Incarto n. 15.2001.00235
Lugano 30 agosto 2001 /MB/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 luglio 2001 di
__________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente dal
__________ (rappr. da __________)
richiamata l’ordinanza presidenziale 6 luglio 2001 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo
viste le osservazioni
31 luglio 2001 del __________ 20 agosto 2001 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti;
che con sentenza 18 dicembre 2000 il Giudice di pace del Circolo del Ticino rigettava in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona fatto spiccare nei suoi confronti dal __________;
che con ulteriore decisione datata 10 aprile 2001 il Giudice di pace del Circolo del Ticino rigettava in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona fatto spiccare nei suoi confronti dal __________;
che con domande, rispettivamente datate 9 febbraio 2001 e 14 aprile 2001, il creditore chiedeva il proseguimento delle esecuzioni in oggetto;
che l’UEF di Bellinzona emetteva il 2 marzo 2001 e il 23 aprile 2001 gli avvisi di pignoramento;
che per entrambe le esecuzioni il pignoramento veniva fissato per il 3 maggio 2001;
che in tale data veniva pignorata l’autovettura Ford Escort 1.8 16V targata _________ di proprietà dell’escusso;
che l’atto di pignoramento indica che per l’esecuzione n. __________ si tratta di un pignoramento provvisorio;
che con ricorso 4 luglio 2001 __________ si aggrava contro la possibilità, contemplata dal verbale di pignoramento, di chiedere la vendita degli oggetti pignorati dal 3 giugno 2001 fino al 3 maggio 2002;
che il ricorrente sostiene che avendo interposto ricorso per cassazione contro la sentenza 10 aprile 2001 del Giudice di pace del Circolo del Ticino ed avendo il Presidente della Camera di cassazione civile concesso effetto sospensivo al ricorso, il pignoramento nell’esecuzione n. __________ non sarebbe ancora divenuto definitivo;
che di conseguenza non potrebbe essere domandata la vendita dell’autovettura pignorata sino all’emanazione della decisione della Camera di cassazione civile;
che con le proprie osservazioni l’UEF di Bellinzona ha comunicato che la Camera di cassazione civile con sentenza 18 luglio 2001 ha respinto il ricorso dell’escusso contro il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona;
che con sentenza 2 aprile 2001 la Camera di cassazione civile aveva già respinto il ricorso dell’escusso contro il rigetto definitivo dell’opposizione nell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Bellinzona;
che essendo divenuto definitivo ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LEF anche il pignoramento nell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Bellinzona, il ricorso va respinto, nessun ostacolo potendosi frapporre nell'esecuzione n. __________, a prescindere dal fatto che nell'esecuzione n. __________ non vi erano impedimenti dilatori;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean – François Poudret/Suzette Sandoz – Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 83 LEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 4 luglio 2001 __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
– __________
Comunicazione all'UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria