e D. omissis”.
F. Con sentenza 26 aprile 1997 (doc. 8 allegato allo scritto 16 luglio 2003 avv. __________ /UE Lugano), il Tribunale di __________, dopo aver considerato che le originarie domande proposte dall’attrice (cfr. supra ad D), non riproposte in sede di discussione delle conclusioni, si dovevano ritenere abbandonate, ha dichiarato inammissibili le (nuove) domande proposte dalla __________ in sede di precisazione delle conclusioni.
G. Su appello di __________, la Sezione prima civile della Corte d’appello di __________, il 15 maggio 2002 (cfr. doc. B allegato all’atto ricorsuale), “accertato il diritto della società attrice di detrarre ed imputare al prezzo pattuito con __________ per la cessione di 1'020'000 quote di __________ l’importo di £.715'338'001 corrispondente all’ammontare delle perdite, sopravvenienze passive ed insussistenze”, ha dichiarato che “nessuna somma è dovuta all’appellato __________, cessionario del credito di £.714'000'000 oltre interessi, corrispondente alla seconda rata del suddetto prezzo pattuito con __________ fino a concorrenza del corrispondente importo”.
H. Contro tale decisione è insorto __________ con ricorso in cassazione del 12 maggio 2003 (cfr. doc. C allegato all’atto ricorsuale), procedura tuttora pendente.
I. Il 31 luglio 2003, l’UE di Lugano ha respinto la richiesta 16 luglio 2003 di __________ tendente a constatare la caducità del sequestro eseguito a favore di __________, in quanto “come precisato esplicitamente nel vostro scritto a pag. 5, cap. 1, è tuttora pendente presso il Tribunale di __________ l’appello del 22.7.1997 inoltrato della __________ ” (doc. A allegato all’atto ricorsuale).
L. __________ si aggrava contro tale provvedimento, chiedendo che sia decretata la caducità del sequestro n. 426'168, con conseguente comunicazione al terzo debitore della garanzia sequestrata.
Egli fa valere che la sequestrante avrebbe, con la sua memoria conclusionale del 19 gennaio 1996 (cfr. supra ad E), modificato radicalmente la propria domanda, come accertato dal Tribunale di __________ di prima istanza, e non ha più richiesto la convalida del sequestro, abbandonando così l’iniziale richiesta. Infatti, la sequestrante avrebbe sostituito una domanda di compensazione con una domanda di accertamento di un credito che ha perso ogni connotato di liquidità ed esigibilità. Anche nell’atto d’appello, __________ avrebbe continuato ad argomentare unicamente sulla nuova domanda avanzata in corso di causa, abbandonando le richieste iniziali di accertamento del credito fondato sul lodo arbitrale e di convalida del sequestro esperito in Svizzera. Poiché la procedura pendente in Italia concernerebbe un credito diverso di quello fatto valere in sede di sequestro, lo stesso risulterebbe caduco ai sensi dell’art. 280 cpv. 2 LEF.
M. Delle osservazioni della resistente si dirà per quanto necessario ai fini del giudizio nei seguenti considerandi.
considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 280 LEF, il sequestro è revocato se il creditore:
1. non osserva i termini stabiliti dall’art. 279, o
2. ritira o lascia perimere l’azione o l’esecuzione, oppure
3. vede la sua azione respinta definitivamente dal giudice.
1.1. Questi casi di decadenza avvengono per legge. Competente per la revoca del sequestro è l’ufficio di esecuzione che ha eseguito il sequestro, risp. le autorità di vigilanza (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 8 ad art. 280, con rif.); l’autorità esecutiva deve procedere d’ufficio al dissequestro (DTF 106 III 93, cons. 1; Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 280). Per ossequiare il diritto di essere sentito del creditore sequestrante ed evitare cause di responsabilità contro lo Stato per l’operato dei suoi funzionari, questa Camera ha tuttavia ritenuto che il dissequestro effettivo possa intervenire solo dietro decisione dell’UE debitamente notificata alle parti (cfr. CEF [14.99.92] 20 aprile 2000, cons. 4; contra: DTF 66 III 59).
1.2. Il ricorrente chiede che il sequestro sia revocato in base all’art. 280 n. 2 LEF, facendo valere che la sequestrante avrebbe abbandonato le sue originarie domande, sostituendole con domande nuove diverse e non idonee a convalidare il sequestro. Egli si fonda sulla sentenza di primo grado del 26 aprile 1997 (cfr. supra ad F). Orbene, tale decisione è stata annullata dalla Corte d’appello (cfr. supra ad G), con sentenza 15 maggio 2002, che il ricorrente non ha nemmeno allegato, in modo scorretto, alla sua richiesta 16 luglio 2003 destinata all’Ufficio. Allo stadio attuale e in attesa dell’esito del ricorso in cassazione, vi è pertanto da ritenere che le domande precisate in sede di discussione delle conclusioni siano le medesime di quelle iniziali.
1.3. Vero è che la sequestrante non ha ripreso, in sede di conclusioni, la domanda “in rito” tendente alla convalida del sequestro. Essa era comunque inutile, in quanto solo l’ufficio d’esecuzione, e su ricorso le autorità di vigilanza, sono competenti per decidere sulla questione della convalida (cfr. supra cons. 1.1).
1.4. Rimane da verificare se l’azione promossa dalla sequestrante era – ed è – idonea a convalidare il sequestro ai sensi dell’art. 279 cpv. 2 LEF.
a) Il credito fatto valere in sede di sequestro tende al “risarcimento per inesecuzione della Convenzione 7 agosto 1991 come da lodo arbitrale 11 gennaio 1994 nella controversia tra la __________, e la __________, credito ceduto al qui debitore con contratto di cessione 30 settembre 1991 __________ /__________ ”. In modo più preciso, come risulta dall’istanza di sequestro (cfr. __________ ad A), si tratta del diritto del compratore di detrarre dal prezzo di vendita il 51% del controvalore delle minori attività e/o delle maggiori passività che fossero emerse relativamente alla situazione a bilancio garantita dalla venditrice, in quanto eccedesseroi il fondo rischi di Lit. 210'480'760. Ebbene, tale credito è esattamente quello fatto valere dalla sequestrante in sede di conclusioni (cfr. supra ad E) e quasi integralmente confermato dalla Corte d’appello (cfr. supra ad G), se non sulla sua quantificazione, stabilita in £.715'338'001, secondo un’istruttoria autonoma e diversa da quella seguita dal tribunale arbitrale (cfr. doc. B allegato all’atto ricorsuale), il quale invece l’aveva quantificato in £.777'773'983.
b) Sia nell’atto di citazione 14 luglio 1995 (cfr. supra ad D) che nella “memoria” 19 gennaio 1996 (cfr. supra ad E), la sequestrante non ha però concluso per la condanna di __________ a pagare l’importo dovutole da __________ e accertato nel lodo arbitrale, bensì ha chiesto la conferma della pronunzia arbitrale, risp. il (ripetuto) accertamento di siffatto credito (diretto contro __________ e non contro __________), nonché l’accertamento dell’inesistenza del credito di £.714'000'000 oltre interessi vantato da __________ quale seconda rata del prezzo di vendita, in seguito alla compensazione fatta valere con il credito di £.777'773'983 di __________ contro __________ Come già indicato, la Corte d’appello ha quasi integralmente accolto tali domande. __________ non è stato pertanto condannato a pagare alcunché alla sequestrante, ma è stato solo constatato l’inesistenza di un suo credito verso quest’ultima.
A titolo abbondanziale va del resto osservato che in assenza della prova di un’assunzione da parte di __________ del debito di __________ nei confronti della sequestrante non sarebbe comunque stato possibile, seppur __________ l’avesse chiesto in giudizio, condannarlo a pagare siffatto debito.
c) Di conseguenza, va constatata la carente convalida del sequestro e la decorrenza infruttuosa del termine fissato dall’art. 279 cpv. 2 LEF. Il sequestro va pertanto dichiarato caduco e deve essere revocato.
d) Per la prassi costante di questa Camera (cfr. CEF 24 febbraio 2000 [14.1999.130], c. 4; cfr. supra cons. 1.1), l’UE di Lugano procederà tuttavia effettivamente al dissequestro solo dopo che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
2. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 279 cpv. 2, 280 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 14 agosto 2003 di __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza è annullato il provvedimento 31 luglio 2003 dell’UE di Lugano.
1.2. Il sequestro n. __________ decretato l’8 giugno 1995 dalla Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, è dichiarato caduco ex art. 280 LEF.
1.3. L’UE di Lugano procederà al dissequestro tosto la presente sentenza cresciuta in giudicato.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario