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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.03.2003 15.2002.178

10 marzo 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,516 parole·~8 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2002.178

Lugano 11 marzo 2003 FP/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretaria:

Baur-Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 dicembre 2002 di

__________ rappr. dall'avv. __________  

  contro  

l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

__________  

richiamata l’ordinanza presidenziale 30 dicembre 2002 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale

Viste le osservazioni 20 gennaio 2003 dell’UE di Lugano

ritenuto

in fatto:                           A.  La cassa malati __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 6’205.--.

                                          B.  In data 12 dicembre 2002 l’UE di Lugano allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escussa:

                                               Minimo di esistenza

                                               Introiti debitrice                                                           

                                               Alimenti                                                                          fr.    2'800.--

                                              Rendita AI                                                                      fr.    1'236.-minimo base                                                                 fr.     1'100.-locazione                                                                       fr.     1’515.-cassa malati                                                                  fr.      499.-diversi                                                                            fr.      100.--

                                               Totale                                                                             fr.     3'214.--

                                               Eccedenza pignorabile: fr. 820.--

C.    Con ricorso 23 dicembre 2002 __________ si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbero inseriti gli importi relativi alle spese mediche non coperte dalla franchigia della cassa malati, all’assicurazione RC per veicoli a motore, all’assicurazione economia domestica, all’imposta di circolazione, alla tassa di raccolta rifiuti, alla tassa uso canalizzazioni, al rimborso di un mutuo, ai tributi pubblici, ai contributi AVS, nonché al pagamento mensile di acconti relativi all’onorario del proprio legale.

D.    Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. 

Considerando

in diritto:                         1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                          2.   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                               Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

                                               Nel caso in esame la ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 1’515.-- per un appartamento di 5 locali che l’escussa occupa da sola a __________. Orbene tale alloggio è manifestamente sproporzionato alle effettive necessità dell’escussa. Di conseguenza tale importo andrebbe ridotto, potendo essere riconosciuto unicamente l’importo di fr. 1'000.-- a titolo di canone locatizio per un appartamento di 2 locali a __________ o in un Comune viciniore. Tale decurtazione non viene tuttavia attuata ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR.

      3.                     La ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza vengano inseriti gli importi relativi all’assicurazione economia domestica, alla tassa di raccolta rifiuti, alla tassa uso canalizzazioni, al rimborso di un mutuo, ai tributi pubblici, al contributo AVS, nonché al pagamento mensile di acconti relativi all’onorario del proprio legale.

                                         Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18; Guidicelli/Piccirilli, op. cit, n. 218, p. 67).

                                         Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

                                         È di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dalla ricorrente per il pagamento dei debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che la debitrice pretende sia concesso a tali creditori.

                                         Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati agli aventi diritto.

                                   4.         La ricorrente chiede che oltre ai premi della cassa malati venga tenuto conto della franchigia e delle spese mediche . Secondo il punto 2.8   della Tabella dei minimi di esistenza l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento. Si deve tenere conto delle spese mediche rilevanti nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento del pignoramento (spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere). Lo stesso principio vale anche per le cure dentarie e per la franchigia della cassa malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n.203, p. 62). In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Nel caso di specie la ricorrente chiede il riconoscimento delle spese mediche e farmaceutiche per una media mensile di fr. 117.60, nonché la franchigia pari a fr. 400.-- Orbene, da verifiche esperite da questa Camera presso la cassa malati __________ si evince che il premio mensile relativo all’assicurazione LAMal per una persona appartenente alla classe di età della ricorrente ammonta a fr. 279.--. Tuttavia l’UE di Lugano ha riconosciuto alla  voce “quota cassa malati” l’importo mensile di fr. 499.--Potendo essere riconosciuto unicamente il premio per l’assicurazione di base secondo la LAMal, le spese mediche e farmaceutiche, nonché la quota mensile relativa alla franchigia pari a circa fr. 33 (fr. 400.-- : 12) sono già coperte dall’importo riconosciuto dall’UE di Lugano. Non vi è quindi spazio per ulteriori deduzioni.

                                   5.         È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le    spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; guidicelli/piccirilli, op.cit., n.171 ss.51, p). In concreto __________ chiede il riconoscimento delle spese connesse con l’utilizzo della propria autovettura (assicurazione RC e imposta di circolazione). Orbene tale richiesta non può essere accolta, la debitrice non esercitando attualmente alcuna attività lucrativa, avendo dichiarato di essere casalinga (cfr. “verbale dell’esecuzione di pignoramenti” 3 ottobre 2002 sottoscritto dalla ricorrente). Inoltre l’escussa abita a __________ in una zona ben servita dai mezzi pubblici a cui può far capo per i propri spostamenti. Va infine rilevato che andrebbe stralciato dal minimo vitale alla voce “affitto” l’importo di fr. 100.-- riconosciuto dall’UE di Lugano a titolo di canone locatizio per un posteggio. Tuttavia anche in questo caso giunge in soccorso della ricorrente l’art. 22 LPR (divieto della reformatio in peius).

                                   6.         Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dalla ricorrente, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 23 dicembre 2002 __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                    La segretaria

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