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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.12.2002 15.2002.80

4 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,033 parole·~5 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2002.00080 15.2002.00087

Lugano 4 dicembre 2002 B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sui ricorsi 1. risp. 17 giugno 2002 di

__________  

contro  

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 15 maggio 2002 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ risp. il 5 giugno 2002 nell'esecuzione n. __________ promosse contro il ricorrente da  

__________  

richiamata l'ordinanza presidenziale 10/13 giugno 2002 di concessione dell'effetto sospensivo (inc. n. 15.2002.80);

viste le osservazioni:  - 20 giugno 2002 della __________

                                      - 24 giugno e 22 luglio 2002 dell'UE di Lugano;

completata l'istruttoria;

ritenuto in fatto

e

considerando in diritto:

                                          che basandosi i gravami di __________ su medesime fattispeci si giustifica la congiunzione delle procedure, ritenuto che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1a ad art. 5, p. 96 s.);

                                          che __________ procede con i PE n. __________, __________, __________ e __________ risp. n. __________ dell'UE di Lugano contro __________ per l'incasso di suoi crediti;

                                          che l'escusso ha interposto tempestive opposizioni;

                                          che con tre decisioni amministrative del 20 febbraio 2002 per le esecuzioni n. __________ (per fr. 505.40), n. __________ (per fr.267.70) e n. __________ (per fr. 505.40) risp. una del 27 febbraio 2002 per l'esecuzione n. __________ (per fr. 901.25) risp. una del 27 marzo 2002 per l'esecuzione n. __________ (per fr. 267.70) __________ ha determinato i ritardi contributivi dell'assicurato per i predetti importi, rigettando contestualmente per tali importi le opposizioni (decisioni secondo art. 85 LAMal) interposte da __________ ai precetti esecutivi;

                                          che con domande 7 risp. 8 risp. 23 maggio 2002 __________ ha chiesto all'UE di Lugano il proseguimento delle 5 esecuzioni;

                                          che il 15 maggio risp. il 5 giugno 2002 l'UE di Lugano ha emesso le relative 5 comminatorie di fallimento, le quali sono state notificate a __________ il 17 maggio risp. il 7 giugno 2002;

                                          che con atti 1. risp. 17 giugno 2002 __________ ha ricorso contro le comminatorie di fallimento rilevando in sostanza di avere interposto tempestive opposizioni contro i PE in esame, ma di non avere ricevuto alcuna sentenza di rigetto;

                                          che ex art. 79 LEF se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa; egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione; se la decisione è stata pronunciata in un altro Cantone, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di proseguire l'esecuzione, impartisce al debitore un termine di dieci giorni per opporre eventuali eccezioni giusta l'art. 81 cpv. 2; se il debitore oppone una tale eccezione, il creditore può domandare la continuazione dell'esecuzione soltanto dopo che si sia pronunciato il giudice del rigetto nel foro dell'esecuzione;

                                          che secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale il termine di dieci giorni va assegnato al debitore anche per contestare il carattere esecutivo della decisione (DTF 120 III 120 s.; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 43 ad art. 79 LEF);

                                          che in casu le decisioni amministrative sono state pronunciate da una cassa malati con sede nel Canton __________;

                                          che il Tribunale Federale ha stabilito che gli assicuratori malattia non sono autorità federali, anche se decidono fondandosi sul diritto federale e il diritto federale dichiara esecutiva la relativa decisione, per cui è applicabile la procedura secondo l'art. 79 cpv. 2 LEF (DTF 128 III 248 cons. 2);

                                          che secondo il Tribunale Federale se il debitore ha sollevato davanti all'Ufficio esecuzione un'eccezione formalmente ammissibile ex art. 81 cpv. 2 LEF, è poi compito del giudice del rigetto al foro dell'esecuzione su domanda del creditore di verificare queste eccezioni (DTF 128 III 249 cons. 3.c);

                                          che di conseguenza le summenzionate cinque comminatorie di fallimento vanno annullate e all'UE di Lugano va ordinato di assegnare a __________ il termine di cui all'art. 79 cpv. 2 LEF;

                                          che sulle spese e sulle ripetibili occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Poudret Jean-François/Sandoz-Monod Suzette, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art.  17 e 79 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1.      Le procedure dipendenti dai ricorsi 1. giugno 2002 (inc. VIG 15.2002.80) e 17 giugno 2002 (inc. VIG 15.2002.87) di __________, sono congiunte.

                                          2.   Il ricorso 1. giugno 2002 (inc. VIG 15.2002.80) di __________ è accolto

                                      2.1.   Le comminatorie di fallimento emesse dall'UE di Lugano nelle procedure esecutive n. __________, __________, __________ e __________ promosse da __________, contro __________, sono annullate.

                                      2.2.   All'Ufficio esecuzione di Lugano è fatto ordine di procedere nelle esecuzioni  menzionate sub 2.1. all'assegnazione  del termine previsto all'art. 79 cpv. 2 LEF.

                                          3.   Il ricorso 17 giugno 2002 (inc. VIG 15.2002.87) di __________ è accolto.

                                      3.1.   La comminatoria di fallimento emessa dall'UE di Lugano nella procedura esecutiva n. __________ promossa da __________, contro __________ è annullata.

                                      3.2.   All'Ufficio esecuzione di Lugano è fatto ordine di procedere nell'esecuzione menzionata sub 3.1. all'assegnazione del termine previsto all'art. 79 cpv. 2 LEF.

                                          4.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          6.   Intimazione a:     - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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