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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.07.2003 15.2003.102

8 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·594 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2003.102

Lugano 8 luglio 2003/LG/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretaria:

Baur-Martinelli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 giugno 2003 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la notificazione di pignoramento di rendita presso la Cassa pensioni dello Stato, avvenuta nell’ambito delle procedure esecutive n. __________ e __________ a carico del ricorrente, promosse da

__________ rappr. dal __________  

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che __________ ha interposto ricorso una prima volta il 17 febbraio 2003 contro l’avviso di pignoramento nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e __________ a suo carico;

                                         che il 23 aprile 2003 questa Camera ha respinto il ricorso presentato da __________ con sentenza, confermata dal Tribunale federale con decisione 26 maggio 2003;

                                         che il 20 giugno 2003 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha eseguito un pignoramento di redditi nei confronti di __________, pignorando la rendita percepita dall’escusso dalla __________ per un importo mensile di CHF 851.–;

                                         che il 20 giugno 2003 l’Ufficio ha inviato all’escusso copia per conoscenza della notificazione di tale pignoramento alla __________;

                                         che con ricorso 23 giugno 2003 __________ si aggrava contro tale notificazione, ritenendo che in seguito al suo precedente gravame le Autorità di vigilanza cantonale e federale non si sarebbero espresse sul merito dei crediti posti in esecuzione, e chiedendo in via principale l’annullamento del pignoramento e in via subordinata la sospensione dell’avversata notificazione;

                                         che ex art. 9 cpv. 2 LEF questa Camera, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario;

                                         che il ricorso in esame si palesa manifestamente infondato, dal momento che una notificazione di un pignoramento all’erogatore di prestazioni pecuniarie periodiche in favore di un escusso non costituisce decisione impugnabile ex art. 17 LEF, potendosi considerare unicamente il verbale di pignoramento quale atto esecutivo impugnabile;

                                         che quand’anche si volesse interpretare il ricorso in esame quale ricorso contro il verbale di pignoramento 20 giugno 2003, esso andrebbe respinto dal momento che l’escusso non indica quale norma avrebbe violato l’UEF di Bellinzona e in che cosa consisterebbe tale violazione;

                                         che ex art. 93 cpv. 3 LEF l’escusso può tuttavia chiedere all’Ufficio di operare in ogni tempo una revisione del pignoramento di salario, producendo i relativi giustificativi a sostegno dei suoi argomenti;

                                         che infine per quanto riguarda le contestazioni del ricorrente sull’esigibilità dei crediti posti in esecuzione, questa Camera non è legittimata ad analizzare questioni di merito, da sottoporre invece al giudice competente (cfr. pure la summenzionata sentenza 26 maggio 2003 del Tribunale federale, consid. 3.2); in ogni caso occorre ricordare al ricorrente che se un’autorità di vigilanza in materia LEF non può giudicare sul merito del credito posto in esecuzione, ciò non significa che il credito non sia legittimo o esigibile;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 23 giugno 2003 di __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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