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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2000 15.2000.155

22 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,148 parole·~11 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2000.00155

Lugano 22 novembre 2000 /LG/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 ottobre 2000 di

__________ rappr. dall’avv. __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la decisione 13 ottobre 2000 di negare l’allestimento di uno stato di riparto provvisorio nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da

__________ rappr. dall’avv. __________  

procedura concernente anche

                                          __________         rappr. dall’avv. __________

                                          e

                                          __________ viste le osservazioni

6 novembre 2000 di __________ 6 novembre 2000 della Ing. __________ 7 novembre 2000 dell’UE di Lugano;

esaminati gli atti e i documenti:

in fatto:

A.     Con precetto esecutivo in realizzazione del pegno immobiliare n. __________ del 14 luglio 1993 dell’UE di Lugano __________ chiede a __________ di pagare fr. 4'828'890.20 oltre interessi all’8% dal 1. luglio 1993, in seguito alla disdetta di un mutuo ipotecario garantito da un’ipoteca in 2. rango di nominali fr. 600'000.-- e una cartella ipotecaria in 3. rango di nominali fr. 3'800'000.-gravanti il mapp. __________ RFD di __________, di spettanza dell’escusso, che si opposto. Con sentenza 26 novembre 1993 il Pretore del Distretto di Lugano Sezione 5 ha rigettato parzialmente l’opposizione limitatamente a fr. 4'351'850.-- oltre interessi al 6% dal 1. gennaio 1992. Interposto tempestivo appello dall’escusso, con sentenza 9 novembre 1994 questa Camera ha parzialmente accolto l’appello, rigettando l’opposizione limitatamente a fr.  551'850.-- oltre interessi al 6% dal 1. gennaio 1992, a motivo che solo la cartella ipotecaria in 3. rango era stata consegnata alla banca a titolo di pegno mobiliare, ciò che impediva a quest’ultima di procedere direttamente in realizzazione del pegno immobiliare.

B.    Con petizione 21 novembre 1994 __________ ha chiesto al Pretore di Lugano Sezione 2 di accertare l’inesistenza del debito nei confronti di __________ di fr. 551'850.-- oltre interessi al 6% dal 1. gennaio 1992 (come previsto nella sentenza summenzionata di questa Camera).

C.    Con precetto esecutivo in realizzazione del pegno manuale n. 408'730 del 17 febbraio 1995 dell’UE di Lugano __________ chiede a __________ di pagare fr. 5'463'722.60 oltre interessi all’8% dal 1. luglio 1993 e dedotti fr. 551'850.-- (già coperti dal precedente precetto esecutivo), sempre indicando quale titolo di credito il contratto di mutuo disdetto e quale pegno manuale la cartella ipotecaria di nominali fr. 3'800'000.-- iscritta in 3. rango sul mapp. __________ RFD di __________, di spettanza dell’escusso, che si è opposto.

D.    __________ non ha inoltrato istanza di rigetto dell’opposizione, ma in data 21 maggio 1996 ha presentato la risposta alla petizione 21 novembre 1994, chiedendone la reiezione e formulando al contempo domanda riconvenzionale di accertare il credito residuo così come richiesto a __________ con PE n. 408'730 e di rigettarne al contempo l’opposizione. La sentenza – a detta delle parti – sarebbe imminente, ma al momento dell’inoltro del ricorso dell’escusso e della risposta della procedente non sarebbe ancora stata prolata.

E.     Con scritto 22 agosto 2000 __________ invita l’UE di Lugano:

             “1.               ad aggiornare l’avere netto del deposito affitti esistente presso cod. lod. Ufficio;

2.      a voler procedere ad allestire uno stato di riparto provvisorio inerente le pigioni attuali di cui al punto 1, in forza del quale viene determinato l’importo che permane presso cod. lod. Ufficio a fronte dell’es. no. __________ di __________ limitata a fr. 551'850.-- oltre interessi al 6% dal 1° gennaio 1992 (importo definito dalla sentenza CEF del 25 ottobre 1994) sino a definizione dell’azione di disconoscimento del debito del 21 novembre 1994, rispettivamente gli importi da versare alla ditta ing. __________, alla ditta __________ e al signor __________

 3.  esperito quanto sopra, di voler prevedere il versamento del provento netto degli affitti su base trimestrale in favore del signor __________, dedotto unicamente il corrispettivo dell’interesse corrente al 6% p.a. su fr. 551’850.-- che rimane depositato presso cod. lod. Ufficio sino a definizione della causa __________ / __________ inerente l’es. no. 312349”.

F.     Con decisione 13 ottobre 2000 l’UE di Lugano ha rigettato le richieste di __________, rilevando che l’Ufficio non poteva procedere a pagamenti, fino a che tutti i crediti dell’__________ __________ contestati dal ricorrente non fossero cresciuti in giudicato o depennati dall’elenco oneri; la prudenza imporrebbe a detta dell’ufficio di attendere l’esito della vertenza summenzionata.

G.    Con ricorso 23 ottobre 2000 __________ si aggrava contro la decisione 13 ottobre 2000 dell’UE di Lugano, chiedendo nuovamente l’allestimento di uno stato di riparto provvisorio delle pigioni incassate durante la procedura esecutiva in realizzazione del pegno immobiliare (PE n. __________). Il ricorrente ripercorre l’istoriato delle procedure esecutive e della vertenza da lui avviata in accertamento di inesistenza del debito e fonda dunque la sua richiesta sul fatto che la sua petizione, se accolta, estrometterebbe __________ dalle procedure in realizzazione del mapp. __________ RFD di __________, ciò che permetterebbe all’UE di far capo ad un conto deposito su cui sono sinora confluiti i ricavi netti dell’amministrazione dell’immobile in questione, al fine di pagare i crediti della Ing. __________ e di __________, entrambi a beneficio di un’ipoteca legale definitiva degli artigiani ed imprenditori, di trattenere (fino al termine della causa) l’importo di fr. 551'850.-- oltre interessi al 6% dal 1. gennaio 1992, e di riversare nel frattempo l’eccedenza positiva al ricorrente stesso.

H.    Con osservazioni 6 novembre 2000 __________ rileva che giusta l’art. 95 RRF solo il creditore istante – e dunque non il debitore - ha diritto ad un acconto sul ricavo dall’amministrazione del fondo, purché giustifichi un credito riconosciuto o passato in giudicato. Secondariamente osserva che in risposta all’azione in inesistenza di debito promossa da __________, la creditrice ha chiesto la reiezione dell’istanza e ha chiesto riconvenzionalmente l’accertamento della rimanenza del credito, così come esposto sul PE __________, cosicché in caso di soccombenza dell’attore e di successo nella domanda riconvenzionale, __________ diverrebbe a pieno titolo titolare dell’intero credito iscritto nell’elenco oneri del mapp. __________ RFD di __________. In terzo luogo __________ rileva che in virtù del contratto di mutuo e di pegno tra di lei e l’escusso, essa avrebbe diritto al ricavo netto degli affitti incassati dalla domanda di esecuzione fino alla vendita del fondo. In conclusione __________ chiede la conferma della decisione 13 ottobre 2000 dell’UE di Lugano.

I.        Con osservazioni 6 novembre 2000 la ditta __________ si rimette al giudizio di questa Camera.

                                          J.   Con osservazioni 7 novembre 2000 l’UE di Lugano si riconferma nella propria decisione.

Considerando

in diritto:

1.      Nell’ambito di una procedura esecutiva in realizzazione del pegno immobiliare, se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore procedente si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo l’introduzione della domanda di esecuzione o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore e fino alla realizzazione (art. 806 cpv. 1 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. 3, n. 2730 ss., pag. 145 ss.). Tale facoltà non esclude la possibilità da parte del creditore di separatamente farsi cedere o consegnare in pegno le locazioni e gli affitti: in questo caso il creditore garantito da un pegno manuale (p.es. una cartella ipotecaria) può chiedere l’estensione del pegno agli affitti e alle locazioni (Philipp Känzig/Marc Bernheim, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art. 152).

2.      Se il creditore pignoratizio procedente richiede l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti (art. 806 cvp. 1 CC), l'ufficio di esecuzione, non appena ricevuta la domanda di esecuzione constaterà se esistano contratti di locazione o affitto sul fondo, e ingiungerà agli inquilini o affittuari di pagare d'ora innanzi pigioni ed affitti solo in mano dell'ufficio avvisandoli del pericolo di dover pagare due volte (art. 806 cpv. 2 CC, art. 152 cpv. 2 LEF, art. 91 cpv. 1 RFF; Philipp Känzig/Marc Bernheim, op. cit., n. 11 ss. ad art. 152). L’amministrazione da parte dell’organo di esecuzione forzata di un fondo di spettanza dell’escusso ha il duplice scopo di impedire che quest’ultimo sottragga al procedente un’importante parte di utile in seno alla realizzazione forzata del fondo (soprattutto se dalla vendita del fondo non sono state soddisfatte integralmente le pretese del creditore procedente), e secondariamente di assicurare a tutte le parti un trattamento paritario dei loro diritti, salvaguardando la situazione di fatto e di diritto dell’immobile. In tal modo, anche se la procedura di realizzazione del fondo si prolunga nel tempo, il ruolo attivo dell’Ufficio di esecuzione (o se del caso dell’amministratore da esso nominato) permette di mantenere la situazione sotto controllo per lungo tempo, senza che i diritti del debitore, del creditore e di eventuali terzi interessati vengano intaccati (Philipp Känzig/Marc Bernheim, op. cit., n. 24 s. ad art. 152).

3.      Le pigioni e gli affitti non possono servire al pagamento degli interessi di crediti garantiti da pegno pei quali non sono introdotte esecuzioni, ma potranno servire per versare, anche prima della domanda di vendita, degli acconti al creditore istante purché esso giustifichi che il suo credito fu riconosciuto o è stato constatato da giudizio passato in giudicato (art. 95 cpv. 1 RFF). Inoltre, a più creditori, che abbiano promossa esecuzione in via di realizzazione del pegno sul medesimo fondo, potranno essere versati degli acconti, ove tutti siano d'accordo sul modo di ripartirli, o, in caso contrario, ove l'esistenza ed il grado dei crediti garantiti siano stati accertati mediante graduatoria allestita in conformità dell'articolo 157 cpv. 3 LEF; le ripartizioni saranno fatte in base ad uno stato di riparto provvisorio, secondo l’art. 144 cpv. 2 LEF applicabile per espresso rimando dell’art. 156 cpv. 1 LEF (art. 95 cpv. 2 RFF; Philipp Känzig/Marc Bernheim, op. cit., n. 21 ad art. 152).

4.      Nel caso in esame non vi è dubbio, che il ricorrente, in qualità di escusso, non ha il diritto di chiedere pagamenti parziali a favore di alcuni creditori e a favore suo, ostandovi come detto il chiaro tenore dell’art. 95 RFF. Tuttavia, occorre rilevare che l’escusso deve beneficiare di una procedura la più rapida possibile, che garantisca al meglio i diritti di tutte le parti. Se egli ritiene che l’Ufficio dispone di mezzi sufficienti per saldare tutte le procedure esecutive a suo carico, egli ha il diritto di chiedere all’Ufficio di effettuare tutti i pagamenti alle parti interessate nel più breve termine possibile. A difetto di immediata risposta o in caso di diniego da parte dell’organo di esecuzione forzata, l’escusso può interporre in ogni tempo ricorso per ritardata o rispettivamente denegata giustizia all’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 3 LEF). In questo senso, il ricorso 23 ottobre 2000 di __________ non può essere accolto per quanto tenda all’allestimento di uno stato di riparto provvisorio; il ricorso avrebbe tuttavia analoga sorte se si volesse supporre, per svista redazionale del ricorrente, che il ricorso tenda all’allestimento di uno stato di riparto definitivo.

5.      In casu occorre rilevare che tra il ricorrente e __________ è in corso una causa, il cui esito finale determinerà l’esistenza e eventualmente l’ammontare complessivo del credito vantato dalla seconda nei confronti del primo. Dal momento che la parte perdente avrà la possibilità di appellarsi, visti i valori di causa, non è escluso che la vertenza si prolunghi nel tempo. In queste circostanze, si rileva particolarmente utile l’amministrazione del fondo, sia per i diritti dell’escusso (che in caso di successo nelle menzionata vertenza potrà disporre di un importante e fruttifero capitale) sia per i diritti del (presunto) creditore ipotecario (che in caso di successo aumenterà le proprie possibilità di diminuire lo scoperto sulla realizzazione del fondo). Occorre da ultimo rilevare che a questo stadio non è possibile prevedere chi risulterà vincente nella menzionata procedura di merito, e pertanto non è possibile dare seguito alla richiesta del ricorrente di allestire uno stato di riparto (finale), come se __________ avesse perso la sua qualità di creditore (ipotecario). La richiesta si rileva pertanto prematura e dunque irricevibile. Di conseguenza, per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                          6.   Sulle tasse occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 806 CC, art. 17, 20a, 144, 152, 156 e 157 LEF, art. 91 e 95 RFF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1.      Il ricorso 23 ottobre 2000 __________, per quanto ricevibile, è respinto.

2.      Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                         4.   Intimazione a:  - __________

                                              Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                              Il segretario

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