Incarto n. 15.2002.159 15.2002.169
Lugano 4 dicembre 2002 B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 novembre 2002 di
__________ patr. dallo studio legale __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 30 ottobre 2002 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse contro la ricorrente da
__________
richiamata l'ordinanza presidenziale 11/12 novembre 2002 di concessione dell'effetto sospensivo (inc. n. 15. 2002.159);
viste le osservazioni: - 22 novembre 2002 della __________
- 26 novembre 2002 dell'UE di Lugano;
ritenuto in fatto
e
considerando in diritto
che la __________ procede con PE n. __________, __________, __________ e __________ dell'UE di Lugano contro __________ per l'incasso di suoi crediti;
che l'escussa ha interposto tempestive opposizioni;
che con quattro decisioni amministrative del 3 giugno 2002 per le esecuzioni n. __________ (per fr. 801.15), n. __________ (per fr. 800.70), n. __________ (per fr. 201.75) e n. __________ (per fr. 843'55) la __________ ha rigettato le opposizioni (decisioni secondo art. 85 LAMal) interposte da __________ ai precetti esecutivi;
che con domande 24 ottobre 2002 la creditrice ha chiesto all'UE di Lugano il proseguimento delle 4 esecuzioni;
che il 30 ottobre 2002 l'UE di Lugano ha emesso i relativi 4 avvisi di pignoramento, i quali sono state notificati a __________
che con atto 8 novembre 2002 __________ ha ricorso contro gli avvisi di pignoramento, rilevando di avere contestato le summenzionate decisioni 3 giugno 2002 e che la procedura adottata dall'UE viola l'art. 79 cpv. 2 LEF;
che ex art. 79 LEF se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa; egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione; se la decisione è stata pronunciata in un altro Cantone, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di proseguire l'esecuzione, impartisce al debitore un termine di dieci giorni per opporre eventuali eccezioni giusta l'art. 81 cpv. 2; se il debitore oppone una tale eccezione, il creditore può domandare la continuazione dell'esecuzione soltanto dopo che si sia pronunciato il giudice del rigetto nel foro dell'esecuzione;
che secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale il termine di dieci giorni va assegnato al debitore anche per contestare il carattere esecutivo della decisione (DTF 120 III 120 ss.; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 43 ad art. 79 LEF);
che in casu le decisioni amministrative sono state pronunciate da una cassa malati con sede nel Canton __________;
che il Tribunale federale ha stabilito che gli assicuratori malattia non sono autorità federali, anche se decidono fondandosi sul diritto federale e il diritto federale dichiara esecutiva la relativa decisione, per cui è applicabile la procedura secondo l'art. 79 cpv. 2 LEF (DTF 128 III 248 cons. 2);
che secondo il Tribunale Federale se il debitore ha sollevato davanti all'Ufficio esecuzione un'eccezione formalmente ammissibile ex art. 81 cpv. 2 LEF, è poi compito del giudice del rigetto nel foro dell'esecuzione su domanda del creditore di verificare queste eccezioni (DTF 128 III 249 cons. 3 c);
che di conseguenza i summenzionati quattro avvisi di pignoramento vanno annullati e all'UE di Lugano va ordinato di assegnare a __________ il termine di cui all'art. 79 cpv. 2 LEF;
che sulle spese e sulle ripetibili occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 79 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 8 novembre 2002 __________, è accolto.
1.1. Gli avvisi di pignoramento 30 ottobre 2002 emessi dall'UE di Lugano nelle procedure esecutive n. __________, __________, __________ e __________ promosse da __________, contro __________, sono annullati.
1.2. All'Ufficio esecuzione di Lugano è fatto ordine di procedere nelle esecuzioni menzionate sub 1.1. all'assegnazione del termine previsto all'art. 79 cpv. 2 LEF.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria