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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.11.2002 15.2002.133

13 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,030 parole·~5 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2002.133

Lugano 13 novembre 2002 FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 settembre 2002 di

__________ Patrocinata dall'avv. __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano nell’ambito del fallimento della società

__________  

procedura concernente anche

                                         __________

                                         patr. dallo studio legale __________

richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 30 settembre 2002 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo

viste le osservazioni

10 ottobre 2002 della __________

16 ottobre 2002 dell’UF di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                          

                                          A.  In data 29 maggio 2002 la Pretura del Distretto di Lugano ha decretato il fallimento della società __________. Il predetto Giudice autorizzava, su proposta dell’UF, la liquidazione del fallimento in via sommaria.

                                          B.  In data 12 giugno 2002 __________ notificava il proprio credito di fr. 33'706.40 vantato nei confronti della fallita.

                                          C.  Il 12 settembre 2002 l’UF di Lugano informava i creditori a mezzo circolare che era giunta un’offerta di acquisto dell’inventario della fallita da parte della società __________ per l’importo di fr. 30'000.--, invitando nel contempo eventuali interessati a formulare ulteriori offerte entro il 22 settembre 2002. Tra tutti gli offerenti sarebbe quindi stata indetta una licitazione privata per la vendita in blocco di tutto l’inventario della fallita. 

                                          D.  Con ricorso 20 settembre 2002 la __________ si aggrava contro l’operato dell’UF di Lugano postulando, in via principale, l’annullamento della procedura di realizzazione dei beni di cui all’inventario del fallimento della __________ nonché la convocazione di un’assemblea dei creditori giusta l’art.231 cpv. 3 n. 1 LEF. In via subordinata la ricorrente chiede che il periodo per l’inoltro di offerte d’acquisto dei beni di cui all’inventario del fallimento della __________, sia prorogato sino al 30 ottobre 2002. Da ultimo, in via ancor più subordinata, la ricorrente chiede che i beni della massa siano realizzati dall’UF di Lugano a pubblico incanto. In sostanza la __________ assevera che, data la natura altamente tecnologica dei beni posti in vendita, è opportuno che i creditori siano consultati mediante la convocazione di un’assemblea, rispettivamente sia dato loro un tempo maggiore per formulare offerte di acquisto. 

                                          E.  Delle osservazioni della __________ e dell’UF di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                        

                                          1.   Per l’art. 231 cpv. 3 n.1 LEF nella liquidazione sommaria non hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei creditori appare opportuna, l’ufficio dei fallimenti può riunirli in assemblea o provocare una risoluzione per mezzo di circolare. Allo scadere del termine per le insinuazioni, l’ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione; esso osserva le disposizioni degli art. 256 cpv. 2 a 4 LEF e tiene conto con il maggiore riguardo possibile degli interessi dei creditori (art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF, prima proposizione). Per poter procedere ad una realizzazione a trattative private non è necessario il consenso dei creditori, non essendo applicabile alla procedura sommaria l’art. 256 cpv. 1 LEF (cfr. Urs Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 35 ad art. 231 LEF). Tuttavia i beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori (art. 256 cpv. 3 LEF, Urs Lustenberger, op. cit. , n.36 ad art. 231 LEF).                           

                                          2.   Nel caso di specie l’UF di Lugano con circolare 12 settembre 2002 ha comunicato ai creditori di aver ricevuto un’offerta da parte della società __________ per l’acquisto in blocco dell’inventario della fallita per l’importo di fr. 30'000.--. Nel contempo l’Ufficio dava ai creditori la possibilità di formulare ulteriori offerte entro il 22 settembre 2002 e comunicava che fra tutti gli offerenti sarebbe stata indetta, in data 1° ottobre 2002, una licitazione privata. In mancanza di ulteriori offerte e se la maggioranza dei creditori non si fosse opposta alla vendita a trattative private, l’inventario sarebbe stato aggiudicato in blocco alla __________ per l’importo di fr. 30'000.--. L’Ufficio ha quindi agito correttamente in applicazione di quanto sancito dall’art. 256 cpv.3 LEF e con la massima trasparenza, dando la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori a quella delle __________ o di opporsi alla vendita a trattative private. Prova ne è che nel lasso di tempo in questione è giunta un’ulteriore offerta di acquisto. La convocazione di una assemblea dei creditori non è quindi necessaria avendo avuto i creditori tutti gli elementi per determinarsi in merito alla vendita dell’inventario della fallita. La questione relativa al termine fissato dall’UF per l’inoltro delle offerte e ritenuto troppo breve dalla ricorrente è superata dall’inoltro del presente gravame che ha consentito al ricorrente di avere comunque tutto il tempo per formulare offerte, ritenuto altresì che presentando un’offerta anche limitata ad un sol franco avrebbe beneficiato dell’ulteriore termine dal 1. ottobre 2002. L’Ufficio dovrà quindi procedere, in tempi brevi, ad una licitazione privata tra tutti gli offerenti.

                                          3.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                               Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

                                               Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 231 e 256 LEF

pronuncia:                    

                                          1.   Il ricorso 20 settembre 2002 __________ è respinto.

                                          2.   E’ fatto ordine all’UF di Lugano di determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza. 

                                          3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          5.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all’UF di Lugano, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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