Incarto n. 15.2001.00015
Lugano 21 febbraio 2001 /FC/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista l’istanza 10 gennaio 2001 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa
__________
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
__________
composta di:
__________
nelle diverse esecuzioni di cui ai nove gruppi dell’UEF di Locarno promosse dai vari creditori ivi partitamente indicati;
rilevato che con provvedimento 4 aprile 2000 l'UEF di Locarno ha convocato le parti all’esperimento di conciliazione previsto per il 15 maggio 2000;
atteso che non è dato sapere se e come si sia svolto tale esperimento di conciliazione, agli atti mancando il verbale di rito;
accertato che, contrariamente a quanto indicato nell'istanza 10 gennaio 2001, non vi è traccia dell'invito che l'UEF di Locarno afferma di aver rivolto agli interessati il 1. dicembre 2000 affinché avessero a formulare proposte sulle modalità di realizzazione;
ritenuto che agli atti vi è per contro, quale succedaneo manifestamente inidoneo dal profilo formale, la reiterazione di data 1. dicembre 2000 della convocazione "per la seconda volta" all'udienza del 15 dicembre 2000 "per un primo tentativo di ottenere un accordo tra i creditori pignoranti, il debitore ed i comunisti tutti sul modo di tacitare i creditori o di sciogliere la comunione e determinare la quota spettante al debitore nel ricavo della liquidazione";
atteso che non è dato sapere se e come si sia svolto tale esperimento di conciliazione, agli atti mancando nuovamente il verbale di rito;
accertato che agli interessati, contrariamente alla narrativa fattuale in istanza, non è stato fissato il termine per formulare proposte sulle modalità di realizzazione;
ritenuta in queste circostanze la carente determinazione dell'UEF di Locarno che ha omesso di compiere gli atti procedurali dovuti in conformità del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione del 17 gennaio 1923 (RDC, in: RS 281.41), segnatamente gli adempimenti ex art. 10 cpv. 1 primo periodo RDC secondo cui, se le pratiche di conciliazione sono fallite, l'ufficio d'esecuzione invita i creditori pignoranti, il debitore e gli altri membri della comunione a formulare entro 10 giorni le loro proposte sulle modalità di realizzazione;
accertato che siffatto invito non ha avuto luogo e che pertanto la trasmissione dell'incarto all'Autorità di vigilanza per gli incombenti ex art. 132 LEF è prematura, mancandone un presupposto formale;
vista l'irricevibilità dell'istanza 10 gennaio 2001 dell'UEF di Locarno per carenza degli elementi essenziali affinché l'esecuzione possa procedere;
visti gli art. 132 LEF; 1 ss., 9 e 10 RDC
pronuncia:
1. L'istanza 10 gennaio 2001 dell'UEF di Locarno è irricevibile.
2. L'incarto è retrocesso all'UEF di Locarno affinché proceda nel senso dei considerandi.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria