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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.07.2002 15.2002.58

29 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,930 parole·~10 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2002.00058

Lugano 29 luglio 2002 /FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 18 marzo 2002 di

__________   

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e meglio contro la decisione 7 marzo 2002 resa nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n.__________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da

__________ rappr da __________  

                                         __________ rappr. da __________

                                         __________ patr. dall’avv. __________

Viste le osservazioni

29 marzo 2002 del __________ 9 aprile 2002 di __________ 19 aprile 2002 dell’UEF di Riviera

ritenuto

in fatto:                           A.  Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

                                          B.  In data 7 marzo 2002 l’UEF di Riviera allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

                                               Minimo di esistenza

                                               Introito debitore                                                           fr.    3'024.--

                                               Introito moglie                                                               fr.    2'000.-minimo base                                                                 fr.     1'550.-locazione                                                                       fr.     1’500.-cassa malati                                                                  fr.      404.-riscaldamento                                                               fr.      100.-dentista                                                                          fr.      400.-ass. economia domestica                                           fr.        11.-manutenzione bruciatore                                             fr.        27.--                                             

                                               Totale                                                                             fr.     3'992.--

                                               Eccedenza pignorabile da marzo 2002 a maggio 2002 fr. 622.-- secondo il seguente calcolo:

                                               minimo vitale dell’escusso fr. 2'402.-- = 3'024.-- X 3'992.--

                                                                                                                 5'024.-eccedenza pignorabile: fr. 3'024.-- - fr.2'402.-- = fr. 622.--

C.    L’UEF di Riviera comunicava inoltre all’escusso che a decorrere dal 1° giugno 2002, a titolo di canone locatizio, sarebbe stato computato unicamente l’importo di fr. 1'100.-- e di conseguenza a partire da tale data l’eccedenza pignorabile ammonterà a fr. 879.--.

D.    Con ricorso 18 marzo 2002 __________ si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbero inseriti gli importi relativi alla franchigia della cassa malati, all’assicurazione RC per veicoli a motore, all’imposta di circolazione, alla tassa di raccolta rifiuti e ai tributi pubblici. Il ricorrente contesta inoltre la decurtazione dell’importo riconosciuto a titolo di canone locatizio prevista a far tempo dal 1° giugno 2002 invocando asserite difficoltà nel reperire un’adeguata sistemazione.

E.     Delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura e dell’UEF di Riviera si dirà, se del caso, in seguito. 

Considerando

in diritto:                         1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.      Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.79, n.247). Nel caso di specie l’UEF di Riviera ha quindi agito correttamente conteggiando nei redditi dell’escusso gli introiti percepiti dalla moglie .

                                               Le prestazioni della previdenza professionale sono impignorabili fino al verificarsi del caso di previdenza (cfr. art. 92 n. 10 LEF). Una volta esigibili, tali prestazioni sono limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo vitale. Nel caso di specie l’UEF di Riviera ha quindi correttamente conteggiato nei redditi dei coniugi __________ la rendita di invalidità versata dal Fondo di Previdenza per il Personale del__________ __________ .

                                          3.   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                               Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

                                               Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 1’500.-- per una villetta unifamigliare di 180 mq che l’escusso occupa a __________ unitamente alla moglie. Orbene tale alloggio è manifestamente sproporzionato alle effettive necessità e possibilità economiche dell’escusso. Di conseguenza l’UEF di __________ ha agito correttamente decidendo di ridurre a fr. 1'100.-l’importo riconosciuto a titolo di canone locatizio dal primo termine utile di disdetta, Occorre inoltre rilevare che tale importo andrebbe ulteriormente ridotto, potendo essere riconosciuto unicamente il canone locatizio per un appartamento di 2 locali a __________ o in un Comune viciniore, il cui importo è sicuramente inferiore a fr. 1'100.-- mensili. Tale ulteriore decurtazione non viene tuttavia attuata ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR.

                                   4.   Il ricorrente chiede che venga tenuto conto dei debiti contratti a titolo di imposte comunali e cantonali, nonché della tassa comunale per la raccolta rifiuti.

                                         Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18; Guidicelli/Piccirilli, op. cit, n. 218, p. 67).

                                         Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del l legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

                                         E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al Comune e al Cantone.

                                         Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.

                                   5.   Il ricorrente chiede che oltre ai premi della cassa malati venga tenuto conto delle franchigie. Secondo il punto 2.8   della Tabella dei minimi di esistenza l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento. Si deve tenere conto delle spese mediche rilevanti nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento del pignoramento (spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere). Lo stesso principio vale anche per le cure dentarie e per la franchigia della cassa malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n.203, p. 62). In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Orbene, dai conteggi delle prestazioni della cassa malati __________ si evince che la franchigia a carico dei __________ ammonta a fr. 400.—ciascuno. Di conseguenza si giustifica il riconoscimento di tale voce di spesa, suddivisa in 12 mensilità, nel calcolo del minimo di esistenza dell’escusso per un importo di fr. 66.-- . Per quanto attiene all’importo mensile di fr. 400.—riconosciuto dall’UEF di Riviera a titolo di cure dentarie lo stesso è da ritenere corretto, essendo tale spesa rilevabile dai conteggi per le prestazioni fornite ai coniugi __________ dal dentista __________

                                   6.   E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le    spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; guidicelli/piccirilli, op.cit., n.171 ss.51, p). In casu il debitore non esercita attualmente alcuna attività lucrativa, essendo disoccupato. Inoltre egli non asserisce di dover disporre di un veicolo per cercare una nuova occupazione. Per contro il ricorrente assevera che la moglie dovrebbe utilizzare un veicolo privato per i propri spostamenti, come si evincerebbe dal certificato medico del dott. __________, prodotto con il gravame. Orbene tale richiesta non può essere accolta, in quanto la moglie dell’escusso può far capo, per i propri spostamenti ai mezzi di trasporto pubblici, poiché, pur essendo affetta da una discopatia, non risulta che abbia problemi di deambulazione. Di conseguenza l’UEF di Riviera ha agito correttamente non riconoscendo alcun importo a titolo di spese di trasferta.

                                   7.   Sulla base di quanto esposto precedentemente il calcolo del minimo di esistenza si presenta come segue:

                                         Minimo di esistenza

                                         Introito debitore                                                      fr.    3'024.--

                                         Introito moglie                                                        fr.    2'000.-minimo base                                                          fr.    1'550.-locazione                                                                fr.    1’100.-cassa malati                                                           fr.      404.-franchigia cassa malati                                         fr.        66.-riscaldamento                                                        fr.      100.-dentista                                                                   fr.      400.-ass. economia domestica                                    fr.        11.-manutenzione bruciatore                                      fr.        27.--                                  

                                         Totale                                                                      fr.    3'658.-minimo vitale dell’escusso fr. 2’201.-- = 3'024.-- X 3'658.--

                                                                                                                                5'024.-eccedenza pignorabile: fr. 3'024.-- - fr.2'201.-- = fr. 823.--

                                   8.   Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

                                         Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 18 marzo 2002 __________, è parzialmente accolto.

                                   2.   Di conseguenza il minimo di esistenza  di __________, a partire dal 1° giugno 2002, è determinato in fr. 2'201.--.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UEF di Riviera, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria

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