Incarto n. 15.2000.00007
Lugano 16 febbraio 2000 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 gennaio 2000 di
__________
patr. dall'avv. __________
contro
l'operato dell' Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l'avviso di pignoramento 3 gennaio 2000 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
__________ patr. dall'avv. __________
viste le osservazioni : - 21 gennaio 2000 della __________;
- 13 gennaio e 3 febbraio 2000 dell'UEF di Locarno;
rilevato che con decreto presidenziale 17 gennaio 2000 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
- che con PE n. __________ dell'UEF di Locarno la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 5'170.65 oltre interessi;
- che sul PE destinato alla creditrice appare il timbro indicante "nessuna opposizione";
- che l'escutente, con domanda 16 dicembre 1999, ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione;
- che il 3 gennaio 2000 l'UEF di Locarno ha inviato alle parti l'avviso di pignoramento;
- che con ricorso 12 gennaio 2000 __________ si è aggravato contro l'avviso, sostenendo di avere interposto opposizione al PE al momento della notifica. Davanti all'agente di polizia del Comune di __________, egli avrebbe apposto di suo pugno sul PE le parole "faccio opposizione" e la firma autografa;
- che per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione
- che l'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione incombe all'escusso (Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 21 e 27 ad art. 74 LEF);
- che il debitore ha prodotto l'originale del suo esemplare del PE sul quale appare l'indicazione "faccio opposizione" scritta a mano dal debitore e in calce accanto all'indicazione "Firma:" la firma del debitore;
- che l'appuntato __________, che aveva proceduto alla notifica del PE, ha confermato, nel rapporto informativo 26 gennaio 2000 all'attenzione del Comando di polizia di __________, che __________ in occasione della notifica ha scritto di proprio pugno l'indicazione "faccio opposizione", sottoscrivendola;
- che la dichiarazione scritta dell'appuntato __________, persona del tutto estranea alla vicenda, costituisce un mezzo di prova sufficiente per attestare l'intervenuta tempestiva opposizione del precettato;
- che per l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell'esecuzione, per cui l'avviso di pignoramento 3 gennaio 2000 va dichiarato nullo;
- che il ricorso 12 gennaio 2000 __________ va quindi accolto;
- che non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 22, 74 e 78 LEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 12 gennaio 2000 __________, è accolto.
2. L'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UEF di Locarno è dichiarata valida.
2.1. Di conseguenza è dichiarato nullo l'avviso di pignoramento 3 gennaio 2000.
3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
5. Intimazione:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria