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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.11.2002 15.2002.136

13 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,576 parole·~8 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2002.00136

Lugano 13 novembre 2002 B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 16 settembre 2002 di

__________  

  Contro  

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il provvedimento 2 settembre 2002 nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ promossa contro la ricorrente da

__________  

preso atto delle osservazioni 1. ottobre 2002 dell'Ufficio esecuzione di Lugano e del complemento 7 ottobre 2002 della ricorrente;

ritenuto

in fatto:

                                          A.    Con PE n. __________  del 3 febbraio 2000 dell'UE di Lugano la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l'incasso di fr. 314.65. L'11 febbraio 2000 la debitrice ha interposto opposizione. Con decisione 4 aprile 2000 la __________ ha rigettato l'opposizione. Contro questa __________ si è opposta con scritto 11 maggio 2000. Il 26 settembre 2000 la __________ ha respinto l'opposizione. Con ricorso 26 ottobre 2000 l'escussa ha impugnato la decisione su opposizione presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni. Con sentenza 16 maggio 2001 il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella misura in cui era ricevibile, ha respinto il ricorso. Con domanda 10 luglio 2002 la __________ ha chiesto di proseguire l'esecuzione.

                                                  Il 12 luglio 2002 l'UE di Lugano ha comunicato alla creditrice di non poter dar seguito alla sua domanda di proseguimento, l'esecuzione essendo perenta.

                                                  Con PE n. __________ del 16 luglio 2002 dell'UE di Lugano, notificato alla ricorrente il 5 agosto 2002, la __________ ha nuovamente escusso __________ per l'incasso di fr. 254.05, indicando quale titolo di credito la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 16 maggio 2001. Il 5 agosto 2002 la ricorrente ha interposto opposizione. Con domanda 7 agosto 2002 __________ ha chiesto all'UE di Lugano di invitare la creditrice a depositare la sentenza 16 maggio 2001 del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (TCA) in originale. Con lettera 28 agosto 2002 __________ ha preteso dall'UE di Lugano lo stralcio dell'esecuzione n. __________ presentata da __________, sostenendo che la sentenza 16 maggio 2001 del TCA non riportava l'attestazione di crescita in giudicato. Essa ha poi rilevato che la creditrice aveva già  promosso in precedenza il 3 marzo 2000 la procedura esecutiva n. __________ sempre per lo stesso credito, nonostante la legge non permetta di fare spiccare precetti esecutivi a propria discrezione, per cui la ricorrente ha chiesto all'UE di Lugano di stralciare il PE n. __________.

                                                  Con scritto 2 settembre 2002 l'UE di Lugano ha comunicato a __________ di non avere la facoltà di procedere alla cancellazione del PE n. __________ e che il PE n. __________ non figura più nell'elenco delle esecuzioni in quanto perento.

                                          B.    Contro il provvedimento 2 settembre 2002 dell'UE di Lugano __________ ha presentato ricorso, sostenendo che la creditrice ha fatto spiccare un precetto esecutivo n. __________ per uno stesso credito fondato su una sentenza 16 maggio 2001 del TCA non ancora cresciuta in giudicato, per il quale in precedenza aveva promosso la procedura esecutiva n. __________. Secondo la ricorrente la __________ non può far spiccare contro di lei precetti esecutivi "a destra e a manca", ritenuto che la creditrice solo dopo essere venuta in possesso dell'attestazione di crescita in giudicato della sentenza, può proseguire l'esecuzione di cui al PE n. __________, senza dovere notificare un nuovo PE__________ ha poi rilevato che il 2 settembre 2002 l'Ufficiale dell'UE le ha comunicato di non avere la facoltà di procedere alla cancellazione del PE n. __________ e che il PE n. __________ "non figura più nell'elenco delle esecuzioni in quanto perento". Secondo la ricorrente nessuna norma legale permette all'Ufficiale dell'UE di dichiarare un PE perento. La cancellazione del PE dall'elenco delle esecuzioni deve essere richiesta dal creditore oppure dall'escusso stesso che può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di dilazione secondo gli art. 85 e 85a LEF.

                                          C.    Delle osservazioni dell'UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

                                        1.a)   Ex art. 88 cpv. 1 e 2 LEF se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione.

                                                  Secondo l'art. 88 cpv. 2 LEF questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.

                                          b)    Come già emerge dalla narrativa fattuale, con PE n. __________ del 3 febbraio 2000,notificato alla debitrice l'11 febbraio 2002 la __________ ha __________ per l'incasso di fr. 314.65. Interposta tempestiva opposizione dall'escussa la __________ con decisione 4 aprile 2000 ha condannato l'escussa a pagare fr. 314.65 più spese rigettando contestualmente per tale importo l'opposizione secondo l'art. 80 LAMal. Contro questa decisione si è opposta __________.

                                                  La sua opposizione è stata respinta da __________ con decisione 26 settembre 2000.

                                                  Con sentenza 16 maggio 2001 il TCA ha infine, nella misura in cui era ricevibile, respinto il ricorso dell'escussa contro la decisione 26 settembre 2000 della __________.

                                                  A richiesta di questa Camera, il TCA ha comunicato che la menzionata decisione non è stata impugnata, per cui è cresciuta in giudicato il 9 luglio 2002. Con domanda 10 luglio 2002 la creditrice ha chiesto all'UE di Lugano di proseguire l'esecuzione n. __________. Il 12 luglio 2002 l'UE di Lugano ha comunicato alla __________ di non poter dar seguito alla sua richiesta, essendo l'esecuzione perenta. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'UE di Lugano ha agito correttamente dichiarando ex art. 88 cpv. 2 LEF l'esecuzione perenta, essendo trascorso oltre un anno dalla notifica del PE (avvenuta l'11 febbraio 2000) alla domanda di proseguimento (del 10 luglio 2002), escluso il tempo trascorso dal giorno in cui è stato chiesto il rigetto dell'opposizione al PE (il 4 aprile 2000) e la sua definizione da parte del TCA, ritenuto che la relativa decisione 16 maggio 2001 è stata spedita il 31 maggio 2001 e che tenuto conto del periodo di giacenza di 7 giorni presso la Posta di una raccomandata e del termine d'impugnazione al Tribunale federale delle assicurazioni di 30 giorni, è cresciuta in giudicato al più tardi il 9 luglio 2001. Pertanto rilevato che la domanda di proseguimento è stata presentata il 10 luglio 2002, ossia dopo un anno dalla crescita in giudicato della sentenza del TCA, e che dalla notifica del PE, avvenuta l'11 febbraio 2000, fino alla richiesta di rigetto dell'opposizione del 4 aprile 2002 erano già trascorsi 1 mese e 24 giorni, l'anno di validità del PE previsto dall'art. 88 cpv. 2 LEF era pienamente trascorso.

                                          c)     L'inoltro di diverse esecuzioni per lo stesso credito è inammissibile soltanto se il creditore ha già chiesto il proseguimento in una delle esecuzioni precedenti o è

                                                  grado di chiederlo (cfr. DTF 100 III 42 s.). In casu la __________ era legittimata a promuovere con domanda 16 luglio 2002 per lo stesso credito una nuova esecuzione e l'UE di Lugano ha agito correttamente emettendo il PE n. __________, ritenuto che la procedura esecutiva n. __________, come si è visto al precedente considerando, non poteva più essere proseguita, essendo perenta. Alla ricorrente va ricordato che soltanto l'abuso manifesto di un diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo in materia esecutiva visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione (cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 15 ad art. 69) e l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri interessi (cfr. art. 85 e 85a LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito, cfr. DTF 125 III 149 ss.). In casu non è dato alcun abuso di diritto da parte dell'UE di Lugano.

                                          2.     Il ricorso 16 ottobre 2002 di __________ va quindi respinto, la ricorrente non avendo in sostanza corretta nozione della differenza tra perenzione dell’esecuzione e prescrizione del credito dedotto in esecuzione, per il quale valgono i principi del CO (art. 127 ss. CO). Nel caso di specie, trattandosi di credito accertato in sentenza, vale il termine di prescrizione di dieci anni ex. art. 127 CO).

                                          3.     Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 88 LEF

Pronuncia:

                                          1.     Il ricorso 16 settembre 2002 di __________, è respinto.

                                          2.     Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          4.     Intimazione a:  - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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