Incarto n. 15.2000.00204
Lugano 3 gennaio 2001 /FC/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista l'istanza 20 dicembre 2000 dell'UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso
__________
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
__________, già in __________
composta di:
· __________, fu __________
· __________, fu __________
· __________, fu __________
· __________, fu __________
· __________, fu __________
· __________, nata __________
· __________, nata __________
· __________, fu __________
nelle esecuzioni di cui al gruppo n. 33985 dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati
preso atto della domanda di vendita presentata il 17 giugno 1997
considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 1. dicembre 2000 in conformità della citazione del 23 novembre 2000
rilevato che il termine di dieci giorni, fissato il 1. dicembre 2000 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto infruttuoso
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio
visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)
PRONUNCIA
1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________, fu __________, __________, fu __________, __________, fu __________, __________, fu __________, __________, fu __________, __________, nata __________, __________, nata __________ e __________, fu __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui al gruppo n. __________ dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati.
2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
3. Intimazione all'UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria