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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.07.2002 15.2002.94

30 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,202 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2002.00094

Lugano 30 luglio 2002 /FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25 giugno 2002 di

__________  

  Contro  

__________ nell’ambito delle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da 

__________ __________ __________ rappr. __________  

viste le osservazioni 22 luglio 2002 dell’UE di __________

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto:                           A.  Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

                                          B.  In data 17 giugno 2002 l’UE di __________ ha allestito il seguente calcolo del minimo di esistenza:

                                               guadagno debitore                                          fr.    3'000.-minimo base                                                    fr.    1'100.-locazione                                                          fr.    1’280.-cassa malati                                                     fr.      265.-trasferte                                                             fr.      150.-pasti fuori domicilio                                         fr.      240.-assicurazioni diverse                                      fr.        50.--

                                               Totale                                                                fr.    3'085.--

                                          C.  A seguito di un ricorso di un creditore il 25 giugno 2002 l’UE di __________ notificava alle parti il seguente nuovo calcolo del minimo di esistenza:

                                               Minimo di esistenza

                                               minimo base                                                    fr.    1'100.-locazione                                                          fr.    800.-cassa malati                                                     fr.      265.-trasferte                                                             fr.      150.-pasti fuori domicilio                                         fr.      240.-assicurazioni diverse                                      fr.        50.--

                                               Totale                                                                fr.    2'605.--

                                          D.  Con ricorso 25 giugno 2002 __________ si aggrava contro tale calcolo chiedendone il riesame.

                                          E.  Con osservazioni  22 luglio 2002 l’UE di __________ conferma la correttezza del proprio operato.

Considerando

in diritto:                         1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                          2.   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli / Piccirilli, op.cit. , p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                               Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

                                               Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato a titolo di locazione l’importo di fr. 1’280.-- per un appartamento di 3 locali  a __________ che l’escusso occupa da solo. Orbene tale alloggio è sproporzionato alle effettive necessità e possibilità economiche dell’escusso. Di conseguenza l’UE di Lugano ha agito correttamente decidendo di ridurre a fr. 800.-- l’importo riconosciuto a titolo di canone locatizio. Tale decurtazione è tuttavia applicabile unicamente  dal primo termine utile di disdetta, in casu dal 1° dicembre 2002. Quindi sino a tale data nel calcolo del minimo di esistenza di __________ andrà considerato l’effettivo canone di locazione pagato.

                                          3.   Alla voce "cassa malati " è stato riconosciuto l'importo mensile di fr. 265.— relativo al premio mensile della cassa __________ pagato dal ricorrente. Considerato che, nel calcolo del minimo di esistenza a titolo di premio della cassa malati  può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, non vi è spazio per ulteriori deduzioni.

                                          4.   Secondo il punto 1.1 della Tabella l’importo base di fr.1’100.--è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento di fr.11.-per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.).

                                               Nel caso di specie al debitore è stato riconosciuto per “pasti fuori domicilio”  l’importo complessivo di fr. 240.--. Orbene dagli atti risulta che l'escusso ha dichiarato di spendere per il vitto fr. 6.-- per 25 giorni lavorativi, pari a fr. 150 mensili. Di conseguenza  l’importo esposto alla voce “pasti fuori domicilio” andrebbe ridotto a fr. 150.--. Tale decurtazione non viene tuttavia effettuata, ostandovi il divieto della reformatio in pieus sancito dall’art. 22 LPR.

                                               Lo stesso dicasi per le spese di trasferta riconosciute dall’Ufficio nella misura di fr. 150.--, mentre il ricorrente ha affermato di spendere circa fr. 60.-per recarsi da __________ a __________, la cui distanza dal domicilio dell’escusso è di 2 chilometri. Attualmente l’escusso abita a __________ e lavora sempre a __________. La distanza dal nuovo domicilio al posto di lavoro è di 4 chilometri. Orbene anche volendo raddoppiare l’importo dichiarato dal ricorrente si giungerebbe ad una cifra inferiore a quella riconosciuta dall’UE di Lugano.

                                          5.   Alla voce “assicurazioni diverse” l’UE di Lugano ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 50.--. Tale somma andrebbe stralciata dal minimo di esistenza non essendo riconducibile ad alcuna voce di spesa prevista dalla Tabella. Tuttavia anche tale decurtazione non viene effettuata in virtù dell’art. 22 LPR.

                                          6.   Sulla base delle considerazioni precedenti il minimo vitale di __________ sino al 30 novembre 2002 risulta essere il seguente:

                                               minimo base                                                    fr.    1'100.-locazione                                                          fr.    1’280.-cassa malati                                                     fr.      265.-trasferte                                                             fr.      150.-pasti fuori domicilio                                         fr.      240.-assicurazioni diverse                                      fr.        50.--

                                               Totale                                                                fr.    3'085.--

                                               A partire dal 1° dicembre 2002 a titolo di canone locatizio sarà considerato unicamente l’importo di fr. 800.-- mensili in luogo di fr. 1'280.--.

                                          7.   Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

                                               Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:

                                          1.   Il ricorso 25 giugno 2002 di __________, è parzialmente accolto.

                                          2.   Di conseguenza il minimo di esistenza di __________ è stabilito in fr. 3'085.-- in luogo di fr. 2605.-- fino al 30 novembre 2002.

                                          3.   A partire dal 1° dicembre 2002 il minimo vitale di __________ è fissato in fr. 2'605.--.

                                          4.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          6.   Intimazione a:

                                               - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                 La segretaria

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