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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.01.2001 15.2000.165

16 gennaio 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,256 parole·~6 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2000.00165

Lugano 16 gennaio 2001 /LG/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 13 novembre 2000 di

__________ rappr. da __________  

  Contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro il verbale di pignoramento 29 settembre 2000 eseguito nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ promossa da

__________  

viste le osservazioni 2 gennaio 2001 dell’UEF di Bellinzona

letti ed esaminati i documenti

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona la __________, chiede a __________, il pagamento di CHF 4'188.55 oltre accessori per pigioni scadute. Contro tale precetto l’escussa si è opposta, ma ha di seguito ritirato l’opposizione in sede di procedura di rigetto dell’opposizione.

                                  B.   In seguito alla presentazione della domanda di proseguimento da parte della creditrice procedente, l’UEF di Bellinzona ha compilato il 20 settembre 2000 il verbale interno per le operazioni di pignoramento, ha allestito il 29 settembre 2000 il conto del minimo di esistenza e ha appurato un’eccedenza mensile pignorabile di CHF 275.—, secondo il seguente calcolo:

                                         Guadagno:

                                         Rendite di vedova e orfano:   CHF      970.00

                                         Rendite complementari:          CHF  1’100.00

                                         Rendite Cassa Pensione:      CHF      880.00

                                         TOTALE:                                   CHF   2'950.00

                                         Minimo d’esistenza:

                                         Importo base:                           CHF   1'025.00

                                         Figli minorenni:                        CHF      300.00

                                         Affitto:                                        CHF      900.00

                                         Riscaldamento:                        CHF      100.00

                                         Cassa Malati:                           CHF      250.00

                                         Ass. diverse:                            CHF      100.00

                                         TOTALE                                    CHF   2675.00

                                  C.   Con ricorso 13 novembre 2000 l’escussa sostiene che la prestazione complementare versatale dall’Istituto delle Assicurazioni sociali non sia un reddito e che quindi non possa essere oggetto di pignoramento.

considerando

in diritto:

                                   1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                               1.1.   In casu occorre rilevare che il ricorso 13 novembre 2000 verte sul pignoramento 29 settembre 2000, e sarebbe di principio intempestivo, dal momento che il termine di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF scadeva al più tardi lunedì 16 ottobre 2000, volendo considerare che la raccomandata dell’UEF di Bellinzona sarebbe potuta rimanere in giacenza per sette giorni dal 30 settembre al 6 ottobre 2000.

                                         Tuttavia nell'ambito della procedura di pignoramento di salario ex art. 93 LEF è sempre possibile portare a conoscenza degli organi di esecuzione forzata cambiamenti nelle basi di calcolo del minimo di esistenza suscettibili di modificare la trattenuta mensile: in tal caso l'Ufficio di esecuzione opererà una revisione della propria decisione, emanandone una seconda, sia che accolga integralmente o parzialmente l’istanza sia che la respinga; contro quest'ultima decisione è poi data facoltà di ricorso ex art. 17 LEF (art. 93 cpv. 3 LEF; Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 56 ad art. 93).

                               1.2.   Di conseguenza, il ricorso 13 novembre 2000 di __________ va dichiarato irricevibile per intempestività, non contenendo alcun indizio di novità fattuali che ne giustifichino la retrocessione all’organo di esecuzione forzata per decisione su riconsiderazione.

                                   2.   A titolo abbondanziale, questa Camera rileva che quand’anche il ricorso fosse stato tempestivo, esso sarebbe stato respinto per i seguenti motivi.

                               2.1.   A partire dal 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la nuova tabella del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FUCT 2/2001 pag. 74 ss.); come disposto al punto IX di questa Tabella, essa entra in vigore con effetto immediato abrogando la precedente. Di conseguenza, essa esplica i suoi effetti anche per quei pignoramenti iniziati sotto l’imperio della vecchia tabella, ma solo a far tempo dal 1° gennaio 2001.

                               2.2.   In virtù del n. I.1 della Tabella 1° gennaio 2001 al debitore che vive da solo va riconosciuto un importo base mensile di CHF 1'100.--.

                               2.3.   In virtù del n. I.4 della Tabella 1° gennaio 2001 al debitore che mantiene un figlio di età compresa tra i6ei 12 anni va riconosciuto un importo mensile di CHF 350.--.

                               2.4.   Nell’ambito del pignoramento di salario, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto unicamente dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base della cassa malati), ad esclusione dunque dei premi per prestazioni complementari secondo la LCA (Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93). Nel caso in esame occorre rilevare che l’escussa beneficia di contributi da parte dell’Istituto delle __________, che coprono la quasi integralità dei premi secondo la LAMal per lei e per la figlia: dai conteggi della Cassa Malati si evince infatti che l’escussa dovrebbe pagare per sé unicamente CHF 2.— di quota parte sui premi LAMal. Di conseguenza l’UEF di Bellinzona non poteva riconoscere CHF 250.— mensili a titolo di cassa malati.

                               2.5.   In virtù dell’art. 92 cpv. 1 cifra 9a e 10 LEF sono impignorabili le rendite giusta l’art. 20 LAVS, 50 LAI, 12 LPCompl e i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi previdenza professionale; di conseguenza, le rendite versate in conformità alla LPP sono pignorabili (Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 37 e 39 ad art. 92). Di conseguenza nel caso in esame le rendite di vedovanza e di orfano versate in virtù della LAVS e della LPCompl risultano impignorabili, mentre le due rendite versate dalla __________ di CHF 660.— risp. 220.— sono pignorabili: il ricorso, se ricevibile, sarebbe stato pertanto respinto su questo punto.

                               2.6.   Di conseguenza il calcolo del minimo di esistenza a partire dal 1° gennaio 2001 avrebbe dovuto essere così fissato da questa Camera:

                                         Guadagno:

                                         Rendite di vedova e orfano:   CHF      970.00

                                         Rendite complementari:          CHF  1’126.00

                                         Rendite Cassa Pensione:      CHF      880.00

                                         TOTALE:                                   CHF   2'976.00

                                         Minimo d’esistenza:

                                         Importo base:                           CHF   1'100.00

                                         Figli minorenni:                        CHF      350.00

                                         Affitto:                                        CHF      900.00

                                         Riscaldamento:                        CHF      100.00

                                         Ass. diverse:                            CHF      100.00

                                         TOTALE                                    CHF  2’550.00

                                         Ne consegue che l’eccedenza mensile dell’escussa dovrebbe essere fissata in CHF 426.--, in luogo degli originari CHF 275.--; tuttavia ostandovi il principio del divieto della reformatio in peius questa Camera avrebbe confermato il calcolo 29 settembre 2000 dell’UEF di Bellinzona.

                                   3.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10. all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2  lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 19, 20a, 92, 93 LEF, art. 20 LAVS, art. 50 LAI, art. 12 LPCompl, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 13 novembre 2000 di __________ è dichiarato irricevibile per intempestività.

                                   2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’Appello, in conformità all’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione:    - __________

                                         Comunicazione all’UEF di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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