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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.12.2002 15.2002.147

4 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,951 parole·~10 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2002.147

Lugano 4 dicembre 2002 /LG/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 luglio 2002 di

__________ patrocinato da __________  

contro  

l’operato di

__________  

nell’ambito delle procedure esecutive in via di pignoramento promosse contro il ricorrente da

                                         __________

                                         __________

                                         rappr. dall’__________

                                         __________

                                         rappr. dall’avv. __________

                                         __________

                                         rappr. dalla __________

                                         __________

viste le osservazioni:

- 20 agosto 2002 del __________;

- 23 agosto 2002 dell’__________;

- 27 agosto 2002 dell’avv. __________;

- 18 ottobre 2002 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                          

                                          A.  Con verbale di pignoramento complementare 22 luglio 2002 l’UEF di Bellinzona ha pignorato un credito vantato dal dr. __________ nei confronti della __________ di __________ per un importo di CHF 55'000.-- a titolo di versamento delle prestazioni di vecchiaia (LPP).

                                          B.  Con ricorso 30 luglio 2002 il dr. __________ contesta il pignoramento complementare di parte del capitale LPP che la __________ gli verserebbe al compimento del suo 65° anno di età, ossia il 18 settembre 2002. Egli sostiene che il capitale LPP sarebbe impignorabile giusta l’art. 92 LEF. Egli sostiene inoltre che l’Ufficio avrebbe erroneamente pignorato questo capitale, in luogo della rendita LPP, che gli verrebbe versata a partire dal 1° ottobre 2002. Al ricorso il ricorrente allega un attestato dell’istituto LPP dal quale risulta una rendita annua di CHF 21'618.-- ed eventualmente un capitale LPP prelevabile di CHF 300'253.--; su tale attestato di può tuttavia leggere che la __________ ha preso “atto della sua richiesta di percepire interamente (o parzialmente) sotto forma di capitale, anziché in rendite, l’avere di vecchiaia finale”.

                                               Il ricorrente rileva pure che a partire dal suo pensionamento il suo calcolo del minimo vitale prevederebbe entrate mensili totali di CHF 3'862.-- (CHF 2'060.-quali rendita AVS e CHF 1'802.--, pari a 1/12 della rendita LPP di cui sopra) e uscite mensili totali di CHF 4'760.--, e meglio:

                                               importi di base:                                 1'550.--

                                               - Affitto:                                                 2'000.--

                                               - Riscaldamento:                                    250.--

                                               - Cassa malati:                                       500.--

                                               - Interessi bancari:                                  250.--

                                               - Assicurazioni diverse                          100.--

                                               - Pagamenti per imposte                      100.--

                                               Il ricorrente chiede in conclusione che venga accertata un’eccedenza passiva pignorabile di CHF 898.--.

                                          C.  Con osservazioni 20 agosto 2002 il __________ si rimette al giudizio di questa Camera.

                                               Con osservazioni 23 agosto 2002 l’UEC segnala che il ricorrente avrebbe manifestato il desiderio di lasciare la Svizzera, ciò che renderebbe esigibile la prestazione di libero passaggio, che potrebbe dunque essere pignorata.

                                               Con osservazioni 27 agosto 2002 l’avv. __________ rileva che il capitale LPP può essere pignorato non ostandovi l’art. 92 LEF; per quanto attiene al proposto calcolo del minimo di esistenza, rileva che non è possibile tenere conto del debito bancario del ricorrente.

                                               Con osservazioni 18 ottobre 2002 l’UEF rileva di aver concesso un lasso di tempo al ricorrente per riconsiderare la propria posizione ricorsuale; scaduto infruttuoso questo termine, l’UEF ha chiesto la reiezione del gravame ritenendo il capitale pignorato soggetto al pignoramento; rileva che il pignoramento è stato nel frattempo ridotto da CHF 55'000.-- a CHF 23'218.60; dall’incarto trasmesso con il ricorso si rileva infatti che i crediti del __________ e della sono nel frattempo stati saldati.

Considerando

in diritto:

                                          1.   Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l’accertamento di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 segg. ad art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 seg.).

                                          2.   L’ordinamento giuridico in materia di esecuzione forzata prevede un determinato ordine di beni da sottoporre prima di altri al pignoramento. In primo luogo si devono sottoporre al pignoramento i beni mobili, i crediti e le pretese limitatamente pignorabili di cui all’art. 93 LEF (cfr. art. 95 cpv. 1 LEF); in secondo luogo si pignorano i beni immobili, in quanto i beni mobili non bastino a coprire il credito (art. 95 cpv. 2 LEF); da ultimo vanno pignorati i beni la cui disponibilità giuridica o economica è limitata o contestata (art. 95 cpv. 3 LEF).

                                               Ne consegue che, se l’Ufficio di esecuzione giunge alla conclusione che non è possibile procedere al pignoramento di un’eccedenza dei redditi dell’escusso in virtù dell’art. 93 LEF, dovrà procedere alle necessarie indagini presso l’escusso, i terzi e le autorità per determinare la pignorabilità di eventuali beni mobili, crediti, immobili, ecc. (art. 91 LEF; cfr. Luca Guidicelli/Fernando Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, vol. 5 Collana blu CFPG, Lugano 2002, n. 252 seg.)

                                      2.1.   Il pignoramento di redditi di cui all’art. 93 LEF ha come duplice scopo quello di garantire ai creditori il pagamento dei propri crediti e accessori in un tempo ragionevole tramite pagamenti rateali e quello di evitare che il debitore resti in balia dei suoi creditori per importi e tempi non commisurati alle sue capacità finanziarie (BlSchK 2000, pag. 72; Alfred Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimus, in: Atti della giornata di studio del 12 novembre 2000 a Zurigo dell’Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 19).

                                      2.2.   La nozione di reddito enunciata dall’art. 93 LEF è in sostanza la somma di tutti i redditi dell’escusso ad esclusione di tutti gli introiti elencanti all’art. 92 LEF; l’Ufficio, chiamato ad allestire un pignoramento di redditi di un escusso, dovrà pertanto elencare nel verbale di pignoramento tutte le fonti di reddito, ma avrà pure cura di individuare – prima di effettuare ogni ulteriore operazione di calcolo – quali di questi redditi vanno dichiarati impignorabili giusta l’art. 92 LEF. Il reddito eventualmente conseguito dall’escusso, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato solo fino a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita: in altre parole l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che – oltre a tale rendita – il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza, da coprirsi con le rimanenti fonti di reddito (DTF 104 III 40 consid. 1; CEF 22.1.1999 [15.1998.142] consid. 3c; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 38 seg.).

                                      2.3.   Nel caso in esame nei confronti dell’escusso è cessato un precedente pignoramento di redditi, rimanendo soltanto quello complementare qui in esame. L’escusso chiede tuttavia che prima di rendere effettivo il pignoramento di credito si abbia a procedere ad un pignoramento di redditi secondo redditi e spese da lui riportate nell’allegato ricorsuale.

                                               Occorre rilevare che il ricorrente – pur avendo il diritto di presentare in ogni momento tale richiesta – non ha suffragato le sua istanza con la necessaria documentazione, di modo che la stessa andrebbe respinta con l’avvertenza al ricorrente del suo diritto di ripresentarla – in maniera completa – in ogni momento all’Ufficio.

                                               Va comunque segnalato che – quand’anche si volesse ammettere integralmente i redditi e le spese indicate dal ricorrente – si dovrebbe concludere per l’assenza di un’eccedenza pignorabile a favore dei creditori procedenti. Erra pertanto il ricorrente quando sostiene l’impignorabilità di altri suoi beni per il fatto che egli non disporrebbe di un’eccedenza pignorabile: in questo senso si comprende il tenore dell’art. 95 LEF, precedentemente ricordato (cfr. cons. 2).

                                      2.4.   A futura memoria va ricordato al ricorrente che – pur avendo diritto di vivere con un certo agio – deve adoperarsi, perlomeno durante la durata delle procedure esecutive a suo carico, di ridurre le proprie spese al fine di poter soddisfare i creditori: le spese che manifestamente eccedono la media non possono pertanto essere riconosciute in intero, ma vanno adeguatamente ridotte con effetto al primo termine di disdetta dipendente dal contratto secondo il quale l’escusso è tenuto a pagarle (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 126).

                                               In tal senso le spese di locazione di CHF 2'000.-- appaiono certamente sproporzionate per l’escusso e la moglie. Anche i premi da versare alla cassa malati secondo la LAMAl dovranno venire ridotti nel calcolo del minimo vitale, con effetto dalla prima scadenza contrattuale (Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., n. 145); parimenti non potranno essere riconosciute le spese relative al prestito bancario e alle assicurazioni varie (dal momento che questi creditori non beneficiano di privilegio alcuno e dovranno semmai pure loro procedere in via esecutiva nei confronti del ricorrente), nonché le imposte (CEF 7.9.00 [15.2000.85] consid. 2; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 211 segg.).

                                          3.   In virtù dell’art. 92 cpv.1 cifra 10 LEF sono impignorabili i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale. Questa norma tuttavia non sancisce l’impignorabilità assoluta dei versamenti di capitale erogati in virtù della LPP: essa semmai stabilisce la tempistica del pignoramento. Infatti tale norma esclude che un capitale LPP possa venire intaccato a favore dei creditori dell’escusso, allorquando queste prestazioni previdenziali non sono ancora esigibili. Tali prestazioni sono dunque pignorabili unicamente alla loro scadenza (CEF 16.1.2001 [15.2000.165] consid. 2.5 e 4.6.1998 [15.1997.173] consid 3; Georges Vonder Mühll, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 39 ad art. 92 e n. 12 ad art. 93; Hans Michael Riemer, Berufliche Vorsorge und Revision des SchKG, in: BlSchK 1996, pag. 129; Franco Lorandi, Pfändbarkeit und Arrestierbarkeit von Leistungen der zweiten Säule (BVG), in: BlSchK 1997, pag. 219 segg.; Sergio Bianchi, Previdenza professionale e diritto esecutivo, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, edito da: Paul Angst/ Flavio Cometta/Dominik Gasser, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 216 segg.; Jean-Claude Matthey, La saisie de salaire et de revenu, Losanna 1989, n. 47; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 99).

                                      3.1.   Ne consegue che il pignoramento effettuato dall’UEF di Bellinzona il 22 luglio 2002 non poteva avere effetto nei confronti dell’escusso se non a partire dal giorno in cui l’istituto previdenziale avesse erogato all’escusso un capitale. Nel caso in esame tale giorno è nel frattempo già trascorso (18 settembre 2002). Dagli atti sottoposti dall’escusso stesso con il suo ricorso risulta che egli ha chiesto il versamento di una prestazione di libero passaggio. Ne consegue che soggetto al pignoramento risulta l’avere di vecchiaia che la __________ avrebbe versato all’escusso dopo il compimento del suo 65° compleanno.

                                               Di conseguenza l’importo di CHF 23'218.60 versato dalla __________ all’UEF di Bellinzona è stato correttamente incassato da quest’ultimo, che – tosto cresciuta in giudicato questa sentenza – potrà ripartirlo ai creditori pignoranti.

                                      3.2.   Ne consegue che il ricorso 30 luglio 2002 va respinto.

                                          4.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati                              gli art. 17, 20a, 91, 92, 93 e 95 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                          1.   Il ricorso 30 luglio 2002 del dr. __________, è respinto.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                              La segretaria

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