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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.08.2000 15.2000.99

30 agosto 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,564 parole·~8 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2000.00099

Lugano 30 agosto 2000/FC/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull'istanza per attestazione preliminare in vista di formulare istanza di riconoscimento in __________ del fallimento principale svizzero di __________ (fallimento secondario spagnolo) presentata il 2 agosto 2000 da

                                          Ufficio dei fallimenti di Lugano, quale Amministrazione fallimentare ordinaria del fallimento __________

completata l'istruttoria;

                                          ritenuto in fatto e considerando in diritto

                                          -     che l'8 aprile 1993 è stato dichiarato dal Pretore del Distretto di Lugano il fallimento di __________;

                                          -     che con istanza 2 agosto 2000 l'Ufficio dei fallimenti di Lugano, quale Amministrazione fallimentare ordinaria del fallimento __________, ha reso noto che fra gli attivi della massa fallimentare risulta esservi un bene immobile situato in __________, ad __________ casa d'abitazione ai mappali n. __________ e __________;

                                          -     che è intenzione della Massa fallimentare __________, rappresentata dall'Ufficio dei fallimenti di Lugano, di realizzare la proprietà __________ del fallito __________ ricorrendo alle competenti autorità giudiziarie e/o amministrative spagnole sulla base dell'istituto del riconoscimento in __________ del fallimento svizzero nell'ambito del diritto fallimentare internazionale, in conformità della disciplina fallimentare spagnola;

                                          -     che a mente dell'Ufficio dei fallimenti per il riconoscimento necessitano alcune dichiarazioni attestanti lo stadio di procedura cui è giunto il fallimento svizzero e che la normativa svizzera sul fallimento consente di estenderne gli effetti anche ai beni del fallito localizzati all'estero, compatibilmente con il diritto dello Stato estero entrante in linea di conto;

                                          -     che mutatis mutandis devono valere i principi applicabili in Svizzera al riconoscimento del decreto estero di fallimento;

                                          -     che nel contesto internazionale del riconoscimento all'estero di pronunciati fallimentari svizzeri, come peraltro nell'ipotesi contraria del riconoscimento in Svizzera di fallimento estero, assume rilevanza in particolare la declaratoria di esecutività della sentenza nello Stato dove si è avuto il giudizio principale;

                                          -     che con documento attestante che la decisione non può più essere impugnata ed è quindi cresciuta in giudicato si intende una dichiarazione in tal senso rilasciata da un'autorità dello Stato dove vi è stata la pronuncia del fallimento principale, di regola dal tribunale giudicante e talora dall'autorità giudiziaria superiore (Paul Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 26 all'art. 29 LDIP). Nella procedura di riconoscimento non vale la massima attitatoria, secondo cui sono le parti che devono affermare e provare i fatti sui quali fondano i loro diritti, il giudice è vincolato alle domande e ai mezzi di prova proposti e non può procedere ad ulteriori accertamenti, i fatti ammessi sono ritenuti formalmente veri e la prova è limitata agli elementi su cui vi è disputa. Vige per contro la massima indagatoria che impone al giudice, in linea di principio, di accertare d'ufficio se si realizzano i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. sentenza 25 febbraio 1997 del Kassationsgericht del Cantone Zurigo, in: SJZ 1998, p. 257 s. = ZR 1998, n. 6, p. 18-20, cons. III/2 = SZIER 1998, p. 428-430, cons. III/2, con nota di Ivo Schwander [p. 432 s., n. 1], anche nel caso in cui siano rimasti incontestati. Ove non sia possibile presentare il documento richiesto perché il suo rilascio non è previsto dalla legge estera, la prova può essere fornita anche in altro modo (Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 200 s., n. 3.1.3.2.c);

                                          -     che il decreto straniero di fallimento, pronunciato nello Stato di domicilio o sede del debitore, è riconosciuto in Svizzera a condizione che si realizzino cinque presupposti cumulativi:

                                               a)    declaratoria di fallimento pronunciata dall'autorità estera competente (art. 166 cpv. 1 periodo introduttivo LDIP);

                                               b)    istanza di riconoscimento in Svizzera formulata da chi ne ha diritto (art. 166 cpv. 1 periodo introduttivo LDIP);

                                               c)    esecutività del decreto straniero di fallimento nello Stato del foro fallimentare principale (art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP);

                                               d)    inesistenza di motivi di rifiuto ex art. 27 LDIP (art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP);

                                               e)    reciprocità dello Stato estero nel riconoscimento (art. 166 cpv. 1 lett. c LDIP);

                                          -     che gli stessi principi trovano piena attuazione negli Stati che nell'insolvenza transazionale applicano il diritto di reciprocità, volto in particolare ad evitare distrazioni patrimoniali lesive dei diritti dei creditori e costitutive di violazione del diritto penale;

                                          -     che per riconoscere il decreto straniero di fallimento nel senso dell'art. 166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, la cui giurisdizione è pure data per la pronunzia di provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP (art. 513 cpv. 1 CPC);

                                          -     che per l'art. 513 cpv. 2 primo periodo CPC, l'istanza di riconoscimento è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio nel senso degli art. 361 ss. CPC;

                                          -     che mutatis mutandis la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino non può che essere l'autorità competente a raccogliere gli elementi formali occorrenti per il riconoscimento e l'esecuzione all'estero di un fallimento principale dichiarato in Svizzera nel Cantone Ticino;

                                          -     che il riconoscimento in __________ del decreto svizzero di fallimento principale determinerà la sua esecuzione in __________ non secondo le modalità previste dal diritto del luogo del fallimento principale, ma secondo quelle connesse all'apertura in __________ di una procedura di fallimento secondario;

                                          -     che per l'art. 197 cpv. 1 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, ovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori, ritenuto che per il cpv. 2 appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento;

                                          -     che per l'art. 27 cpv. 1 RUF [Regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti, del 13 luglio 1911, in: RS 281.32] i beni situati all'estero saranno iscritti nell'inventario senza aver riguardo alla possibilità o meno di avocarli alla massa del fallimento aperto in Svizzera, ritenuto che per il cpv. 2 i diritti che potessero spettare alla massa in base agli art. 214 e 285 ss. LEF saranno pure elencati nell'inventario, dando loro un valore approssimativo per il caso che l'azione revocatoria sortisse esito favorevole;

                                          -     che i beni facenti parte dell'esecuzione forzata generale o collettiva (fallimento), anche quelli situati all'estero e iscritti nell'inventario, sono di conseguenza sottratti all'esecuzione forzata speciale o individuale (sulle nozioni, cfr. Cometta, op. cit., p. 140, n. 1.2.b-c);

                                          -     che il decreto fallimentare 8 aprile 1993 del Pretore del Distretto di Lugano è cresciuto in giudicato ed è esecutivo;

                                          -     che l'Ufficio dei fallimenti di Lugano svolge la funzione di Amministrazione fallimentare ordinaria del fallimento decretato l'8 aprile 1993 nei confronti di __________;

                                          -     che la liquidazione fallimentare ha luogo nella forma sommaria disciplinata dall'art. 231 LEF;

                                          -     che nella liquidazione sommaria di regola non hanno luogo assemblee dei creditori (art. 231 cpv. 3 n. 2 primo periodo LEF);

                                          -     che tuttavia, se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei creditori sembra opportuna, l'Ufficio dei fallimenti può riunirli in assemblea o provocare una loro risoluzione per mezzo di circolare (art. 231 cpv. 3 n. 2 secondo periodo LEF);

                                          -     che la graduatoria del fallimento principale aperto in Svizzera contro __________ è divenuta definitiva, non essendo pendenti procedure di ricorso ex art. 17 LEF davanti alla scrivente Camera quale Autorità di vigilanza cantonale in materia di esecuzione e fallimento, e nemmeno azioni di contestazione nel senso dell'art. 250 LEF davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 (cfr. dichiarazione 16 agosto 2000 del Pretore), avuto altresì riguardo allo stralcio dai ruoli decretato il 20 dicembre 1999 dalla Corte d'appello del Canton Berna della procedura in re __________ in Nachlassliquidation c. Konkursmasse des __________ e __________

                                          -     che la tassa di giustizia in fr. 250.-- è a carico della massa fallimentare __________;

richiamati mutatis mutandis gli art. 166 ss. LDIP; 361 ss. e 513 CPC; 175, 197 ss. e 231 LEF; 27 RUF; 1 cpv. 2 e 2 OTLEF;

dichiara:

                                          1.   Per l'art. 197 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, ovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori, compresi per l'art. 27 cpv. 1 RUF anche i beni situati all'estero iscritti nell'inventario.

                                               1.1.     I beni facenti parte dell'esecuzione forzata generale o collettiva (fallimento) sono di conseguenza sottratti all'esecuzione forzata speciale o individuale.

                                          2.   Il decreto fallimentare 8 aprile 1993 del Pretore del Distretto di Lugano nei confronti di __________, è esecutivo.

                                          3.   L'Ufficio dei fallimenti di Lugano svolge la funzione di Amministrazione fallimentare ordinaria del fallimento decretato l'8 aprile 1993 nei confronti di __________.

                                          4.   La liquidazione fallimentare nel fallimento __________, ha luogo nella forma sommaria disciplinata dall'art. 231 LEF.

                                               4.1.     Nella liquidazione sommaria di regola non hanno luogo assemblee dei creditori (art. 231 cpv. 3 n. 2 primo periodo LEF), ritenuto tuttavia che è in facoltà dell'Ufficio dei fallimenti di riunirli in assemblea o di provocare una loro risoluzione per mezzo di circolare (art. 231 cpv. 3 n. 2 secondo periodo LEF).

                                          5.   La graduatoria del fallimento principale aperto in Svizzera contro __________, è definitiva.

                                          6.   La tassa di giustizia in fr. 250.-- è a carico della massa fallimentare __________.

                                          7.   Intimazione a:     -    ___________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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