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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.12.2002 15.2001.2

4 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,725 parole·~9 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2001.2

Lugano 4 dicembre 2002 /LG/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina

statuendo sulla segnalazione/denuncia 27 dicembre 2001 di

__________  

contro  

l’operato dell’amministratore speciale del suo fallimento

__________  

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Nel 1995 __________ è stato dichiarato fallito dal __________.

                                          B.  Il 12 settembre 1995 l'Ufficio ha allestito, dopo quasi 6 mesi di ricerche, l'inventario nel fallimento __________. Da rilevare che dei 49 oggetti mobili inventariati per 47 di questi il fallito ha annunciato la proprietà della __________ e __________, __________, per un autoveicolo a lui intestato ha annunciato la proprietà della __________, __________ e per un natante motorizzato pure a lui intestato ha annunciato la proprietà di tale __________, __________.

                                          C.  Il 14 novembre 1995 il lic. oec. __________, __________, è stato nominato dall'assemblea dei creditori amministratore del fallimento __________ (FUCT n. __________). Nel contempo è stata nominata una delegazione dei creditori composta di:

                                               - __________

                                          D.  La procedura di fallimento si è prolungata nel tempo non tanto per le numerose aste immobiliari tenute dall’amministratore del fallimento, quanto piuttosto per i diversi ricorsi interposti dal fallito alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'Appello e di seguito alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale (CEF [15.00.77], [15.00.159], [15.00.168]), dalla Spar- und Hypothekenbank Luzern in Nachlassliquidation (di seguito: SHBL; cfr. CEF [15.95.158], [15.95.193], [15.98.97], [15.99.92]) e da tale __________ (CEF [15.98.192]).

                                          E.  In seguito alle ricerche fatte dalla __________, è risultato che il fallito non aveva indicato tutti i suoi beni in occasione dell'inventario del 1995; di conseguenza l'amministrazione speciale del fallimento ha allestito il 5 giugno 2000 un complemento di inventario, che prevedeva i seguenti beni:

                                               -    diritto di abitazione a favore del fallito sulla part. __________ del Comune di __________ (Ct__________)

                                               -    diritto di ricupera a favore del fallito al prezzo di CHF 210'000.-- sulla part. 411 del Comune di __________ Ct. __________).

                                               Da rilevare che la particella in questione apparteneva a quel momento alla ex-moglie del fallito__________.

F.     Alla luce di questo fatto occorre pertanto ripercorrere i fatti salienti relativi al mapp. 411 di __________.

                                  Il 14 novembre 1990 il fallito ha venduto alla moglie il mapp. __________ di __________, tramite ripresa del debito ipotecario; egli si è riservato un diritto di ricupera per CHF 210'000.-- e ha chiesto l'iscrizione di un'ipoteca massimale di CHF 300'000.-- a garanzia del suo diritto di ricupera.

                                               Il 18 febbraio 1991 il fallito si è garantito sul medesimo fondo un diritto di abitazione vita natural durante. Questo diritto è poi stato modificato il 10 dicembre 1997, senza l'autorizzazione dell'amministratore del fallimento, nel senso che il fallito prendeva a suo carico tutte le spese di manutenzione, nonché le spese di amministrazione della casa, tra le quali gli interessi ipotecari, la corrente, l'acqua, le imposte, i premi assicurativi, ecc. Il 5 novembre 1998 è stato pronunciato il divorzio tra il fallito e la signora __________.

                                          G.  Il 12 ottobre 2000 l'amministratore del fallimento ha inviato a tutti i creditori ammessi in graduatoria una circolare con la quale li informava delle difficoltà sorte nel Canton __________ per far iscrivere a Registro fondiario la massa del fallimento quale beneficiaria del diritto di abitazione e del diritto di ricupera a favore del fallito sul mapp. __________ di __________. Egli ha chiesto ai creditori l'autorizzazione a stare in giudizio dinanzi le autorità di ricorso lucernesi in materia di Registro fondiario, e ha ceduto il diritto di abitazione e il diritto di ricupera (CEF [15.00.149]). Il ricorso 18 ottobre 2000 del fallito che tendeva a contestare questo modo di procedere è stato respinto dalla CEF del Tribunale d'Appello di Lugano e dal Tribunale federale. Dal momento che soltanto la __________ aveva chiesto in cessione il diritto di ricupera, quest'ultimo gli è stato ceduto.

                                          H.  Ancora prima dell'emissione della decisione del TF (13 dicembre 2000), il fallito ha scritto di proprio pugno all'intenzione dell'amministratore del fallimento una lettera fatta poi firmare dalla ex-moglie, con la quale quest'ultima avrebbe autorizzato l'amministratore a trasferire i diritti messi in cessione dal fallito alla massa del fallimento.

                                          I.    Il 13 dicembre 2000 la ex-moglie del fallito, rappresentata dal fallito stesso, ha venduto a tale __________, __________, il mapp. __________ di __________. Il fondo è stato venduto a CHF 200'000.-- con la ripresa del debito ipotecario garantito dalle prime 3 cartelle ipotecarie iscritte dal 1° al 3° rango. Il fallito ha poi acconsentito alla cancellazione immediata dell'ipoteca a suo nome di massimali CHF 300'000.-- iscritta in IV. rango, nonché la cancellazione del diritto di abitazione e del diritto di ricupera, già precedentemente ceduti dalla massa fallimentare alla __________. Tuttavia il fallito ha fatto iscrivere i seguenti diritti:

                                               -    diritto di abitazione vita natural durante a titolo gratuito

                                               -    diritto di ricupera limitato ad un prezzo massimo di CHF 200'000.--

                                          L.  Il 22 dicembre 2000 l'amministratore del fallimento ha allestito un ulteriore complemento di inventario, inserendo l'ipoteca massimale di CHF 300'000.-- iscritta in IV. sul mapp__________ di __________; a mente dell'amministratore l'inventarizzazione non ha potuto essere effettuata prima, poiché ai ricorsi pendenti era stato concesso effetto sospensivo con divieto di procedere ad ulteriori atti.

                                          M.  Alla luce di questi fatti, occorre pure rilevare che a detta dell'amministratore del fallimento e del presidente della delegazione dei creditori, il fallito continua a vivere in maniera agiata, frequentando il campo da golf di __________ e facendo uso di macchine di particolare valore. Interrogato in proposito, il fallito ha dichiarato che tutti i beni mobili di cui lui è in possesso appartengono alla __________ (di seguito __________). A mente degli organi del fallimento __________, dietro questa società si nasconderebbe il fallito stesso. Sintomatici sono infatti alcuni elementi, qui brevemente riassunti:

                                               -    fino al 7 gennaio 1998 l'amministratrice unica della __________ era la ex-moglie di __________;

                                               -    dal 13 febbraio 1998 l’amministratore della __________ è diventato il signor __________ (cfr. CEF [15.98.192] in cui __________ ricorreva per far valere i propri diritti di locatore di un bar, locatogli proprio dall'amministratore del fallimento);

considerando

in diritto:                        

                                          1.   L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF). Il procedimento disciplinare, che riveste una natura amministrativa, ha quale funzione il mantenimento dell’ordine così come la salvaguardia della considerazione nei confronti delle autorità nonché la fiducia in esse (cfr. Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 12-13 ad art. 14).

                                          2.   Il procedimento disciplinare – per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) – è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).

                                          3.   Giusta l’art. 14 cpv. 2 LEF possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a 1’000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione.

                                          4.   Mentre la lista delle misure disciplinari è precisa ed esaustiva, i fatti costituitivi dell’infrazione disciplinare non sono definiti nella legge – e non devono esserlo, a differenza di quanto è la regola nel diritto penale. Ogni violazione dei doveri di funzione in generale, che la stessa sia stata commessa durante le ore di lavoro o di riposo (compresi i delitti di diritto comune perpetrati fuori l’orario di servizio), nonché ogni violazione dei doveri particolari che impone una sana applicazione del diritto esecutivo – comprese eventuali direttive impartite dalle autorità di vigilanza – sono passibili di una sanzione disciplinare (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 32 ad art. 14). In casi eccezionali pure un’infrazione grave, quand’anche non in relazione con l’attività di servizio, può giustificare una sanzione disciplinare qualora sia idonea a distruggere la considerazione e la fiducia nei confronti dell’autorità (cfr. Lorandi, op. cit., n. 35 ad art. 14).

                                               Sebbene la legge non lo precisi, la colpa è una condizione sine qua non della repressione disciplinare (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 14 e 32 ad art. 14; Franck Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 8 ad art. 14; Lorandi, op. cit., n. 33 e 36 ad art. 14).

                                               La sanzione disciplinare deve rispettare il principio della proporzionalità, ciò che significa che, da una parte, essa deve essere idonea a garantire l’osservanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace esecuzione delle mansioni pubbliche nonché la salvaguardia della fiducia nell’amministrazione, e dall’altra, la misura deve essere commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e al grado di colpa dell’agente (cfr. Lorandi, op. cit., n. 40 ad art. 14).

                                          5.   Nel caso in esame occorre rilevare che il segnalante non dimostra in alcun modo le colpe o le mancanze dell’amministrazione speciale del suo fallimento. Al contrario, dall’analisi dei fatti presentati e accertati da questa Camera risulta semmai il contrario, ritenuto che la questione relativa al fondo sito nel Comune di __________ sarebbe semmai meritevole di ulteriori approfondimenti in altra sede.

                                          6.   Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati                              gli art. 14 cpv. 2 LEF, art. 11 LALEF;

pronuncia:

                                          1.   La segnalazione/denuncia 27 dicembre 2001 di __________, __________, è evasa, nel senso che non vi sono elementi per la pronuncia di sanzioni disciplinari nei confronti di __________, __________.

                                          2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

                                               Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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