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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.03.2000 15.2000.38

28 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·877 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2000.00038

Lugano 28 marzo 2000 /FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 22 febbraio 2000 di

                                         __________

                                         patr. dallo studio legale __________

                                         contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l’avviso d’incanto 31 gennaio 2000 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dal

                                         __________

                                         patr. dall’avv. __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 23 febbraio 2000, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo

viste le osservazioni

- 28 febbraio 2000 del __________

- 29 febbraio 2000 dell’UE di Lugano               

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Il __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 224'429.30.

                                  B.   In data 30 novembre 1999 l’UE di Lugano, sulla scorta del verbale di sequestro n.__________ del 8 novembre 1999, procedeva, nell’ambito dell’esecuzione n. __________, al pignoramento dei seguenti diritti:

                                         “Il diritto del signor __________ in __________, quale proprietario del mappale __________ di __________ di rivendicare la proprietà del mappale __________ di __________, diritto di superficie per sé stante e permanente __________/__________ gravante il mappale __________ di __________ a seguito di esercizio del diritto di prelazione successivo alla vendita del mappale __________ avvenuta il 12 ottobre 1993 fra il signor __________ in __________ quale venditore e la signora __________ in __________ quale compratrice, nei confronti di entrambi i contraenti signor __________ e la signora __________ in __________;

                                         la pretesa derivante dal diritto di prelazione legale del signor __________ in __________ quale proprietario del mappale __________ di __________, contro la signora __________ in __________, acquirente del diritto di superficie per sé stante e permanente __________/__________ gravante il mappale __________ di __________ e intavolato a registro fondiario come mappale __________, di rivendicare la proprietà del mappale __________ di __________ e di farsi iscrivere come proprietario del medesimo, pretesa oggetto della causa formante l’inc. OA.96219 della Pretura del Distretto di Lugano, Sez. 3;

                                         ogni e qualsiasi diritto che l’escusso asserisce vantare contro la signora __________ in __________ a dipendenza della causa formante l’inc. OA.96219 della Pretura del Distretto di Lugano, Sez.3.”

                                         Il 1° febbraio 2000 veniva notificato all’escusso l’avviso d’incanto relativo ai beni oggetto del pignoramento 30 novembre 1999,

                                  D.   Con ricorso 22 febbraio 2000 __________ insorge contro l’emissione dell’avviso d’incanto 31 gennaio 2000 postulando l’annullamento di tutti gli atti compiuti dall’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________. Il ricorrente sostiene infatti che il sequestro, il successivo pignoramento, nonché l’avviso d’incanto avrebbero colpito un diritto né trasmissibile né cedibile e di conseguenza tali atti sarebbero nulli,

                                  E.   Delle osservazioni del dott. __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Nel caso di specie, per stessa ammissione del ricorrente l’avviso d’incanto 31 gennaio 2000 è stato notificato in data 1° febbraio 2000. Ne consegue che il ricorso 22 febbraio 2000 è manifestamente tardivo.

                                   2.   Giusta l’art. 22 cpv. 1 LEF sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento. L’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata. Vi è nullità, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, solamente quando il sistema dell’annullabilità non garantisce, nel caso concreto, sufficiente protezione (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art. 22 LEF).

                                   3.   Nel caso di specie il ricorrente invoca la nullità di tutti gli atti compiuti dall’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________, essendo stati pignorati e messi all’incanto diritti derivanti dal suo diritto di prelazione legale e il diritto di prelazione legale stesso. L’escusso sostiene infatti che il diritto di prelazione legale non essendo né trasmissibile né cedibile, sarebbe impignorabile. Orbene, prescindendo dalla pignorabilità del diritto di prelazione le argomentazioni del ricorrente non costituiscono un motivo di nullità ex art. 22 LEF poiché riferite a questione che interessa solo chi è parte nella procedura che la portato al pignoramento.

                                   4.   Ne consegue l'irricevibilità del gravame per tardività.

                                         Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 22 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 22 febbraio 2000 __________, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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