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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.02.2000 15.2000.7

16 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·596 parole·~3 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2000.00007

Lugano 16 febbraio 2000 /FA/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 12 gennaio 2000 di

                                 __________

                                 patr. dall'avv. __________

                                 contro

l'operato dell' Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l'avviso di pignoramento 3 gennaio 2000 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da

                                 __________   patr. dall'avv. __________

viste le osservazioni : -    21 gennaio 2000 della __________;

                                           -   13 gennaio e 3 febbraio 2000 dell'UEF di Locarno;

rilevato che con decreto presidenziale 17 gennaio 2000 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

                                 -    che con PE n. __________ dell'UEF di Locarno la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 5'170.65 oltre interessi;

                                 -    che sul PE destinato alla creditrice appare il timbro indicante "nessuna opposizione";

                                 -    che l'escutente, con domanda 16 dicembre 1999, ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione;

                                 -    che il 3 gennaio 2000 l'UEF di Locarno ha inviato alle parti l'avviso di pignoramento;

                                 -    che con ricorso 12 gennaio 2000 __________ si è aggravato contro l'avviso, sostenendo di avere interposto opposizione al PE al momento della notifica. Davanti all'agente di polizia del Comune di __________, egli avrebbe apposto di suo pugno sul PE le parole "faccio opposizione" e la firma autografa;

                                 -    che per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione

                                 -    che l'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione incombe all'escusso (Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 21 e 27 ad art. 74 LEF);

                                 -    che il debitore ha prodotto l'originale del suo esemplare del PE sul quale appare l'indicazione "faccio opposizione" scritta a mano dal debitore e in calce accanto all'indicazione "Firma:" la firma del debitore;

                                 -    che l'appuntato __________, che aveva proceduto alla notifica del PE, ha confermato, nel rapporto informativo 26 gennaio 2000 all'attenzione del Comando di polizia di __________, che __________ in occasione della notifica ha scritto di proprio pugno l'indicazione "faccio opposizione", sottoscrivendola; 

                                 -    che la dichiarazione scritta dell'appuntato __________, persona del tutto estranea alla vicenda, costituisce un mezzo di prova sufficiente per attestare l'intervenuta tempestiva opposizione del precettato;

                                 -    che per l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell'esecuzione, per cui l'avviso di pignoramento 3 gennaio 2000 va dichiarato nullo;

                                 -    che il ricorso 12 gennaio 2000 __________ va quindi accolto;

                                 -    che non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 22, 74 e 78 LEF;

pronuncia:            1.  Il ricorso 12 gennaio 2000 __________, è accolto.

                                 2.  L'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UEF di Locarno è dichiarata valida.

                                      2.1.   Di conseguenza è dichiarato nullo l'avviso di pignoramento 3 gennaio 2000.

                                 3.  Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                 4.  Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                 5.  Intimazione:

                                      -    __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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