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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.08.2001 15.2000.206

10 agosto 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·690 parole·~3 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2000.00206

Lugano 10 agosto 2001 /PF/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 dicembre 2000 di

__________  

  contro  

l’operato dell’ Ufficio fallimenti di Lugano nell’ambito della liquidazione del fallimento

__________  

viste le osservazioni 18 luglio 2001 dell’UF di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:  

                                         che il 29 settembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 ha pronunciato il fallimento di __________;

                                         che il 22 ottobre 1999 veniva pubblicata sul FUSC e sul FUC l’apertura provvisoria del fallimento;

                                         che in data 23 ottobre 2000 __________, producendo una dichiarazione dell’UE di Lugano, secondo cui non vi sarebbero più esecuzioni a suo carico, ha chiesto all’UF di Lugano di revocare il fallimento;

                                         che il 10 novembre 2000 veniva pubblicata sul FUSC e sul FUC l’apertura del fallimento in via sommaria, riservata la facoltà dei creditori, anticipando le spese, di richiedere la liquidazione mediante la procedura ordinaria;

                                         che a seguito del pagamento dell’anticipo spese, il 17 novembre 2000 veniva pubblicata sul FUSC e sul FUC la continuazione della procedura di fallimento in via ordinaria;

                                         che con ricorso 21 dicembre 2000 __________ si aggrava contro la decisione dell’UF di Lugano “di non decidere sulla chiusura del fallimento”;

                                         che il ricorrente chiede inoltre l’apertura di un’inchiesta sostenendo l’esistenza di violazioni del Codice penale da parte dell’UF di Lugano;

                                         che per l’art. 195 LEF l’istanza di revoca del fallimento deve essere presentata dal fallito al giudice del fallimento (cfr. Alexander Brunner, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 12 ad art. 195);

                                         che di conseguenza il ricorso contro la decisione dell’UF di Viganello di non dar seguito all’istanza di revoca del fallimento si rivela irricevibile;

                                         che abbondanzialmente va rilevato che l’istanza sarebbe stata respinta, in quanto formulata il 22 ottobre 2000, vale a dire prima della data di scadenza del termine per le  insinuazioni, prevista per il 14 novembre 2000 (cfr. art. 195 cpv. 2 LEF);

                                         che anche nell’ipotesi di voler considerare il gravame, peraltro alquanto confuso, quale ricorso contro la continuazione della procedura di fallimento, lo stesso sarebbe comunque tardivo;

                                         che infati la pubblicazione della continuazione della procedura è avvenuta sul FUSC e sul FUC del __________, mentre il ricorso è stato inoltrato soltanto il 21 dicembre 2000;

                                         che in merito alle presunte violazioni  del Codice penale da parte dell’UF di Lugano, va rilevato che questa Camera non è competente in materia e che comunque dall’esame degli atti non sono stati rilevati nemmeno atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14 cpv.2 LEF e tali da giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di funzionari dell’UF di Lugano;

                                         che le molteplici censure sollevate dal ricorrente concernono questioni di merito sia civile che penale sottratte al potere di cognizione limitato dell’Autorità di vigilanza;

                                         che di conseguenza il ricorso si rivela, anche su tale punto, irricevibile;

                                         che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 14, 17 e 195 LEF

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 21 dicembre 2000 di __________, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione UF di Lugano, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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