Incarto n. 15.2002.00022
Lugano 17 giugno 2002 /EC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 febbraio 2002 di
__________ patrocinato dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del 16 novembre 2001 nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro il ricorrente da:
__________ __________ __________ __________ __________
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 21 febbraio 2001 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
- 4 marzo 2002 del __________
- 4 marzo 2002 dello __________
- 11 marzo 2002 della __________
- 27 marzo 2002 dell’UE di Bellinzona, Bellinzona;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 16 novembre 2001 l’UEF di Bellinzona ha proceduto al pignoramento di salario nei confronti di __________ nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti, stabilendo l’ammontare dell’eccedenza mensile pignorabile in fr. 500.--, determinata come segue:
Introiti:
Debitore fr. 3'200.--
Totale mensile fr. 3’200.-- fr. 3'200.--
Minimo di esistenza:
Minimo di base fr. 1’550.-locazione fr. 1’095.--
Riscaldamento fr. 55.-totale deduzioni fr. 2'700.-- fr. 2'700.--
Eccedenza mensile pignorabile fr. 500.--.
B. Con ricorso 18 febbraio 2002 __________ è insorto contro tale provvedimento chiedendone la rettifica e segnatamente l’accertamento della mancanza di ogni eccedenza pignorabile, atteso che:
- “non è stata considerata la somma di fr. 250.-- per il mantenimento della figlia __________ ”;
- “ non è stata considerata la somma di fr. 558.-- mensili che il signor __________ paga alla Cassa malati per lui e per la sua famiglia”;
- “nell’affitto di fr. 1'095.-- mensili non sono state considerate le spese accessorie“.
C. A seguito del gravame, il 1. marzo 2002 l’UEF di Bellinzona ha convocato l’escusso per il 6 marzo 2002, invitandolo “a voler produrre copia del contratto di locazione o l’estratto degli oneri ipotecari, copia del recente certificato cassa malati, ultimo certificato di salario, prova del pagamento di eventuali alimenti (ultimi tre mesi) come pure ogni altro documento attestante la sua situazione”.
D. Con osservazioni 27 marzo 2002 l’UEF di Bellinzona ha postulato il parziale accoglimento del gravame, rilevando che nel calcolo del minimo vitale deve essere considerato l’importo base di fr. 250.-- per il mantenimento della figlia, importo non considerato dall’Ufficio per mancanza di informazione.
L’UEF di Bellinzona ha rilevato che le asserite spese accessorie per la locazione non sarebbero state suffragate da “un documento chiaro, attendibile e inequivocabile”. Inoltre l’osservante evidenzia che il ricorrente, malgrado le assicurazioni fornite in questo senso, non ha dato seguito alla convocazione del 1. marzo 2002, rendendo così impossibile una verifica di quanto da lui sostenuto.
E. Delle osservazioni del Comune __________, dello __________, della __________ e della __________, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.
2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3. Il ricorrente chiede l’accertamento della mancanza di ogni eccedenza pignorabile, perché nel verbale di pignoramento non sarebbe stato considerato l’importo di fr. 558.-- mensili che egli pagherebbe quali spese per la cassa malattia, nell’affitto di fr. 1'095.-- mensili non sarebbero state considerate le spese accessorie ed inoltre perché non sarebbe stata considerata la nascita della figlia __________ avvenuta il 6 febbraio 2001.
In merito alle singole censure del ricorrente va rilevato:
a) Oltre alla prova dell’esistenza e del carattere indispensabile delle spese da prendere in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, l’ufficio deve anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 106 ad art. 93). L’UEF di Bellinzona non ha riconosciuto, correttamente, l’importo mensile di fr. 558.-- per asseriti premi della cassa malattia. Infatti dalla documentazione agli atti, e segnatamente dallo stesso verbale di pignoramento, dal quale emerge che la cassa malati __________ è creditrice per l’importo complessivo di fr. 3'266.30 oltre accessori, risulta che l’escusso non paga i premi della propria cassa malattia.
b) Dalla documentazione prodotta dal ricorrente in data 29 maggio 2002, a richiesta della scrivente Camera, si evince che egli corrisponde a titolo di canone di locazione fr. 995.-- mensili oltre a fr. 100.-- mensili quale acconto per le spese accessorie. Imputando nel calcolo del minimo di esistenza fr. 1'095.-mensili per spese di locazione, l’UEF di Bellinzona si è correttamente determinato.
c) Dal certificato di nascita del 12 febbraio 2001, versato agli atti con il gravame, risulta che __________ è padre di __________, nata il __________. Secondo il punto I.4. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1. gennaio 2001 l’importo base mensile per il mantenimento di figli fino a sei anni di età ammonta fr. 250.--. Questo importo deve pertanto essere considerato nel calcolo del minimo vitale del ricorrente.
4. Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di __________ si presenta come segue:
Introiti:
Debitore fr. 3'200.--
Totale mensile fr. 3’200.-- fr. 3'200.--
Minimo di esistenza:
Minimo di base fr. 1’550.--
Figli minorenni fr. 250.-locazione fr. 1’095.--
Riscaldamento fr. 55.-totale deduzioni fr. 2'950.-- fr. 2'950.--
Eccedenza mensile pignorabile fr. 250.--.
E’ pertanto ordinato il pignoramento di siffatta eccedenza nell’ambito di tutte le esecuzioni promosse nei confronti di __________.
5. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame, sebbene all’UEF di Bellinzona non possa essere mossa alcuna censura, ritenuto che il ricorrente ha omesso di comunicargli la nascita della figlia.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 18 febbraio 2002 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile a carico di __________, è ridotta da fr. 500.-- a fr. 250.--.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario