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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.08.2002 15.2002.100

5 agosto 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·629 parole·~3 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2002.00100

Lugano 5 agosto 2002 /B/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 luglio 2002 di

  contro  

__________ e meglio contro la notifica 1./4 luglio 2002 del PE n. __________ emesso nella procedura promossa contro la reclamante da

__________

viste le osservazioni 12 luglio 2002 dell'UEF di __________;

ritenuto

in fatto:                 A.      Con PE n. __________, emesso il 1. luglio 2002, __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 9'000.-- oltre interessi. Il PE che indica quale debitore: "__________"  è stato notificato il 4 luglio 2002 a __________, moglie di __________, la quale ha interposto opposizione.

                                B.      Con ricorso 4 luglio 2002 la __________ si è aggravata contro la notifica del PE sostenendo che il creditore conosceva il luogo dove viene svolta l'amministrazione dell'associazione, che non è al domicilio del presidente, bensì in via __________ a __________ dove l'associazione ha i propri uffici. Secondo la ricorrente è inaccettabile che la notifica del PE sia avvenuta in un luogo che non sia quello dell'amministrazione.

                                C.      Delle osservazioni dell'UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:               1.      Secondo l'art. 9 cpv. 2 LPR l'Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario.

                                2.      a)     Ex art. 65 cpv. 2 LEF se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè

                                                  2.    per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un'associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore;

                                                  3.    per altra persona giuridica, al presidente dell'amministrazione o all'amministratore;

                                          b)    La __________ è un'associazione non iscritta a Registro di commercio. Di conseguenza ex art. 65 cpv. 2 n. 3 LEF il PE in oggetto doveva essere notificato al presidente dell'amministrazione o all'amministratore. L'indirizzo di __________ indicato sul PE in oggetto, quale presidente dell'associazione, e la relativa notifica nella sua abitazione alla moglie, che essendo persona della sua famiglia ex art. 64 cpv. 1 LEF era autorizzata a ricevere l'atto esecutivo in esame, sono pertanto corretti.

                                          c)     In via abbondanziale va poi rilevato che, anche se si fosse verificato un errore di notifica, un PE non viene  annullato, quando è chiaro che il debitore l'ha ricevuto (DTF 104 III 12; Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 18 n. 19 p. 109). 

                                3.      Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l'art. 65 LEF

pronuncia:           1.      Il ricorso 4 luglio 2002 di __________, è respinto.

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti  del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                4.      Intimazione:

                                          – __________

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                          La segretaria

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