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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.01.2003 15.2002.175

13 gennaio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·304 parole·~2 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2002.175

Lugano 13 gennaio 2003 /FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Cassina

statuendo sull’istanza 11 dicembre 2002 dell’UEF di Riviera tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa

__________  

nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto

                                          __________ composta di:

__________

__________ __________

nelle esecuzioni di cui ai tre gruppi dell’UEF di Riviera promosse dai creditori ivi

partitamente indicati;

preso atto della domanda di vendita presentata da un creditore il 31 luglio 2002;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 18 novembre 2002 in conformità della citazione del 6 novembre 2002;

rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato il 20 novembre 2002 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, nessuna proposta è giunta all’UEF di Riviera;

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:                    

                                          1.   È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________ nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________, __________ e __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai tre gruppi dell’UEF di Riviera, promosse dai creditori ivi partitamente indicati

                                          2.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          3.   Intimazione all'UEF di Riviera, Biasca e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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