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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.08.2001 15.2001.00038

22 agosto 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,065 parole·~5 min·8

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2001.00038

Lugano 22 agosto 2001 /FP/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 1° febbraio 2001 di

__________

  contro  

l’operato dell’ Ufficio fallimenti di Lugano nell’ambito del fallimento

__________

procedura concernente anche

                                          __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 19 febbraio 2001 con la quale al ricorso è stato

concesso l’effetto sospensivo

viste le osservazioni

– 2 marzo 2001 del __________

– 19 luglio 2001 dell’UF di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                 A.      Il 15 dicembre 1999 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 Bellinzona ha dichiarato il fallimento della società __________

                                B.      Il 22 febbraio 2001 veniva depositata la graduatoria del fallimento __________. L’UF di Lugano ha inserito in graduatoria al n. 2 della terza classe, in via provvisoria ex art. 63 RUF, il credito di fr. 218'175.80 per imposte comunali relative agli anni 1996–2000 notificato dal Comune __________

                                C.      Con ricorso 1° febbraio 2001 l’__________, creditore della fallita, si aggrava contro la decisione dell’UF di Lugano di ammettere in graduatoria il credito notificato dal Comune __________. Il ricorrente assevera che l’UF di Lugano avrebbe dovuto respingere l’insinuazione di credito, non essendo stata allegato alcun documento giustificativo alla notifica. Il ricorrente contesta inoltre l’ammontare del credito fiscale notificato dal Comune __________.

                                D.      Con osservazioni 2 marzo 2001 il Comune __________ ha comunicato che a seguito dell’emissione della tassazione cantonale, avvenuta l’8 febbraio 2001, la notifica di credito viene ridotta a fr.15'551.60. Da tale pretesa deve essere dedotto l’importo di fr. 10884.–, già versato dalla fallita quale acconto e di conseguenza il credito insinuato si riduce a fr. 4'667.60.

                                E.      Delle osservazioni dell’UF di Lugano, si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:               1.      La graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza, che con l'azione di contestazione della graduatoria giusta l'art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali nell'allestimento della graduatoria (cfr. Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41–42, p. 371). Con l'azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l'errata collocazione di un credito in graduatoria o l'ammissione di un creditore ( cfr. Ammon/Gasser, op. cit., § 46 n. 45–47, p. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84). L'azione di contestazione della graduatoria è però preclusa al fallito, il quale può inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria sollevando censure di carattere formale (cfr. Dieter Hierholzer, in: Kommentar zu Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [di seguito: Basler Kommentar], Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ad art. 250). Egli non ha per contro alcun interesse giuridico quando l'oggetto del contendere si riferisce ad un diritto di pegno o al rango attribuito ad un creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 250).

                                2.      Giusta l'art. 244 LEF, l'amministrazione del fallimento – trascorso il termine per le insinuazioni dei crediti – li esamina e fa le necessarie verifiche, chiedendo per ogni insinuazione la dichiarazione del fallito. Tali dichiarazioni vanno trascritte nell'elenco delle insinuazioni oppure in uno speciale protocollo (art. 55 RUF).

                                3.      L'esame dell'amministrazione fallimentare non si limita unicamente all'analisi della legittimazione del creditore e alla relazione del credito con il fallimento, bensì pure alla sussistenza, all'ampiezza e al rango della pretesa insinuata; l'amministrazione analizza i documenti annessi all'insinuazione e – se del caso– può chiedere al creditore di produrre i documenti di cui all'art. 232 cpv. 2 cifra 2 LEF (cfr. art. 59 RUF); l'esame dei crediti soggiace alla massima inquisitoria attenuata, poiché deve avvenire in modo sommario, evitando inutili costi e lungaggini; i fallimenti da proseguire nella procedura ordinaria devono essere caratterizzati da un controllo più rigoroso, ma pure sempre sommario (Hierholzer, in: op. cit., n. 15 ss. ad art. 244).

                                4.      Se il credito insinuato si riferisce ad una pretesa fiscale basata su una decisione non ancora definitiva l’amministrazione del fallimento deve decidere se contestare la tassazione o mettere in cessione tale diritto giusta l’art. 260 LEF. In attesa della crescita in giudicato della tassazione la pretesa fiscale deve essere inserita in graduatoria con la menzione di cui all’art. 63 RUF (cfr. Hierholzer, in: op. cit., n. 15 ad art. 247). L’amministrazione fallimentare deve agire secondo le modalità testé descritte, indipendentemente dal fatto che al momento dell’apertura del fallimento sia pendente o meno una procedura amministrativa tesa ad accertare l’ammontare della pretesa di diritto pubblico dovuta dal fallito.

                                5.      Nel caso di specie l’UF di Lugano ha inserito in graduatoria pro memoria la notifica di credito provvisoria del Comune __________ applicando correttamente l’art. 63 RUF, essendo la pretesa notificata basata sulla tassazione provvisoria per gli anni dal 1996 al 2000. Con l’inoltro delle proprie osservazioni il Comune __________, a seguito dell’emanazione della tassazione definitiva, ha comunicato di aver ridotto il credito insinuato da fr.218'175.80 a fr. 4'667.60 (relativo all’imposta comunale per il 1996) e di rinunciare all’imposizione per gli anni dal 1997 al 2000. Essendo divenuta definitiva la tassazione tale importo andrà di conseguenza collocato in graduatoria. Il ricorso è quindi da ritenere evaso, essendo superato dagli eventi.

                                6.      Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret J.–F. / Poudret–Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 244 s., 250 s. LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 63 RUF,

pronuncia:           1.      Il ricorso 1° febbraio 2001 dell’__________ è evaso nel senso dei considerandi.

                                2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                4.      Intimazione a:   –   __________

                                          Comunicazione all'UF di Lugano, Viganello .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            Il segretario

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