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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.07.2003 15.2002.138

1 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·660 parole·~3 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2002.00138

Lugano 1 luglio 2003 /EC/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Giani

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 settembre 2002 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la revisione del calcolo del minimo d’esistenza della debitrice del 5 settembre 2002 nell’ambito delle diverse procedure esecutive di cui ai gruppi di pignoramento n. __________, __________, __________ promosse contro

__________  

da

__________ patr. dall’avv. __________ es. n. __________ __________ rappr. dall’__________ es. n. __________, __________ __________ rappr. da __________ es. n. __________ __________ rappr. da __________ es. n. __________ __________ es. n. __________, __________ __________ es. __________ __________ rappr. dall’__________ es. n. __________, ____________________ __________ es. n. __________ __________ rappr. da __________ es. n. __________  

viste le osservazioni 3 ottobre 2002 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 26 ottobre 2001 l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento del reddito di __________, nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti nel gruppo di pignoramento n. __________, stabilendo il minimo vitale della debitrice in fr. 2'350.-- e la trattenuta dell’importo eccedente il minimo vitale;

                                         che con verbale di pignoramento del 12 febbraio 2002 l’UE di Lugano, nell’ambito delle esecuzioni di cui al gruppo di pignoramento n. __________, ha poi confermato il calcolo sopra menzionato.

                                         che il 7 maggio 2002 l’UE ha nuovamente proceduto al pignoramento del reddito di __________, nell’ambito delle esecuzioni promosse di cui al gruppo di pignoramento n. __________, stabilendo il minimo vitale della debitrice in fr. 1'750.-- e la trattenuta dell’importo eccedente il minimo vitale;

                                         che con provvedimento 5 settembre 2002, l’UE di Lugano ha proceduto alla revisione del calcolo del minimo di esistenza nei procedimenti in oggetto, stabilendo il minimo vitale della debitrice in fr. 2'482.--;

                                         che con tempestivo ricorso 12 settembre 2002 __________ è insorta contro il nuovo conteggio allestito dall’UE di Lugano;

                                         che nelle more delle procedura ricorsuale con decisione 22 gennaio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il fallimento senza preventiva esecuzione di __________ a decorrere dal 22 gennaio 2003 alle ore 14.00;

                                         che il __________ (FUC n. __________) l’UF di Lugano ha pubblicato l’apertura del fallimento in via sommaria ex art. 231 LEF di __________;

                                         che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento (Heiner Wohlfart, Basler Kommentar zum SchkG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 7 e 11 ad art. 206 LEF);

                                         che solo nell’ipotesi in cui il fallimento fosse sospeso per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF; cfr. Wohlfart, op. cit., n. 29);

                                         che  la presente procedura è così divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Per questi motivi,

richiamati gli art.:17, 20a cpv. 1 primo periodo, 206 cpv. 1. e 230 LEF;

61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 12 settembre 2002 di __________, è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione a:

                                         - Ufficio di esecuzione di Lugano, Lugano;

                                         - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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