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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.07.2002 15.2002.00070

3 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,296 parole·~11 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2002.00070

Lugano 3 luglio 2002/CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 19 aprile 2002 (n. 14/2002)

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro la decisione 8 aprile 2002, che ha fissato in fr. 528.-- in luogo di fr. 1'200.-- l’eccedenza mensile pignorabile nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

__________

viste le osservazioni 3 maggio 2002 di __________ e 8 maggio 2002 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto:                           

                                           A.   La ricorrente, __________, procede contro il marito, __________, per il rimborso di un mutuo. L’opposizione di quest’ultimo è stata rigettata a concorrenza di fr. 20'000.--, oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2001 (sentenza 10 ottobre 2001 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città).

                                           B.   Con sentenza 14 marzo 2002 (inc. 15.02.18), questa Camera ha parzialmente accolto un primo ricorso dell’escusso e qui resistente, __________, riducendo l’eccedenza pignorabile a suo carico da fr. 1'217.-- a fr. 1'200.--, in base al seguente calcolo;

                                                  Introiti netti del debitore                                 fr.    7'000--

                                                  Minimo di esistenza:

                                                  importo di base                                              fr.    1'100-alimenti                                                            fr.    4'000-locazione                                                         fr.      500.-cassa malati                                                   fr.      200.-totale deduzioni                                              fr.    5'800--

                                           C.   Il 22 marzo 2002, l’UEF di Locarno ha ordinato al ricorrente di versare mensilmente l’importo di fr. 1'200.--, nonché l’intera tredicesima. Contro questo provvedimento si è aggravato __________ con un nuovo ricorso (inc. 15.02.49), in cui, in particolare, ha chiesto che l’importo computato a titolo di alimenti versati alla moglie e alle figlie fosse aumentato a fr. 4'135.-- invece di fr. 4'000.-- e che venisse considerato un importo complessivo di fr. 187,10 (fr. 137,95 per l’assicurazione e fr. 49,15 per la tassa di circolazione) quali spese riferite al proprio veicolo, necessario per le cure a domicilio che egli effettua nell’ambito della sua attività professionale quale __________ indipendente.

                                           D.   Con provvedimento 8 aprile 2002 (doc. DD), l’UEF di Locarno, in base alla nuova documentazione prodotta dal ricorrente, ha provveduto al riesame (ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF) della propria decisione 22 marzo 2002 (doc. A), fissando l’eccedenza pignorabile in fr. 528.-- in luogo di fr. 1'200.--, in base al seguente calcolo:

                                                  Introiti netti del debitore                                fr.   7'000.--

                                                  Minimo di esistenza:

                                                  importo di base                                             fr.   1'100.-alimenti                                                           fr.   4'135.-locazione                                                        fr.      850.-cassa malati                                                   fr.      200.-trasferte                                                          fr.      187.-totale deduzioni                                             fr.   6'472.--          

                                           E.   Il 19 aprile 2002, la procedente, __________, si è aggravata con il ricorso in esame contro la nuova decisione dell’UEF di Locarno, allegando di non avere da 8 mesi ricevuto più di fr. 4'000.-- di alimenti al mese ed opponendosi all’aumento a fr. 200.-- (invece di fr. 183.--) della somma contabilizzata a titolo di premio di cassa malattia nonché alla presa in considerazione dell’importo di fr. 187.-- quali spese di trasferte.

                                           F.    Il 23 aprile 2002, __________ ha ritirato il suo ricorso e si è opposto, mediante osservazioni del 3 maggio 2002, al gravame di sua moglie.

Considerato

in diritto:

                                           1.    Nel procedere ad un sequestro o pignoramento di redditi le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühll, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF e DTF 108 III 13).

                                           2.    In primo luogo, la ricorrente si oppone alla presa in considerazione nel minimo di esistenza dell’importo di fr. 4'135.-- quale contributo alimentare, invece dei fr. 4'000.-- confermati da questa Camera nella sua precedente sentenza.

                                        2.1.   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo e se verosimilmente continuerà a pagarlo durante tutta la durata dell’esecuzione in corso (DTF 121 III 20; 120 III 16; cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, n. II/3, annessa alla Circolare n. 17/2000 di questa Camera, pubblicata in FU 2001/2, 74 ss, ad II/5; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 e 29 ad art. 93), eccezion fatta dei debiti di alimenti dedotti in esecuzione, i quali vanno sempre computati come supplemento al minimo di base (cfr. DTF 107 III 77, cons. 1; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 e 37 ad art. 93; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 104 ad art. 93), anche – mediante riesame – rispetto ad esecuzioni anteriori promosse da creditori ordinari (cfr. DTF 84 III 31); questo privilegio del creditore di alimenti è tuttavia limitato agli alimenti diventati esigibili nell’anno precedente la promozione della sua esecuzione (cfr. DTF 89 III 65, con rif.).

                                      2.2.     Dall’analisi della giurisprudenza del Tribunale federale risulta tuttavia che i crediti di alimenti dedotti in esecuzione vanno considerati nel calcolo del minimo di esistenza solo se l’esecuzione del creditore degli alimenti è giunta allo stadio del pignoramento (cfr. DTF 80 III 65 ss.; 84 III 29 ss.; 89 III 65 ss.). È del resto unicamente in tale ipotesi che si ha la certezza che l’importo computato quale contributo alimentare sarà effettivamente utilizzato per lo scopo previsto, ossia sarà pignorato esclusivamente a favore del creditore privilegiato.

                                        2.3.   Nel caso di specie, risulta sì dal doc. CC che contemporaneamente alla promozione dell’esecuzione n. __________ in esame, la ricorrente, il 12 giugno 2001, ha inoltrato un’esecuzione (n. __________) per la riscossione della parte rimasta impagata degli alimenti dovuti dall’escusso per il periodo dal febbraio 2000 al giugno 2001 in virtù della sentenza 9 febbraio 2001 (doc. C) della Pretura di Locarno-Città. Tuttavia, questa esecuzione è al momento attuale sospesa dall’opposizione interposta dall’escusso. Non è quindi applicabile l’eccezione citata sopra, di modo che al massimo solo gli alimenti effettivamente pagati possono essere contabilizzati.

                                        2.4.   In ogni caso, l’importo di fr. 4'000.-- appare il supplemento massimo che si può aggiungere al minimo di base a titolo di alimenti. Infatti, dalla giurisprudenza federale si evince che solo la parte veramente necessaria al sostentamento del creditore di alimenti può essere presa in considerazione (cfr. ad es. DTF 89 III 67 cons. 1; 107 III 77, cons. 1). Anche se nelle decisioni più recenti è stata posta la presunzione che il credito per alimenti accertato giudizialmente corrisponde al minimo di esistenza del creditore (cfr. DTF 71 III 177 cons. 3; nelle sentenze successive non vi è nemmeno più il riferimento esplicito al carattere giudiziale del credito, cfr. DTF 107 III 77 cons. 1), va ricordato che secondo la giurisprudenza o la dottrina (cfr. DTF 57 III 208; 68 III 28, 106; 71 III 177; 74 III 47; 105 III 55; cons. 5; 111 III 19 cons. 6a; Michael Pierre Storner, Unterhaltsbeiträge in der Zwangsvollstreckung, tesi Zurigo 1979, p. 44 s.; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, tesi Losanna 1989, n. 152-153) l’importo deciso dal giudice civile che ha fissato il contributo alimentare è solo un tetto massimo per le autorità di esecuzione, le quali sono libere di esaminare se tale importo va o no aldilà del minimo indispensabile del creditore. Infatti, la ratio legis del computo degli alimenti nel minimo di esistenza va ricercata nell’art. 93 cpv. 1 LEF, che dichiara impignorabile quanto assolutamente necessario al sostentamento del debitore “e della sua famiglia”. Quindi, logicamente, soltanto la parte degli alimenti corrispondente al minimo di esistenza del creditore ai sensi dell’art. 93 LEF può essere considerata. Non si vedono d’altronde motivi per privilegiare i membri della famiglia dell’escusso che vivono fuori dalla comunione domestica rispetto a quelli che vivono assieme all’escusso: in entrambi i casi, il fabbisogno vitale va calcolato secondo la Tabella dei minimi di esistenza. I costi supplementari connessi alla separazione vanno considerati tramite il computo di un minimo di base di fr. 1'250.-- (cifra I.2) invece di fr. 1'000.-- (cifra I.1).

                                                  Infine, va notato che il criterio sul quale deve fondarsi il giudice civile chiamato a pronunciare su alimenti chiesti con istanza di misure a tutela dell’unione coniugale non è (solo) il fabbisogno vitale del creditore d’alimenti: l’intero reddito della famiglia va infatti ripartito tra i coniugi – di regola per metà –, dopo copertura del loro fabbisogno, che si calcola secondo regole in parte diverse da quelle del diritto esecutivo (ad es. si tiene conto dell’onere fiscale e, per determinare il fabbisogno dei figli minorenni, delle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo), sotto riserva dei casi di situazione economica molto agiata, in cui il sostentamento conveniente viene determinato in base al (precedente) tenore di vita della comunione domestica (cfr. Emanuela Epiney-Colombo, Prime esperienze nel nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, p. 5 ss.). La predetta presunzione posta dal Tribunale federale si rivela quindi inesatta, almeno per i contributi di mantenimento prima del divorzio (ma lo stesso sembra essere il caso per quelli dopo il divorzio, cfr. i criteri enumerati all’art. 125 cpv. 2 CC e Epiney-Colombo, op. cit., p. 33 ss.).

                                        2.5.   In casu, il minimo di esistenza della ricorrente e delle sue due figlie (del 1991 e 1993, cfr. doc. C, p. 19 ad 2.1) è inferiore a fr. 4'000.--: tenuto conto, in più dei minimi di base per la moglie (fr. 1'250) e le figlie (fr. 350.-- ognuna), di un canone locatizio mensile comprensivo delle spese di fr. 1'500.-- e di premi di base per la cassa malattia di complessivi fr. 450.-- (senza considerare eventuali sussidi cantonali), si giunge ad un minimo vitale complessivo di fr. 3'900.--. L’importo di fr. 4'000.-- confermato nella precedente sentenza di questa Camera, ora cresciuta in giudicato, appare quindi già sufficiente per coprire le spese vitali della famiglia dell’escusso, a prescindere da eventuali redditi conseguiti personalmente dalla ricorrente. Non occorre pertanto esaminare se l’escusso abbia, in media, pagato negli ultimi tempi più di fr. 4'000.-- a titolo di alimenti.

                                           3.    Per quanto attiene alla questione dei premi di cassa malattia a carico dell’escusso, questa Camera, d’ufficio come prescritto dalla legge (cfr. cons. 1), le ha adattate alle mutate circostanze (aumento a fr. 199,20 dal 1.1.2002, doc. L) mediante sentenza 14 marzo 2002 (inc. 15.02.18) rimasta inimpugnata.

                                           4.    La ricorrente si oppone infine alla presa in considerazione dell’importo di fr. 187.-- quali spese di trasferte professionali dell’escusso, a motivo che le stesse sarebbero già state dedotte dall’utile netto della __________ (fr. 7'000.--) contabilizzato quale reddito dell’escusso. La censura appare fondata. Infatti, nei due ricorsi interposti da __________, questi ha ammesso che il suo reddito “netto” mensile fosse di fr. 7'000.--. Si può ragionevolmente porre la presunzione di fatto che dal risultato netto del conto economico della __________ siano state dedotte le spese professionali di trasferta del titolare della ditta individuale. Del resto, lo studio fiduciario __________ (cfr. doc. O) non accenna nella sua relazione al fatto che determinate spese professionali della ditta sarebbero state da pagare con prelevamenti – esplicitamente qualificati come “privati” – del titolare. Nemmeno la pagina 16 della sentenza 9 febbraio 2001 del Pretore di Locarno-Città (doc. 4 allegato alle osservazioni di __________) è di aiuto per l’escusso, in quanto il giudice non si è espresso sugli oneri assicurativi e la tassa di circolazione riferiti al veicolo di __________, bensì solo sul canone leasing. Non risulta d’altra parte chiaro – né può essere esplicitato con il resto della sentenza, che non è stata prodotta – perché il giudice abbia tenuto solo parzialmente conto delle spese di leasing né se egli abbia verificato che tali spese non erano già state dedotte nella contabilità della ditta, verifica alla quale non aveva probabilmente motivo di procedere, avendo qualificato l’autovettura dell’escusso come “veicolo privato”. __________ avrebbe potuto – e dovuto – sciogliere tutti questi dubbi producendo la contabilità della __________ e la sentenza completa del Pretore di Locarno-Città. La deduzione di fr. 187.-- va quindi depennata.

                                           5.    Il ricorso va quindi parzialmente accolto.

                                                  Occorre nuovamente ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per gli stessi motivi non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

                                                  Visto l’esito del ricorso, ampiamente prevedibile, la richiesta di beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di __________ va respinta.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF; 61 e 62 OTLEF; 155 CPC;

pronuncia:                     

                                           1.    Il ricorso 19 aprile 2002 (n. 14/2002) di __________, è parzialmente accolto.

                                        1.1.   Di conseguenza, il calcolo del minimo di esistenza di __________ di cui al verbale di pignoramento 8 aprile 2002 va rettificato come segue:

                                                  Introiti netti del debitore                                 fr.   7'000.--

                                                  Minimo di esistenza:

                                                  importo di base                                              fr.   1'100.-alimenti                                                            fr.   4'000.-locazione                                                         fr.      850.-cassa malati                                                   fr.      200.-totale deduzioni                                              fr.   6'150.--

                                                  Eccedenza mensile

                                                  pignorabile 12 volte all’anno                       fr.     850.--

                                           2.    La domanda di __________ volta all’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.

                                           3.    Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                           4.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                           5.    Intimazione a:  - __________

                                                  Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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