Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.12.2000 15.2000.194

19 dicembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,338 parole·~7 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2000.00194

Lugano 19 dicembre 2000 /LG/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 novembre 2000 di

__________  

contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, e meglio contro il verbale di pignoramento 18 settembre 2000,

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Il 18 settembre 2000 l’UEF di __________ ha proceduto al pignoramento di salario di __________ nell’ambito di diverse esecuzioni nei suoi confronti, accertando un’eccedenza pignorabile di CHF 2'642.—mensili, secondo il seguente calcolo:

                                         Introiti:                             CHF 5'657.—

                                         Minimo di esistenza:                                             CHF   1'025.00

                                         Locazione                                                               CHF   1'110.00

                                         Cassa malati, ass. infortuni, disocc., CP            CHF      400.00

                                         Trasferte                                                                 CHF      200.00

                                         Pasti fuori domicilio                                              CHF      180.00

                                         Assicurazioni / diversi                                           CHF      100.00

                                         Totale deduzioni                                                    CHF   3'015.00

                                  B.   Con ricorso 29 novembre 2000 l’escussa ha postulato la riduzione dell’importo mensile trattenuto dal suo salario nonché l’esclusione della tredicesima dal pignoramento, allegando numerose fatture, a suo dire ancora da pagare.

considerando

in diritto:

                                   1.   Giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2 ad art. 9). Nel caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera per decisione sull’effetto sospensivo; ritenuto che la questione non richiede ulteriori accertamenti fattuali, appare opportuno determinarsi sul merito del gravame già in questa sede.

                                   2.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   3.   Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il verbale di pignoramento tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili; la tredicesima, se percepita, fa parte del salario e va pure essa presa in considerazione nel calcolo di un’eccedenza pignorabile. Essa non può tuttavia venir staggita pro rata, ma va pignorata quale reddito futuro, valendo il suo pignoramento unicamente al momento del suo pagamento (DTF 71 III 61; Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 4 ad art. 93).

                               3.1.   Per quanto riguarda dunque la richiesta della ricorrente di poter liberare la tredicesima dal pignoramento, essa va respinta, nella misura in cui tale importo non sia sufficiente a coprire tutti i crediti posti in esecuzione; pagati tutti quest’ultimi, un’eventuale eccedenza attiva a suo favore, sarebbe certamente versata alla ricorrente.

                                   4.   Per quanto riguarda la richiesta di ridurre l’eccedenza pignorabile mensile sulla scorta delle fatture allegate al ricorso, occorre ricordare che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare del venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18). Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 92 LEF per soddisfare i bisogni più elemantari.

                               4.1.   Le spese di locazione sono state riconosciute dall’UEF di __________ in ragione di CHF 1'110.--, mentre la ricorrente sostiene – sulla scorta di un semplice cedolino di versamento postale non pagato – che esse ammonterebbero ora a CHF 1’145.--; tale aumento potrà – se del caso – essere riconosciuto in seguito dall’UEF a condizione che la ricorrente produca la documentazione a suffragio di tale aumento.

                               4.2.   La ricorrente chiede che le vengano riconosciuti CHF 173.—per spese di elettricità; tale importo tuttavia è già compreso nel minimo di esistenza fissato nel suo caso in CHF 1'025.—(cfr. § 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 1994 di questa Camera) e non può pertanto esserle riconosciuto.

                               4.3.   Le multe, probabilmente per infrazioni legate al posteggio dell’autoveicolo dichiarato impignorabile dall’UEF di __________, non possono essere tenute in considerazione poiché sono il risultato di un comportamento errato della ricorrente, che invece – durante tutta la durata del pignoramento di salario è chiamata a dare prova di parsimonia e oculatezza.

                               4.4.   Le spese di alimentazione, di igiene della casa e personale, nonché di indumenti pretese dalla ricorrente sono già comprese nel minimo di esistenza fissato nel suo caso in CHF 1'025.--, e pertanto non possono venirle riconosciute.

                               4.5.   Le spese di riparazione dell’autovettura e di assicurazione responsabilità civile per veicoli sono di principio già contenute nell’importo forfetario al chilometro concesso dall’UEF; che nel caso in cui la ricorrente possa in futuro dimostrare l’insorgere di rilevanti spese connesse con l’uso dell’autoveicolo, essa potrà chiedere all’UEF di __________ un adeguamento dell’importo forfetario al chilometro, o il riconoscimento di pagamenti a favore del fornitore di tali prestazioni.

                               4.6.   La ricorrente presenta due fatture per spese telefoniche di ragguardevole consistenza (CHF 2'904.25 e 3'354.65) certamente non giustificate dalla sua professione para-medica, nonché fatture connesse con la ricezione di programmi televisivi e radiofonici; seppure non vi sia alcun diritto particolare da parte dell’escussa di vedersi riconoscere degli importi per tali titoli, occorre rilevare che l’UEF le ha riconosciuto un importo generico di CHF 100.— mensili, che può essere ritenuto sufficiente per tali costi.

                               4.7.   La ricorrente sostiene di dover far fronte a rilevanti spese mediche, producendo unicamente un cedolino di pagamento non usato per CHF 108.—a favore del dr. med. __________; l’escussa rileva tuttavia che l’ingente debito di cui sopra sarebbe quello verso la cassa malati, che risulta però creditrice procedente nell’ambito del pignoramento qui in esame (PE n. __________ dell’UEF di __________ fatto spiccare dalla Cassa Malati __________); di conseguenza, nella misura in cui questo creditore partecipi al pignoramento (fruttuoso) di salario, non è possibile avvantaggiarlo con ulteriori pagamenti da parte dell’escussa.

                               4.8.   Per quanto riguarda il preteso debito con terzi sconosciuti, ai quali la ricorrente verserebbe CHF 820.--, esso non può venire riconosciuto poiché non è noto né il nome di questi terzi né la ragione di questi pagamenti né se essi vengono effettivamente fatti.

                               4.9.   Di conseguenza anche la richiesta di ridurre l’eccedenza pignorabile va respinta.

                                   5.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a e 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 9 LPR, 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 29 novembre 2000 di __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a __________.

                                         Comunicazione all’UEF di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

15.2000.194 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.12.2000 15.2000.194 — Swissrulings