Incarto n. 15.2000.00016
Lugano 18 aprile 2000/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 gennaio 2000 di
__________ patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 25 novembre 1999 / 3 gennaio 2000 nelle esecuzioni n. __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di
__________ patr. dall’avv. __________
viste le osservazioni
27 gennaio 2000 di __________
28 gennaio 2000 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 1'423’992.30.
In data 25 novembre 1999 l’UE di Lugano, avendo accertato che il debitore non possiede beni o redditi pignorabili, ha allestito il “verbale di pignoramento”, valido quale attestato provvisorio di carenza di beni ai sensi dell’art. 115 LEF, nell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________. Tale atto è stato spedito alla creditrice in data 3 gennaio 2000.
C. Con ricorso 14 gennaio 2000 la __________ insorge contro l’emissione del “ verbale di pignoramento” 25 novembre/3 gennaio 2000 sostenendo che l’UE non avrebbe effettuato i necessari accertamenti per determinare il reddito dell’escusso. La ricorrente postula quindi l’annullamento del “verbale di pignoramento” e la retrocessione degli atti all’UE di Lugano affinché abbia a procedere a un nuovo pignoramento di tutti i beni pignorabili al domicilio del debitore o altrove, nonché dei crediti e della parte del suo reddito che eccede il minimo vitale.
D. Con osservazioni 7 novembre 1997 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
2. Citato dalla scrivente Camera per essere interrogato formalmente il 13 aprile 2000, __________ ha dichiarato di percepire un reddito annuo lordo di fr. 30'000.—quale membro del CdA della società __________. Egli ha inoltre dichiarato che la moglie lavora al 50% percependo un salario lordo di fr. 1'500.— cfr. verbale d’interrogatorio formale 13 aprile 2000) Dal verbale interno per le operazioni di pignoramento 11 novembre 1999, nonché dal verbale di pignoramento 25 novembre 1999, emerge che l’UE di Lugano non ha accertato né il reddito dell’escusso né il suo minimo di esistenza allo scopo di determinare l’esistenza o meno di un’eccedenza pignorabile, almeno così parrebbe per il fatto che i computi a pag. 3 risultano essere stati depennati e peraltro nemmeno notificati alle parti. Di conseguenza per sanare tale omissione s’impone l’annullamento dell’atto di pignoramento impugnato e la retrocessione degli atti all’UE di Lugano affinché proceda ad un nuovo pignoramento di tutti i beni e redditi dell’escusso nell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________.
3. Ne consegue l’accoglimento del gravame.
Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17, 91 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 14 gennaio 2000 __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza è annullato il verbale di pignoramento 25 novembre 1999 / 3 gennaio 2000 nella procedura esecutiva n. __________ a carico di __________.
1.2. E’ fatto ordine all’UE di Lugano di determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria