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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.05.2002 15.2002.64

16 maggio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·768 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2002.00064

Lugano 14 maggio 2002 /FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, e Giani (in sosttuzione del giudice Rusca, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 2 aprile 2002 di

__________  

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

__________ patr. dall’avv. __________

viste le osservazioni:

-    15 aprile 2002 della __________;

-    30 aprile 2002 dell’UEF di Locarno;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la __________ procede nei confronti della __________ per l’incasso del proprio credito;

                                           che in data 13 febbraio 2002 veniva notificato alla debitrice il PE n. __________ dell’UEF di Locarno al quale veniva interposto tempestiva opposizione;

                                           che in data 22 febbraio 2002 veniva notificato, tramite invio semplice, il PE n __________ dell’UEF di Locarno, al quale la debitrice non interponeva opposizione;

                                           che il 23 marzo 2002 veniva notificata alla debitrice la comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno;

                                           che con ricorso 2 aprile 2002 si aggrava contro tale comminatoria di fallimento sostenendo di non aver interposto opposizione al PE n. __________, in quanto ritiene trattarsi del medesimo credito di cui al PE __________, al quale è stata interposta opposizione;

                                           che inoltre la ricorrente sostiene di essere stata indotta in errore per il fatto che il PE n. __________ è giunto per posta e non è stato notificato personalmente dal postino, come è avvenuto per il PE n. __________;

                                           che per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione ed in caso di assenza la notifica può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;

                                           che ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF);

                                           che se nonostante il vizio che concerne la sua notificazione, il precetto esecutivo è nondimeno pervenuto nelle mani dell’escusso, il termine per fare opposizione o ricorso comincia a decorrere dal momento in cui questi ha effettivamente avuto conoscenza dell’atto  (cfr. DTF 120 III 114; 104 III 12);

                                           che il debitore deve essere messo nella condizione di poter interporre opposizione al precetto, in caso contrario la notifica è nulla e deve essere ripetuta (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.23 ad art. 64 LEF);

                                           che se il precetto esecutivo, per un difetto di notifica, non giunge nelle mani del debitore l’esecuzione è nulla (cfr. Paul Angst, op. cit. , n 23 ad art. 64 LEF);

                                           che nel caso di specie la ricorrente afferma di aver ricevuto il precetto esecutivo n. __________ il 22 febbraio 2002;

                                           che di conseguenza la debitrice avrebbe potuto interporre opposizione entro dieci giorni dalla ricezione del precetto (cfr. art. 74 cpv. 1 LEF) ;

                                           che in casu la mancata opposizione è da ricondurre unicamente alla negligenza della debitrice;

                                           che il difetto di notifica, peraltro sanato con la ricezione del PE n. __________ tramite invio postale, non è comunque tale da invalidare l’intera procedura esecutiva;

                                           che di conseguenza il ricorso 2 aprile 2002 della __________ deve essere respinto;

                                           che la debitrice nel caso in cui ritenesse di nulla dovere è rinviata, se del caso, all’azione di cui all’art. 85a LEF;

                                           che sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean–François Poudret / Suzette Sandoz–Monod , Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                           che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 64 e 74 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:                     

                                           1.    Il ricorso 2 aprile 2002 della __________, è respinto.

                                           2.    Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.        Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                           4.    Intimazione a:  - __________

                                                                            Comunicazione all’UEF di Locarno

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            La segretaria

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