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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.08.2001 15.2001.00204

30 agosto 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·909 parole·~5 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2001.00204

Lugano 30 agosto 2001 FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 maggio 2001

__________  

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del ricorrente da

__________  

viste le osservazioni

21 maggio 2001 di __________ 28 maggio 2001 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr.3'500.-- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2000;

                                         che in data 26 ottobre 2000 __________ faceva spiccare nei confronti di __________ il PE n. __________ dell’UE di Lugano al quale veniva interposta tempestiva opposizione;

                                         che con sentenza 23 gennaio 2001 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, rigettava in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ per l’importo di fr. 2'844.-- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2000; 

                                         che con domanda 9 marzo 2001 __________ chiedeva il proseguimento dell’esecuzione per i seguenti importi: fr. 2'844.-- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2000, fr.140.-- per spese esecutive, fr. 120.-- di tassa di giustizia e fr. 250 di ripetibili;

                                         che in data 16 marzo 2001 l’UE di Lugano emetteva l’avviso di pignoramento per un importo di fr. 2'833.20 interessi e spese compresi;

                                         che il 28 marzo 2001 __________ procedeva al pagamento, presso l’UE di Lugano, dell’importo di fr. 2'833.20;

                                         che con scritto 9 aprile 2001 l’UE di Lugano comunicava al debitore che a seguito di un errore di trascrizione l’esecuzione n. __________ risultava ancora scoperta per l’importo di fr. 590.--;

                                         che alla richiesta di maggiori chiarimenti in merito, formulata dal legale dell’escusso, l’UE di Lugano allestiva il 19 aprile 2001 uno schema del conto debitore concernente l’esecuzione n. __________;

                                         che con provvedimento 23 aprile 2001 l’UE di Lugano ha comunicato al debitore il conteggio definitivo dell’esecuzione n.__________ che risulta così composto:

                                         fr. 2'844.--                      capitale come a sentenza 23 .1. 2001

                                         fr.     82.05                      interessi

                                         fr.     70.--                        spese precetto esecutivo

                                         fr.     35.10                      spese avviso di pignoramento + incasso

                                         fr. 3'031.15 ./.

                                         fr. 2'833.20                    deduzione versamento 28. 3. 2001

                                         fr.    197.95

                                         fr.     370.--                     tassa di giustizia + indennità

                                         fr.   567.95                     saldo a carico del debitore;

                                        che con ricorso 4 maggio 2001 __________ si aggrava contro tale conteggio postulandone l’annullamento;

che il ricorrente sostiene di avere estinto ogni suo debito derivante dall’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano con il versamento dell’importo di fr. 2'833.20;

che inoltre __________ assevera che le spese e le ripetibili non possono essere incassate dall’UE di Lugano, avendo il creditore omesso di farne richiesta;

                                        che delle osservazioni di __________ e dell'UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito;

                                         che secondo l’art. 68 cpv. 2 LEF il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese di esecuzione;

                                         che costituiscono spese esecutive ai sensi dell’art. 68 cpv. 1 LEF le spese e le ripetibili poste a carico del debitore in una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione ( cfr. DTF 119 III 65 ss; Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 68);

                                         che nel caso di specie __________ con domanda di esecuzione 9 marzo 2001 ha richiesto oltre alle spese esecutive anche la tassa di giustizia e le ripetibili come da sentenza di rigetto dell’opposizione 23 gennaio 2001 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

                                         che di conseguenza l’UE di Lugano ha agito correttamente inserendo nel conteggio 23 aprile 2001 l’importo di fr. 370.--relativo alla tassa di giustizia e alle ripetibili della sentenza di rigetto dell’opposizione al PE n. __________;

                                         che pure corretti sono gli importi di fr. 2'844.-- e fr. 82.10 a titolo, rispettivamente di capitale e di interessi al 5% dal 1° settembre 2000 sino al 28 marzo 2001, data del pagamento da parte del debitore, corrispondendo gli stessi a quanto stabilito al punto 1 del dispositivo della sentenza 23 gennaio 2001;

                                         che gli importi di fr. 70.-- per spese di precetto e di fr. 35.10 per spese di allestimento dell’avviso di pignoramento e d’incasso sono conformi agli art. 9, 13, 16, 19 e 20 OTLEF;

                                         che il gravame deve quindi essere respinto;

                                         che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.

                                         62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 LEF . 9, 13, 16, 19 e 20 OTLEF;

pronuncia:              1.   Il ricorso 4 maggio 2001 __________ è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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