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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.2000 15.2000.19

12 luglio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,289 parole·~6 min·9

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2000.00019

Lugano 12 luglio 2000 /LG/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 dicembre 1999 di

                                         __________

contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ – e meglio contro il precetto esecutivo 23 giugno 1999 – promossa da

                                          __________

viste le osservazioni:

- 29 dicembre 1999 della __________,

- 28 gennaio 2000 dell’UEF di Bellinzona,

esaminati gli atti e i documenti;

ritenuto

in fatto:

                                         A.    Su richiesta della __________ (di seguito: __________), in data 23 giugno 1999 l’UEF di Bellinzona ha inviato ai coniugi __________ e __________ i precetti esecutivi __________ e __________, per un credito di fr. 16'359.-- oltre spese di esecuzione.

                                         B.    Entrambi i precetti esecutivi sono stati notificati il 12 luglio 1999 per le cure dell’usciere comunale __________ a __________, il quale non vi ha interposto opposizione.

                                         C.    La __________ ha chiesto in data 16 agosto 1999 il proseguimento dell’esecuzione.

                                         D.    L’UEF ha provveduto a fissare il pignoramento per il 7 settembre 1999, dandone comunicazione a __________ il 19 agosto 1999. Il pignoramento è stato effettuato solo il 30 novembre 1999, dopo che l’ufficio aveva provveduto a diffidare la debitrice in data 24 novembre 1999. In sede di pignoramento __________ ha presentato la documentazione richiesta nella diffida.

                                         E.    Con ricorso 6 dicembre 1999, __________ si lamenta di aver dovuto subire il pignoramento 30 novembre 1999 senza aver ricevuto il PE __________ e senza aver avuto la possibilità di opporsi; inoltre essa dimostra di vivere separata dal marito dal marzo 1999 e di essere domiciliata in via __________ a __________, e non – come erroneamente indicato nel PE – in via __________ a __________. In conclusione postula la sospensione del pignoramento.

                                         F.     Con osservazioni 29 dicembre 1999 la __________ si rifà all’art. 64 LEF, rilevando che un PE può essere notificato ad una persona adulta della famiglia del debitore e che pertanto il PE in questione è stato validamente notificato. In conclusione chiede la reiezione del gravame.

                                         G.    Con osservazioni 28 gennaio 2000 l’UEF si rimette alla valutazione di questa Camera.

Considerato

in diritto:                       

                                         1.     Preliminarmente va ammessa la tempestività del gravame, ritenuto che la ricorrente ha preso conoscenza dell’esistenza del PE  solo in data 30 novembre 1999. Infatti, in virtù dell’art. 8 cpv. 1 LPR, che nella sua versione finale ricalca il tenore dell’art. 17 cpv. 2 LEF, la comunicazione di una decisione non ha da intendersi unicamente nella forma scritta, ma anche in quella orale (cfr. Cometta F., Commentario alla LPR, Lugano 1998, pag. 173).

                                         2.     In virtù dell’art. 19 cpv. 1 LPR che sancisce il principio inquisitorio dell’Autorità di vigilanza, questa Camera ha appurato che il funzionario che ha notificato il PE qui in esame e quello di, marito della ricorrente, ha commesso un errore, indicando sul PE della ricorrente che esso le era stato notificato di persona, quando invece esso era stato notificato al marito.

                                                 Questo fatto – che di per sé non porrebbe a prima vista alcun problema dal punto di vista dell’art. 64 LEF – va tuttavia messo in correlazione con quanto riferito e provato dalla ricorrente in sede di pignoramento; essa infatti ha prodotto all’UEF copie del verbale dell’udienza 16 marzo 1999 tenutasi dinnanzi al Pretore di Bellinzona tendente ad esperire il tentativo di conciliazione tra la ricorrente e in vista della separazione o del divorzio. Nella medesima udienza è stato pure regolato l’assetto cautelare, con in particolare la costituzione di domicili separati.

                                         3.     In applicazione dell’art. 22 cpv. 1 LEF, se per un vizio della notifica il precetto esecutivo non è pervenuto al debitore, l’esecuzione è nulla e la sua nullità deve essere rilevata in qualsiasi momento.

                                                 Il Tribunale federale in DTF 110 III 12 cons. 2 ha già avuto modo di chinarsi su un caso analogo, dichiarando nulla la notifica alla moglie separata dell’escusso che vive da anni con domicilio proprio, diverso da quello del marito; in tal caso non è infatti nell’ordine delle cose che la moglie separata trasmetta il precetto esecutivo al marito.

                                                 Di conseguenza non basta che l’escusso sappia che vi è stata la notifica, anche se irregolare; l’escusso deve anche conoscerne l’esatto contenuto. In linea di principio, solo la detenzione di fatto del precetto esecutivo notificato irregolarmente può far decorrere i termini legati alla sua notifica.

                                         4.     Nel caso in esame, con riferimento ai principi giurisprudenziali e ai riferimenti dottrinali ivi contenuti, due elementi convergono nel senso di far ritenere non conforme all’art. 64 LEF la notifica del 12 luglio 1999 a __________.

                                         4.1   In primo luogo la ricorrente viveva già dal marzo 1999 separata dal marito, il quale ha costituito il proprio domicilio a __________. Il PE qui in esame va pertanto corretto sotto questo aspetto.

                                         4.2   Secondariamente, i rapporti tra la ricorrente e il marito erano talmente deteriorati che sono ricorsi al giudice civile per regolare, almeno cautelarmente, i rapporti fra di loro e con la prole. In queste circostanze, ben difficilmente __________ si sarebbe preoccupato di avvertire la consorte della notifica di un PE presso di lui, ritenuto che il creditore pretende da entrambi la stessa prestazione; appare evidente che il marito non ha interposto opposizione per sé e per la ricorrente nella speranza che quest’ultima fosse chiamata a versare parte del comun debito.

                                                 Ne consegue che la notifica 12 luglio 1999 resta priva di effetti e di riflesso è nullo il pignoramento 30 novembre 1999.

                                         5.     La ricorrente ha avuto notizia dell’esecuzione in corso e del suo contenuto solo il 30 novembre 1999 in occasione del pignoramento.

                                                 Si rileva che la prova della corretta notifica incombe all’UEF (DTF 110 III 9 cons. 2), visto che questo momento risulta determinante per il computo del termine di opposizione. A mente di questa Camera il fatto che la ricorrente abbia interposto ricorso a soli 6 giorni dal pignoramento eseguito, costituisce un forte indizio che la ricorrente abbia preso conoscenza del contenuto del PE qui in esame il 30 novembre 1999 e che parimenti si sia verbalmente opposta allo stesso: in questo caso non occorrerà dunque notificare un secondo precetto esecutivo.

                                                 L’UEF di Bellinzona dovrà indicare nel registro delle esecuzioni che al PE n° __________ è stata interposta opposizione il 30 novembre 1999.

                                         6.     Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret J.-F. / Poudret-Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 22 cpv. 1, 64 LEF, art. 8 cpv. 1, 19 cpv. 1 LPR,

pronuncia:                   

                                         1.     Il ricorso 6 dicembre 1999 __________ è accolto.

                                         1.1   Di conseguenza la notifica del precetto esecutivo __________, emesso il 23 giugno 1999 è dichiarata avvenuta il 30 novembre 1999.

                                         1.2   Il pignoramento 30 novembre 1999 è dichiarato nullo.

                                         1.3   L’UEF di Bellinzona iscriverà l’opposizione al PE __________ nel registro delle esecuzioni.

                                         2.     Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                         3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                         4.     Intimazione:   - __________

                                                 Comunicazione all'UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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