Incarto n. 15.2002.145
Lugano 17 marzo 2003 FP/fp/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini vicepresidente, Chiesa e Giani
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 24 ottobre 2002 di
CE fu __________ composta da: __________ __________ __________ Patrocinata dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano e meglio contro le condizioni d’asta 14 ottobre 2002 depositate nel fallimento
__________
procedura concernente pure
__________
rappr. da __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 25 ottobre 2002 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo
viste le osservazioni 21 gennaio 2003 dell’UF di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 14 ottobre 2002 l’UF di Lugano depositava per dieci giorni le condizioni d’incanto relativie alla part.__________ RFD di __________ di proprietà della fallita __________ e della CE fu __________.
B. Le condizioni d’incanto prevedono al punto 18 la messa all’incanto del fondo mediante doppio turno d’asta tendente alla cancellazione dei diritti di superficie gravante la part. __________ RFD di __________.
C. Con ricorso 24 ottobre 2002 la comunione ereditaria fu __________, titolare del dritto di superficie, si aggrava contro le condizioni d’incanto sulla base dell’art. 140 LEF, postulando lo stralcio dalle stesse del punto 18 relativo al doppio turno d’asta.
D. Delle osservazioni 21 gennaio 2003 dell’UF di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 134 cpv. 2 LEF, applicabile anche alla procedura di fallimento per il rinvio dell’art. 259 LEF, le condizioni d’incanto sono esposte nell’ufficio esecuzione e fallimenti almeno dieci giorni prima dell’incanto, perché ognuno possa prenderne cognizione.
Il deposito ha quale scopo di portare a conoscenza degli interessati le condizioni d’incanto, dando loro la possibilità d’impugnarle mediante ricorso all’Autorità di vigilanza. Tuttavia la giurisprudenza e la dottrina hanno stabilito che ove la graduatoria e l’elenco oneri siano cresciuti in giudicato, l’amministrazione del fallimento deve attenersi a tali documenti, in particolare per quanto concerne il credito ivi determinato. Un ricorso presentato contro le condizioni d’incanto, con doppio turno d’asta preteso da un creditore iscritto nella graduatoria, non può rimettere in discussione il grado dei creditori (cfr. DTF 112 III 33; Markus Häusermann/Kurt Stöckli/Andreas Feutz, Basler Kommentar zum SCchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.13 ad art. 142)
2. Orbene, nel caso in esame, con pubblicazione sul FUSC e sul FUC del __________, veniva comunicato agli interessati che l’elenco oneri del fallimento __________ sarebbe stato depositato presso l’UF di Lugano a partire dal 15 febbraio 1999. Dallo stesso si evince che il creditore __________, il quale ha richiesto la messa all’incanto della part. __________ RFD di __________ mediante doppio turno d’asta, è detentore di una cartella ipotecaria di I rango iscritta in data 19 luglio 1982. Il diritto di superficie a favore della comunione ereditaria fu __________ risulta essere stato iscritto pure in data 19 luglio 1982. Tuttavia essendo l’elenco oneri della part. __________ RFD di __________ cresciuto in giudicato senza provocare contestazioni, il rango del creditore __________ non può più essere messo in discussione. La ricorrente avrebbe dovuto, al momento del deposito dell’elenco oneri, promuovere l’azione di contestazione ex art. 250 LEF.
3. Ne consegue la reiezione del ricorso.
Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 17, 134, 140, 250 e 259 LEF
Pronuncia:
1. Il ricorso 24 ottobre 2002 della comunione ereditaria fu __________, è respinto.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all’UF di Lugano, Viganello
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario