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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.11.2000 15.2000.139

7 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·928 parole·~5 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2000.00139

Lugano 7 novembre 2000 /FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

Segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 ottobre 2000 di

__________ rappr. dall'avv. __________  

Contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 14 settembre 2000 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da

__________   __________ rappr da __________  

Richiamata l’ordinanza presidenziale 10 ottobre 2000 con la quale al ricorso veniva

concesso l’effetto sospensivo limitatamente all’importo di fr. 1'070.10

viste le osservazioni 25 ottobre 2000 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                          

                                          A.  Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. In data 14 settembre 2000 l’UE di Lugano ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitrice, determinato come segue:

                                          Introiti:

                                          Salario                                 fr.    1'910.--

                                          Rendita AI                           fr.    2'010.--

                                          Totale redditi                      fr.    3'920.--              

                                          Minimo di esistenza:

                                          importi di base                   fr.    1'025.-locazione                             fr.      800.-cassa malati                       fr.      300.-totale deduzioni                  fr.    2’125.--            

                                          B.  Con ricorso 6 ottobre 2000 __________ insorge contro tale provvedimento contestando l’ammontare del reddito stabilito dall’UE di Lugano nonché il totale delle deduzioni stabilito dall’Ufficio. La ricorrente chiede inoltre di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

                                          C.  Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:                  

                                          1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                          2.   Per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. La decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p.260).

                                          3.   Nel caso di specie L’UE di Lugano ha omesso di compiere, rendendoli controllabili, i necessari accertamenti atti a determinare la rendita AI percepita dall’escussa, essendosi limitato ad indicare l’importo mensile di fr. 2'010.-- senza il supporto di alcun elemento giustificativo. Di conseguenza l’incarto viene retrocesso all’UE di Lugano per esperire i necessari accertamenti e valutazioni e, nell’eventualità di un’eccedenza pignorabile, per ordinarne il pignoramento. Si ricorda tuttavia alla ricorrente il proprio obbligo di collaborazione, sancito dall’art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF. L'UE richiederà altresì i giustificativi di tutte le poste entranti in linea di conto.

                                          4.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

                                               A norma dell'art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri. La necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2 c i. f.; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1 ad art. 15a LPR, p. 230 e riferimenti), l'interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia.

                                               In concreto non sono date le eccezionali condizioni che comportano la necessità dell’ausilio di un patrocinatore per l’allestimento di un ricorso o di osservazioni in tema di pignoramento di salario. L‘istanza di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 21 cpv. 4 LPR,

pronuncia:              

                                          1.   Il ricorso 6 ottobre 2000 __________,  è evaso nel senso dei considerandi.

2.      Di conseguenza gli atti sono retrocessi all’UE di Lugano affinché abbia a determinarsi come al considerando 3 di questa sentenza.

                                          3.   L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 6 ottobre 2000 __________ è respinta.

                                    4.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          6.   Intimazione a:  - __________

                                          Comunicazione all'UEF di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           Il segretario

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