Incarto n. 15.2000.00186
Lugano 8 gennaio 2001 LG/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1° dicembre 2000 di
__________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro lo stato di riparto 18 agosto 2000 nell’ambito dell’incarto immobiliare n. __________
esaminati gli atti e i documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto,
che l’UE di Lugano ha allestito il 18 agosto 2000 lo stato di riparto nell’ambito di diverse procedure esecutive __________, sfociate nella vendita del mapp. __________ RFD di __________;
che il 23 ottobre 2000 per la prima volta __________ sostiene che il riparto a favore della sua ex-moglie __________ sarebbe eccessivo, poiché quest’ultima avrebbe promosso un’esecuzione nei suoi confronti per ottenere un conguaglio sul valore del mapp. __________ RFD di __________, rivelatosi – dopo l’aggiudicazione agli incanti forzati – eccessivo;
che il 20 novembre 2000 l’UE di Lugano ha __________ che le procedure di pignoramento (fra le quali anche quelle dell’ex-moglie) erano definitive e non erano più soggette a contestazioni;
che il 1° dicembre 2000 __________ ha interposto ricorso dinanzi a questa Camera, rilevando che il mapp. __________ RFD ha fruttato CHF 597'822.—a favore dei creditori pignoratizi e pignoranti, che il creditore pignoratizio è stato completamente tacitato e che pertanto a favore degli altri creditori sarebbe rimasta un’eccedenza di ca. CHF 150'000.--; di conseguenza, tale importo andrebbe considerato quale valore sul quale calcolare il conguaglio a favore dell’ex-moglie, che in ogni caso sarebbe inferiore a quello posto in esecuzione da quest’ultima con il PE n. __________ dell’UE di Lugano, con il quale chiede all’ex-marito CHF 171'870.80;
che in virtù dell’art. 147 LEF la graduatoria e lo stato di riparto sono depositati presso l’Ufficio di esecuzione, e che per l'art. 148 LEF solo i creditori possono promuovere l’azione di contestazione della graduatoria dinanzi il giudice del luogo di esecuzione (Christian Schöniger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad art. 148);
che tuttavia ex art. 17 LEF contro vizi di forma contenuti nella graduatoria e nello stato di riparto, le parti interessate hanno facoltà di ricorrere entro dieci giorni dal momento in cui hanno avuto notizia del provvedimento (Christian Schöniger, Basler op. cit., n. 63 ad art. 148);
che in casu l’atto contestato è lo stato di riparto 18 agosto 2000, debitamente inviato dall’organo di esecuzione forzata all’escusso, il quale però lo contesta – per la prima volta – in data 23 ottobre 2000;
che di conseguenza la sua contestazione si rileva tardiva e che pertanto il ricorso va dichiarato irricevibile;
che a titolo abbondanziale occorre rilevare che il ricorso, qualora fosse stato tempestivo e dunque ricevibile, sarebbe stato respinto poiché verteva all’accertamento di questioni di merito, non proponibili dinanzi a questa Camera, autorizzata unicamente ad accertare violazioni formali dell’operato degli organi di esecuzione forzata (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 27 ad art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.1 s. ad art. 1, pag. 33 s.);
che qualora l’escusso ritenesse di aver pagato l’indebito in seguito ad omessa o rigettata opposizione ai precetti esecutivi fattigli spiccare dalla ex-moglie, può presentare entro il termine di un anno dal pagamento dinanzi il giudice dell’esecuzione o al giudice del foro della ex-moglie azione per la ripetizione dell’indebito ex art. 86 LEF;
che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol . II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso principio non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 20a, 86, 147 s. LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso 1° dicembre 2000 di __________ è dichiarato irricevibile.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano ripetibili.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità all’art. 19 LEF.
4. Intimazione a __________
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario