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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.05.2000 15.2000.58

10 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·946 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2000.00058

Lugano 10 maggio 2000 /FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 febbraio 1999 di

                                         __________

                                         contro

__________ e meglio contro l’emissione degli attestati di carenza di beni 28 gennaio 1999 nelle esecuzioni n__________ e n. __________ promosse dal ricorrente nei confronti di

                                         __________

viste le osservazioni 5 marzo 1999 dell’UE di Lugano                             

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

                                         In data 28 gennaio 1999 l’UE di __________, avendo accertato che il debitore non possiede beni o redditi pignorabili, ha emesso gli attestati di carenza di beni nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse da __________.

                                  C.   Con ricorso 8 febbraio 1999 __________ insorge contro l’emissione degli attestati di carenza di beni sostenendo che l’UE non avrebbe effettuato i necessari accertamenti per determinare il reddito dell’escusso. Il ricorrente postula inoltre l’indicazione negli attestati di carenza di beni del nome della moglie dell’escusso, in qualità di debitrice solidale. Il debitore contesta la fatturazione di fr 79.— per l’emissione di ogni singolo ACB.

                                         Con osservazioni 7 novembre 1997 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato.

                                  E.   Con sentenza 21 febbraio 2000 questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso stabilendo che le spese per le procedure esecutive n.__________ e n. __________ risultano così composte:

                                         Esecuzione n. __________

                                         Avviso di pignoramento                                        fr.   18.--

                                         Esecuzione pignoramento                                   fr.   65.--    

                                         Copia per il creditore                                            fr.   13.--    

                                         Copia per il debitore                                             fr.   13.--    

                                         Totale                                                                      fr. 109.--

                                         Esecuzione n. __________                                        Avviso di pignoramento      fr.   18.--

                                         Copia per il creditore                                            fr.   13.--

                                         Copia per il debitore                                             fr.   13.--

                                         Totale                                                                      fr.   44.--

                                  F.   Tale sentenza è stata impugnata da __________ con ricorso 6 marzo 2000 alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, la quale, il 12 aprile 2000, accogliendo parzialmente il ricorso, ha annullato il giudizio di prima istanza, rinviando la causa all’Autorità cantonale di vigilanza per una nuova decisione.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   2.   La recente giurisprudenza del Tribunale federale prevede che se il debitore esercita un’attività lucrativa indipendente l’Ufficio d’esecuzione deve:

                                         -     interrogarlo sul genere d’attività svolta

                                         -     interrogarlo sulla natura e sul volume dei suoi affari

                                         -     stimare l’ammontare del reddito

                                         -     provvedere d’ufficio alle necessarie inchieste

                                         -     raccogliere le informazioni ritenute utili

                                         -     farsi consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l’attività lucrativa.

                                         Se l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà conto degli indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere valutato paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento (DTF 126 III 91 cons.3a con rinvii).

                                   3.   Per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. La decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p.260).

                                   4.   Nel caso di specie L’UE di __________ ha omesso di compiere i necessari accertamenti atti a determinare il genere di attività svolta dal debitore ed il reddito conseguito. Di conseguenza gli attestati di carenza di beni emessi nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ vanno annullati e l’incarto viene retrocesso all’UE di __________ per esperire i necessari accertamenti e valutazioni e, nell’eventualità di un’eccedenza pignorabile, per ordinarne il pignoramento. L'organo d'esecuzione forzata dovrà tener conto dei nuovi orientamenti giurisprudenziali richiamati al cons. 2.

                                   5.   Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

                                         Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 8 febbraio 1999 di __________, __________, è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza sono annullati gli attestati di carenza di beni emessi nelle procedure esecutive n. __________ e n. __________ a carico __________, __________.

                                         E’ fatto ordine all’UE di Lugano di determinarsi come al considerando 4 di questa sentenza.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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